INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15340 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19930616

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_15340_11 an entity of type: aic

Ai Ministri di grazia e giustizia, per i beni culturali ed ambientali, dell'ambiente e dell'interno. - Per conoscere - premesso che: il 25 agosto 1989 la sezione sorrentina di "Italia Nostra", a firma del suo presidente, ingegner Mario Maresca, inviava al pretore di Sorrento, al soprintendente ai beni artistici e architettonici di Napoli e provincia, al presidente della giunta regionale della Campania, al presidente della giunta provinciale di Napoli, e per conoscenza al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, al ministro per i beni culturali e ambientali, al direttore generale dell'Ufficio centrale beni ambientali, artistici, architettonici e storici, al presidente nazionale di Italia Nostra, una lettera denuncia del seguente preciso tenore: "Oggetto: comune di Meta - Demolizione e ricostruzione di edifici nel centro storico e in zone di elevato valore paesistico e ambientale cosi' come definito dalla legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) e comunque vincolate ai sensi della legge n. 1497 del 1939. In relazione alla indagine giudiziaria promossa per accertare la legittimita' delle concessioni rilasciate dal sindaco sulla base dei pareri espressi dalla commissione edilizia integrata del 29 marzo 1989, e alle condizioni obiettive nelle quali questi pareri sono stati espressi, questa associazione ritiene di dover formulare alcune considerazioni, riprendendo argomentazioni gia' svolte, ma che meglio si chiariscono alla luce dei fatti odierni. Il sindaco di Meta, con concessione 21/88 intestata al signor De Martino, autorizzo' la demolizione e la ricostruzione del fabbricato sito in via A. Cosenza, 75-76 su progetto dell'architetto Oliviero, consigliere delegato all'urbanistica, firmatario altresi' di perizia giurata attestante la non convenienza della riparazione, stante l'entita' delle opere necessarie per tale intervento. Con note al sindaco del 25 luglio 1987 e del 18 febbraio 1989 il sottoscritto, nella qualita' di componente della commissione edilizia integrata comunale e di presidente della sezione sorrentina di Italia Nostra, ha manifestato i propri dubbi sulla liceita' dell'operazione autorizzata, ritenendo il fabbricato strutturalmente riparabile alle condizioni previste dalla legge n. 219 del 1981. Tale ipotesi si e' dimostrata del tutto fondata, in quanto il sindaco successivamente ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 34, la riparazione, tuttora in atto, dell'edificio. Gli stessi dubbi, ancora piu' fondati, si pongono oggi per i seguenti interventi di demolizione e ricostruzione a parita' di volume: 1) fabbricato in via Cassari 17 - propr. Falvella Giovanni, progetto a firma architetto Ernesto Palmieri; 2) Fabbricato in via T. Astarita 18 - propr. De Martino Morante, progetto architetto Ernesto Palmieri; 3) fabbicato in via C. Colombo 103 - propr. Merolla, progetto ingegnere G. Russo; 4) fabbricato in via Cassari 10, 18, 20 (per la parte non demolita) - progetto architetto Oliviero; 5) fabbricato in via Municipio 40 (per la parte non demolita), propr. Gargiulo Federico, progetto ingegnere Gargiulo; 6) febbricato in via Municipio 27 - propr. Gargiulo Antonino, progetto ingegnere Gargiulo. Per i primi due interventi il sindaco ha rilasciato la prescritta concessione sulla base del parere espresso dalla commissione edilizia integrata nella seduta del 29 marzo 1989, presieduta dall'architetto Oliviero, sul cui operato e' in corso la nota inchiesta giudiziaria. Gli altri progetti sono all'orfine del giorno della commissione edilizia integrata convocata per i giorni 25 e 30 agosto 1989. Stante l'indirizzo adottato in precedenza, e' da presumere che la maggioranza della commissione esprima parere favorevole alle operazioni immobiliari proposte. Val la pena di precisare, quale esempio, che la concessione relativa all'immobile in via T. Astarita 18, di proprieta' di congiunti di uno dei componenti della commissione edilizia integrata (un "esperto"), sette appartamenti piu' super attico, per complessivi 29 vani, 7 garages e 7 terranei, a fronte di un edificio preesistente di notevole interesse tipologico e architettonico di eguale volumetria, costituito da un pianterreno destinato a pertinenze agricole, un primo piano composto da 5 vani e un sottotetto. Il nuovo edificio risulta poi, per la sua espressione architettonica, in aperto contrasto con l'ambiente circostante. Situazioni ancora piu' assurde si avrebbero qualora venissero approvati gli interventi in via Municipio 27 e 40, cioe' in uno degli ambiti del centro antico di maggior interesse storico, artistico e ambientale, sostanzialmente ancora intatto dove, a parte lo stravolgimento architettonico, verrebbe a triplicarsi la consistenza abitativa in numero di vani, oltre ai garages, ecc., proprio nel tratto in cui la larghezza stradale si riduce a poco piu' di due metri! Il discorso non muta per gli interventi in via Cassari. Continuiamo a chiedere quale rispondenza trovino tali operazioni apertamente speculative con le finalita' della legge n. 219 del 1981 e dei piani di recupero che ad essa dovrebbero ispirarsi. Sembra fuor di dubbio che tali interventi non possano definirsi operazioni di recupero, di cui il Piano di recupero e' per definizione finalizzato in quanto iniziativa di ordine sociale, ma vere e proprie operazioni urbanistiche, che comportano variazioni assai consistenti della densita' abitativa e degli indici di affollamento, che non possono regolamentarsi attraverso il Piano di recupero ex legge n. 219 del 1981, la quale, in caso di ricostruzioni, precisa i limiti, invero assai modesti, delle eventuali integrazioni della superficie utile ammissibili, per soddisfare comprovate necessita' abitative dei nuclei familiari residenti all'atto del sisma. In ogni caso la stessa legge n. 219 del 1981 prescrive il rispetto dei valori culturali preesistenti, nel nostro caso quelli individuati dalla legge regionale n. 35 del 1987 e dalla legge n. 1497 del 1939 cui l'intero territorio comunale e' assoggettato. Si attua ormai spregiudicatamente quel "piano non disegnato" preconizzato, in verita' senza eccessivo sforzo di fantasia, gia' nella nota al sindaco del 25 luglio 1987 qui acclusa. Meta, che la legge regionale n. 35 del 1987 definisce uno dei centri di maggiore interesse storico, artistico e ambientale dell'area sorrentino-amalfitana, subira' la sorte di Conza, Lioni o Sant'Angelo dei Lombardi? Tale scempio, che investe peraltro anche i comuni di Piano di Sorrento e di Vico Equense, potra' scongiurarsi, a nostro avviso, solo alle seguenti condizioni: 1) che l'autorita' giudiziaria conduca fino in fondo l'inchiesta sull'operato della commissione e dell'amministrazione del comune di Meta, estendendola alle pratiche non ancora esaminate, per stabilire anche se privati interessi non abbiano fino ad ora ostacolato l'invio delle pratiche agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'esame prescritto dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985 e non abbiano altresi' ostacolato la redazione di un piano regolatore generale, cui il comune di Meta e' obbligato da oltre due anni, e l'adeguamento alla legge regionale n. 35 del 1987 del Piano di recupero-truffa, che individua nel tessuto edilizio di Meta un solo edificio di interesse storico-artistico, a fronte degli oltre 600 indicati dalla predetta legge regionale n. 35 del 1987, di cui undici gia' vincolati ex legge n. 1089 del 1939; 2) che la soprintendenza ai beni artistici e architettonici di Napoli e della provincia intervenga tempestivamente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, con il massimo rigore, trattandosi di marchiane violazioni della legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, unico vigente in Italia in attuazione della legge n. 431 del 1985 e della legge n. 1497 del 1939 che non possono piu' oltre ignorarsi); 3) che la regione Campania e l'amministrazione provinciale di Napoli collaborano lealmente con le predette amministrazioni dello Stato, con inchieste consiliari volte anche ad accertare le cause della mancata attuazione della legge regionale n. 35 del 1987 ed in particolare a verificare nei fatti l'inaccettabilita' delle proposte di modifica alla stessa legge, avanzate dai consiglieri Lamanna (DC) e Tacelli (PSI), che propongono di confermare acriticamente ed indiscriminatamente gli obsoleti e spesso truffaldini piani di recupero ex legge n. 219 del 1981 che, travalicano le finalita' della legge stessa, consentendo operazioni speculative ed ignobili sotto il profilo culturale, come quelle qui descritte. Operazioni incentivate, occorre pur dirlo, proprio dalle suddette proposte di legge che hanno in pratica bloccato dolosamente l'efficacia delle circolari che invitavano, quale atto dovuto, i comuni dell'area sorrentino-amalfitana all'adeguamento dei piani di recupero ex legge n. 219 del 1981, conciliando le finalita' di quest'ultimo con quelle della legge regionale n. 35 del 1987. Richiamiamo infine le note di questa associazione del 7 novembre 1987, 5 marzo 1988, 11 aprile 1988, 4 febbraio 1989, fino ad ora trascurate, augurandosi che di fronte all'evidenza di eccessi di tale gravita' si voglia tempestivamente intervenire per evitare che di un patrimonio culturale e sociale di inestimabile valore rimanga solo il ricordo, gravido di odio e di disprezzo per la nostra generazione"; con interrogazione in data 13 settembre 1989 un consigliere provinciale del MSI denunciava quanto contenuto nel suddetto documento l'allora presidente della giunta provinciale di Napoli, l'ineffabile dottor Salvatore Piccolo, stanti le particolari competenze in materia della provincia, ma ovviamente nessuna iniziativa veniva assunta cosi' avallandosi le delittuose operazioni speculative edilizie in atto a Meta di Sorrento -: quale esito, almeno, abbia avuto presso i destinatari la denuncia dell'ingegner Mario Maresca, presidente della sezione sorrentina di "Italia Nostra" ed in particolare se lo scempio sia stato fermato ed i responsabili siano stati incriminati. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16095 del 17 ottobre 1989. (4-15340)
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