INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15539 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980212

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_15539_13 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'associazione sportiva denominata "Gruppo sportivo Vigile del fuoco Giancarlo Brunetti" venne costituita nell'ambito delle attivita' sportive organizzate dal corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da un gruppo di dipendenti del Ministero dell'Interno/Vigili del Fuoco ed alcuni simpatizzanti esterni a tale Amministrazione nell'anno 1972 ed e' riuscita ad esprimere tantissimi atleti di valore olimpico e mondiale in varie discipline sportive; in particolare, per quanto riguarda la sezione canoa, affiliata alla federazione Canoa Kayak, molti canoisti hanno primeggiato non solo in campo nazionale, conquistando ben 34 titoli di campione d'Italia, ma si sono distinti anche in campo internazionale - in rappresentanza dell'Italia - ai giochi olimpici di Los Angeles e di Montreal e a numerosi campionati del mondo ed europei; nonostante il fatto che l'associazione sportiva Brunetti fosse formalmente una associazione di natura privata, in effetti il suo Statuto sociale prevedeva esplicitamente, a testimonianza di una facolta' di "ingerenza" nelle questioni interne societarie da parte del ministero dell'interno, che il presidente di detta associazione dovesse essere obbligatoriamente il comandante pro tempore delle scuole centrali antincendi; in linea del tutto teorica, poi i soci avrebbero dovuto eleggere i restanti componenti degli organi societari, fra cui i dirigenti delle singole sezioni sportive; nella realta', in piu' occasioni il comandante delle scuole centrali anticendi dell'epoca, ingegner Fiadini, annullava con motivazioni pretestuose le libere e democratiche elezioni di organi statutari, sostituendo ai nominativi eletti dai Soci con regolari votazioni altri da lui imposti nella sua qualita' di presidente "di diritto" della associazione sportiva, persone in parte successivamente dimissionarie o comunque assolutamente latitanti nella gestione della Brunetti, cosicche' questa era concentrata unicamente in capo allo stesso ingegner Fiadini; infatti, nello statuto non veniva disciplinata in alcun modo la costituzione del Collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti; ne' era prevista alcuna forma di incompatibilita' delle cariche (come, ad esempio, fra quella di presidente dell'associazione sportiva e contestualmente di presidente del collegio dei probiviri e di presidente del collegio dei revisori dei conti); per quanto attiene alle spese connesse allo svolgimento delle attivita' sportive e sociali, all'acquisto degli equipaggiamenti, delle attrezzature e di altro materiale sportivo ed al pagamento degli istruttori, nello stesso statuto si sanciva che ciascun anno l'assemblea dei soci avrebbe dovuto approvare i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi predisposti dal presidente e dal consiglio della associazione sportiva; in effetti, la gestione dei fondi a disposizione della Brunetti - costituita non solo dalle quote versate dai soci, dagli atleti e dai genitori dei bambini iscritti alle varie discipline sportive; ma anche e soprattutto da fondi pubblici provenienti sia dal Coni che dalle federazioni sportive nazionali delle singole attivita' sportive nonche' dal ministero dell'interno - non e' stata mai sottoposta con regolarita' all'approvazione dei soci; i bilanci consuntivi degli anni 1985/1986/1987/1988 sarebbero stati approvati - secondo la volonta' espressa dallo stesso presidente, ingegner Fiadini - mediante affissione in alcune bacheche delle scuole centrali antincendi di un presunto conto complessivo delle "entrate" e delle "uscite" di tali anni senza che vi fosse stata formale opposizione da parte di alcun socio; anche i bilanci successivi non risultano regolarmente approvati dai soci nel corso di assemblee annuali convocate alla loro scadenza, ma cumulativamente; in considerazione di quanto suesposto, alcuni soci richiesero l'intervento sia del Coni sia delle federazioni sportive, sia del ministero dell'interno affinche' venissero adottati - ciascuno per quanto di propria competenza - gli opportuni provvedimenti perche' venisse riportata alla normalita' la gestione finanziaria e non della associazione sportiva, soprattutto in quanto le "entrate" erano costituite in misura rilevantissima, come gia' esposto, da fondi di provenienza pubblica; tale richiesta d'intervento, piu' volte reiterata, non ottenne i risultati sperati, in quanto le federazioni sportive nazionali ed il Coni ebbero a sostenere che non potevano intervenire nelle questioni interne ad una associazione sportiva; il ministero dell'interno, d'altra parte - dopo aver ribadito in piu' occasioni la natura esclusivamente privatistica delle associazioni sportive costituite presso i vari comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, di conseguenza, la impossibilita' di fornire qualsiasi documentazione relativa ai bilanci preventivi e consuntivi richiesta ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 sulla "trasparenza" - disponeva nel 1994 una ispezione amministrativa presso le scuole centrali antincendi, nell'ambito della quale si esaminava anche la situazione venutasi a creare all'interno della "Brunetti", rilevando e ponendo l'accento - a questo proposito - sulle macroscopiche inadempienze, statutarie e non, venute cosi' alla luce, e sulla inderogabile necessita' di rielaborare un nuovo statuto sociale, naturalmente in conformita' ai princi'pi informatori dettati dal Coni; probabilmente anche a seguito di cio', con circolare ministeriale n. 26 protocollo 133200 del 16 dicembre 1994 - emessa in riferimento a tutte le associazioni sportive costituite presso i comandi provinciali Vigili del fuoco e non solo alla Brunetti - il ministero dell'interno disponeva la chiusura dei conti correnti bancari intestati ai presidenti "di diritto" delle stesse associazioni sportive; in tale occasione, il ministero dell'interno ha incamerato non solo le quote depositate negli anzidetti conti correnti di natura pubblicistica, quali fondi Coni, federazioni sportive nazionali e del ministero dell'interno, ma anche e soprattutto quelle derivanti dal versamento delle quote sociali e dei contributi richiesti ai genitori dei bambini avviati alle varie attivita' sportive senza contare poi le attrezzature e il resto del materiale in dotazione alle associazioni sportive acquisite anche attraverso tali versamenti privati; in conseguenza di tali disposizioni ministeriali, il comandante delle scuole centrali antincendi dell'epoca, ingegner Marchini, si dimetteva dalla sua carica di presidente della associazione sportiva "Brunetti", unitamente all'intero consiglio direttivo ed ai dirigenti delle singole sezioni sportive, senza peraltro provvedere a convocare l'assemblea dei soci per la elezione dei nuovi organismi sociali, nonostante le specifiche richieste avanzate ripetutamente in tal senso dalla stragrande maggioranza dei soci regolarmente iscritti; vista peraltro l'inutilita' di ogni tentativo e prendendo, quindi, atto di tali dimissioni tutti i soci della associazione sportiva "Brunetti" in regola con il versamento delle quote sociali provvidero all'unanimita' a convocare l'assemblea straordinaria della associazione sportiva Brunetti per il giorno 3 maggio 1995, nel corso della quale - sempre all'unanimita' - approvarono un nuovo statuto dell'associazione sportiva - il quale si atteneva scrupolosamente ai principi informatori emanati in materia dal Coni e che fu inviato subito alle varie federazioni sportive nazionali ed allo stesso Coni perche' dessero il loro parere favorevole alle modifiche apportate - ed elessero i nuovi organismi statutari, fra cui il collegio dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri e il presidente dell'associazione sportiva nella persona di Giampiero Tofani; il nuovo presidente - al fine di permettere la partecipazione alle regate federali e lo svolgimento delle attivita' sociali degli atleti e dei soci iscritti alla stessa Brunetti - avanzo' formale richiesta di tesseramento del nuovo direttivo per l'anno 1995 alla federazione italiana Canoa Kayak, versando la relativa quota annuale, senza peraltro che venisse fornita alcuna risposta immediata, positiva o negativa; cosi' come parimenti avveniva con riferimento alla richiesta di riaffiliazione e tesseramento per gli anni 1996 e 1997, corredate dei relativi versamenti delle quote annuali; solo dopo aver ripetutamente sollecitato una risposta - all'uopo interessando anche i componenti uffici del Coni - l'associazione Brunetti veniva informata che in data 16 marzo 1996 nel corso di una fantomatica riunione del consiglio federale della federazione italiana Canoa Kayak - la quale si sarebbe svolta in assenza di un qualsiasi avviso agli interessati e, quindi, in mancanza di un rappresentante dell'associazione che potesse illustrate le proprie posizioni - sarebbe stato deciso di escludere la riaffiliazione della associazione sportiva "Gruppo sportivo Vigile del fuoco Giancarlo Brunetti", rappresentata dal presidente Tofani Giampiero; si affermava, quindi, che si era proceduto, invece, alla riaffiliazione di altra Associazione sportiva con identica denominazione e rappresentata dal signor Antonio Maggi quale presidente, il quale sarebbe stato nominato d'imperio a tale carica dal direttore pro tempore delle scuole centrali antincendi, ingegner Pacini, senza che su tale nomina vi fosse pronuncia dei Soci, convocati a tali fini e pertanto in totale dispregio di tutte le norme statutarie non solo della Brunetti, ma anche della Fick e dello stesso Coni; perdipiu' va ben sottolineato che anche lo stesso comitato regionale Lazio della Fick che piu' volte e' intervenuto per quanto di propria competenza presso la Federazione italiana Canoa Kayak per richiedere specifici chiarimenti in merito, non ha mai ricevuto risposte chiare ed esaustive; in data 19 dicembre 1996 il comitato olimpico nazionale italiano con protocollo 2102 inviava alla Federazione italiana Canoa Kayak una lettera nella quale si legge testualmente che "in riferimento alla nota di codesta Federazione del 7 novembre 1996, protocollo 8827/FS, avente ad oggetto "Tofani Giampiero/Federazione italiana Canoa Kayak", mediante la quale si dava riscontro alle due precedenti lettere della divisione statuti e normative Fsn riguardanti il caso in oggetto ed in particolare il perche' non fosse stata restituita a distanza di oltre nove mesi la tassa pagata dalla societa' per la sua riaffiliazione, ne' fosse stata data comunicazione alcuna in ordine alla spedizione delle tessere per l'anno 1996, si deve ancora in merito rilevare quanto segue. Dalla risposta avuta si apprende semplicemente che il consiglio federazione nella riunione del 16/17 marzo 1996 "stabili' di accogliere la domanda di affiliazione del Gruppo sportivo Vigile del fuoco Brunetti presentata dal signor Maggi e non quella presentata dal signor Tofani"; nel testo citato vi si legge ancora "che non si ravvisano responsabilita' da parte di tesserati o di impiegati federali", mentre si continua a tacere sulla mancata restituzione della somma. Cio' premesso, dopo aver esaminato tutti gli atti trasmessi in allegato alla richiamata nota di risposta, si e' dell'avviso che nella fattispecie il Consiglio Federale abbia assunto un provvedimento, basato su errori presupposti e quindi anch'esso inficiabile. Infatti esaminando attentamente la "relazione" di accompagno alla proposta di deliberazione teste' ricordata, risulta in modo inequivocabile come la volonta' dell'organo federale si sia formata tenendo conto principalmente di quanto segnalato in data 6 giugno 1995 dal ministero dell'interno direzione generale protezione civile e dei servizi antincendi, ma anche sulle osservazioni dell'estensore della prefata "relazione" che cosi' ammoniva: "c'e' da tener presente che lo statuto del Gruppo sportivo Vigile del fuoco G. Brunetti prevede la nomina del presidente nella persona del dirigente che ricopre la carica di comandante delle scuole centrali Antincendio e che quindi tale figura non puo' essere eletta dalla base". Orbene, un'asserzione di quest'ultimo tipo, a parte la gravita' che riveste, confligge palesemente con il disposto dell'articolo 10 del regolamento organico il quale elencando i doveri degli affiliati, al comma 1^, n. 1) cosi' testualmente recita "essere retti da consigli direttivi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo statuto della Federazione italiana Canoa Kayak e responsabili ad ogni effetto nei confronti della Federazione". E' ovvio quindi che in nessun caso il gruppo presieduto dal signor Maggi avrebbe dovuto essere affiliato, mentre quello del signor Tofani almeno in apparenza e salvo maggior approfondimento, presentava il possesso dei requisiti richiesti per l'affiliazione"; la lettera conclude affermando che "in ogni modo la Federazione, visto che si contrapponevano due gruppi, bene avrebbe fatto a prendere le distanze da entrambi, ammettendo all'affiliazione - caso mai - solo quello che fosse riuscito in modo definitivo a dimostrare la legittimazione al riconoscimento del proprio diritto" -: se il Governo intenda urgentemente sollecitare gli organi preposti del Coni a far piena luce su una vicenda che ha dell'incredibile; se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di far ripristinare la legalita' nel comportamento adottato dalla Federazione italiana Canoa Kayak che di fatto ha determinato la chiusura della canoa e la perdita dell'ingente patrimonio tecnico e sportivo acquisito dalla associazione sportiva "Brunetti" in circa 30 anni di attivita' agonistica ad altissimo livello svolta con impegno, professionalita' ed abnegazione e costata centinaia e centinaia di milioni di lire. (4-15539)
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