INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15540 presentata da DISTASO ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120329

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15540 presentata da ANTONIO DISTASO giovedi' 29 marzo 2012, seduta n.614 DISTASO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: ogni Comune ed ogni provincia e' sede di segreteria ai sensi del Testo unificato enti locali n. 267 del 2000 e deve obbligatoriamente avere un segretario comunale o provinciale titolare, individuato dal sindaco o presidente tra i segretari iscritti ad un apposito albo, cui si accede al termine di un selettivo corso-concorso; le sedi di segreteria sono suddivise in base alla popolazione residente al fine di determinare la fascia professionale minima che deve avere il segretario titolare della sede stessa; la materia era originariamente disciplinata dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1962 n. 604, abrogato dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, rinviando sostanzialmente alla contrattazione collettiva di settore; ad oggi, pertanto, la classificazione delle sedi di segreteria e' contenuta nell'articolo 31, comma 5 del CCNL, segretari comunali e provinciali, 1998/2001, siglato il 16 maggio 2001, che prevede testualmente «...a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarita' di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'articolo 98, comma 4, del Testo unificato enti locali n. 267 del 2000»; il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'interno; il decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2011 ha autorizzato le assunzioni di 364 unita' che hanno conseguito l'idoneita' al corso COA III; nel luglio 2011 le citate 364 unita' sono state nella fascia C del ruolo dei segretari comunali presso le diverse sezioni regionali dell'albo; attualmente oltre la meta' dei nuovi iscritti non ha preso servizio presso sedi di segreteria di classe C; permangono vacanti circa 694 sedi di segreteria di classe IV, dove potrebbero e dovrebbero prendere servizio i nuovi iscritti di cui trattasi; i numeri in premessa evidenziano una carenza nel ruolo di intermediazione tra i segretari aspiranti di segreteria e gli amministratori degli enti locali; non e' efficiente aver investito ingenti risorse pubbliche nella formazione di personale che risulta in gran parte inutilizzato; le novita' normative, le difficolta' finanziarie dei comuni piu' piccoli ed il contesto di piu' ampia riorganizzazione degli enti locali, impongono un opportuno ripensamento degli ambiti di esercizio delle fasce professionali dei segretari comunali; in particolare, il limite dei 3000 abitanti risulta particolarmente anacronistico, visto anche il costante ricorso alle convenzioni tra enti locali, che rende quasi inevitabile lo sforamento del limite suddetto; sul punto, infatti, la gia' soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali aveva secondo l'interrogante inadeguatamente deliberato l'applicazione del meccanismo della somma tra le popolazioni degli enti convenzionati. Di conseguenza una convenzione tra due comuni di cui uno da 3.000 e uno da 500, comporterebbe l'impossibilita' di accedervi per un segretario classe «C» perche' superiore complessivamente al citato limite di 3.000 abitanti; la logicita' di tale calcolo nel limite demografico non e' piu' apprezzabile, con particolare riferimento la prima classe di accesso (3.000 abitanti). Al riguardo si potrebbe pensare il limite demografico sia dato non dalla somma degli abitanti dei comuni che si associano in unica segreteria, ma quella del comune piu' popoloso. Sarebbe stata una previsione piu' logica ed opportuna in considerazione delle complessita' legate alla dimensione degli enti e ai limiti contrattuali; il vigente limite demografico di 3.000 abitanti e', inoltre, incoerente con l'attuale assetto organizzativo e giuridico degli enti locali; il limite 5.000 abitanti e', infatti, significativo sia per quanto concerne le assunzioni di personale, sia per l'applicazione del patto di stabilita'; anche le piu' recenti modifiche normative hanno preso a riferimento il limite dei 5000 abitanti. Sul punto si ricordano, l'esercizio associato delle funzioni ex articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011 e l'obbligo di unificare le procedure d'acquisto di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201; da un punto di vista normativo, infatti, l'elevazione del limite demografico a 5.000 abitanti renderebbe la fascia di accesso alla carriera maggiormente omogenea rispetto all'attuale quadro -: quali siano le iniziative che il Ministero dell'interno ed il Governo intendano mettere in atto al fine di consentire a tutti i neoiscritti nella fascia C dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di prendere servizio presso le numerose sedi di segreteria vacanti; se il Governo ritenga utile e opportuna l'iniziativa di dare direttive all'ARAN affinche' convochi le parti contrattuali del citato contratto collettivo nazionale di lavoro per pattuire la modifica delle fasce professionali dei segretari comunali, ed in particolare quella di classe C, elevando il limite demografico da 3.000 a 5.000 abitanti, come indicato in premessa. (4-15540)
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