INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15325 presentata da NAPOLI ANGELA (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120314

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15325 presentata da ANGELA NAPOLI mercoledi' 14 marzo 2012, seduta n.604 ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. - Per sapere - premesso che: con la legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, articolo 7, in Calabria le 11 aziende sanitarie presenti sul territorio regionale sono state accorpate in cinque aziende sanitarie locali che hanno assunto la denominazione di azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, il cui territorio di riferimento corrisponde alle attuali circoscrizioni provinciali; la richiamata disposizione, limitatamente alle aziende sanitarie n. 9 di Locri (in quella data commissariata per infiltrazione mafiosa) e n. 11 di Reggio Calabria, sarebbe stata attuata successivamente, previo accordo con il Ministro dell'interno; tale accorpamento e' stato introdotto dal legislatore regionale a causa della gravissima situazione finanziaria e qualitativa della sanita' calabrese, che si presentava fin troppo articolata e con costi chiaramente non proporzionati alla non eccellente qualita' del servizio sanitario reso alla cittadinanza; l'accorpamento previsto dal citato articolo 7 della legge regionale Calabria n. 9 del 2007 fu immediatamente reso esecutivo per quattro delle cinque province calabresi con la delibera della giunta regionale n. 272/2007 che ne indicava le procedure dettagliate di attuazione; la fusione, per come disposto dal comma 6 del citato articolo 7, venne costituita solo parzialmente per l'ASP n. 5 di Reggio Calabria, lasciando fuori l'ASL n. 9 di Locri, al tempo, come gia' ricordato, commissariata per infiltrazione mafiosa e, quindi, gestita da commissari nominati dal Ministero dell'interno; nel 2008, prima della conclusione del periodo di commissariamento dell'ASL n. 9 di Locri, anche la neonata azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accorpato la ex ASL n. 10 di Palmi e la ex ASL n. 11 della citta', veniva commissariata sempre a causa di infiltrazioni di natura mafiosa (D.P.R del 19 marzo 2008; la bonta' dell'accorpamento delle 11 ASL della Calabria in 5 ASP, quale virtuosa semplificazione amministrativa, era stata confermata e riportata espressamente quale obiettivo del piano di rientro in ambito sanitario, approvato con delibera della giunta regionale n. 845/2009 e sottoscritto in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e con il dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; allo scadere del periodo di commissariamento dell'ASL di Locri, la giunta regionale della Calabria ripristinava la gestione ordinaria, con la nomina di un direttore generale, mentre la gestione commissariata dell'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria giungeva a conclusione solo nel marzo 2010; in data 14 marzo 2010 la giunta regionale calabrese, con delibera n. 229/2010 nominava due direttori generali, il dottor Renato Carullo per l'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria e il dottor Giustino Ranieri per l'ASL n. 9 di Locri; i due direttori generali venivano specificamente incaricati dalla regione di attuare l'accorpamento dell'ASL n. 9 di Locri nell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, secondo le direttive che il dipartimento regionale tutela della salute avrebbe loro impartito; nel giugno 2010 la nuova giunta regionale della Calabria, il cui nuovo presidente si era mantenuto la delega all'assessorato della tutela della salute, anziche' fornire ai due direttori generali le direttive per procedere all'accorpamento dell'ASL n. 9 di Locri nell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, provvedeva, con delibera n. 441/2010, ad estinguere immediatamente entrambe le aziende sanitarie con contestuale costituzione dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria; con la stessa delibera n. 441/2010, la giunta regionale revocava gli incarichi ai direttori generali in carica e nominava tre commissari straordinari nelle persone della dottoressa Squillacioti per la gestione futura dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, del dottor Sacchetti per la stessa ASP n. 5 dichiarata estinta e del dottor Pelaggi per l'ASL n. 9 di Locri anch'essa dichiarata estinta; da quella data l'accorpamento era compiuto e, quindi, il commissario straordinario dell'ASP n. 5 iniziava ad amministrare tutto il servizio sanitario dell'intera provincia reggina e conseguentemente provvedeva ad emanare atti di gestione e di attuazione del piano di rientro in ambito sanitario, anche per cio' che riguardava il comprensorio dell'ex ASL di Locri; dopo il giugno 2010 la ASL di Locri cessava di esistere ed in tutti i rapporti attivi e passivi gli succedeva l'ASP di Reggio Calabria; venivano chiusi la partita iva dell'ex ASL di Locri ed il rapporto con la tesoreria di riferimento e decadevano, altresi', gli organi interni dell'azienda; i procedimenti giurisdizionali in cui era gia' costituita l'estinta ASL di Locri venivano incardinati nell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria; in data 30 luglio 2010, il Presidente della giunta regionale della Calabria, veniva nominato commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro; nel frattempo il precedente direttore generale dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, dottor Renato Carullo, dichiarato decaduto al momento dell'attuazione dell'accorpamento, ricorreva al tribunale del lavoro considerando irregolare il suo allontanamento poiche' adottato in violazione del divieto di spoil system sanitario, nonche' perche' gia' direttore generale dell'ASP n. 5 di Reggio, la quale non avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, ma solamente territorialmente ampliata in occasione della estinzione della sola ASL n. 9 di Locri; il tribunale del lavoro, con ordinanza cautelare del 3 novembre 2010, ordinava la reintegra dell'allontanato direttore generale Carullo alla direzione dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, ma tale ordinanza non veniva eseguita dalla giunta regionale, che si dichiarava incompetente in materia atteso l'avvenuto commissariamento della sanita', ne' veniva adempiuta dal presidente della giunta regionale nella sua qualita' di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro; il commissario straordinario dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria, dottoressa Squillacioti continuava, dunque la sua opera di direzione dell'accorpata azienda sanitaria che comprendeva anche il territorio locrese ed il compito del commissario straordinario dottor Pelaggi, incaricato di concludere l'estinzione dell'ex ASL di Locri finiva nell'aprile 2011; in data 8 luglio 2011, il commissario straordinario dell'ASP di Reggio Calabria dottoressa Squillacioti, veniva nominato direttore generale per l'intera ed accorpata ASP di Reggio Calabria, mentre nessun direttore generale era nominato per l'ASL di Locri, attesa la sua precedente definitiva estinzione; in data 1° agosto 2011 il tribunale di Reggio Calabria, per la seconda volta, accoglieva l'ulteriore ricorso cautelare dell'allontanato direttore Carullo, ma ancora una volta la relativa ordinanza, ancorche' autoesecutiva e perentoria, non veniva attuata dal commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, il quale, per tale motivo, veniva convenuto in giudizio, ancora una volta, dal direttore Carullo ed il tribunale del lavoro, in data 23 novembre 2011, adottava un ulteriore ordinanza di attuazione con la quale si «assegnava al Presidente della Giunta regionale in qualita' di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, un termine di trenta giorni per attuare l'ordinanza emessa in data 1° agosto 2011, immettendo effettivamente il ricorrente Renato Carullo in possesso dell'incarico di direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria»; nelle more il direttore dell'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria dottoressa Squillacioti continuava ad adottare anche atti previsti dal piano di rientro tra cui il piano aziendale riguardante l'intera ASP n. 5 di Reggio Calabria, naturalmente comprensiva del territorio di Locri, che veniva indicato quale mero distretto; allorquando il direttore Carullo avrebbe dovuto essere reintegrato nell'incarico di direttore generale dell'accorpata ASP n. 5 di Reggio Calabria, il consiglio regionale, in data 22 dicembre 2011, adottava l'articolo 40 della legge regionale 47 del 2011, con il quale si disponeva che: "All'articolo 7, comma 6 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "se l'accordo con il Ministero dell'Interno non e' piu' necessario, l'accorpamento delle aziende sanitarie n. 11 di Reggio Calabria e n. 9 di Locri avviene entro il 31 gennaio 2012, attraverso la nomina dell'organo di vertice della nuova azienda sanitaria, il cui territorio di riferimento corrisponde alla circoscrizione provinciale di Reggio Calabria e, ove necessario, attraverso la nomina dei commissari liquidatori delle Aziende preesistenti"»; in data 29 dicembre 2011, il presidente della giunta regionale calabrese nella qualita' di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, con decreto n. 137, in esecuzione al comando giudiziale, disponeva il reintegro del dottor Carullo nelle funzioni di direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria, tuttavia solamente qualche giorno lavorativo dopo la giunta regionale, presieduta dal medesimo presidente, con delibera n. 1 del 4 gennaio 2012, nominava nella medesima posizione, per gli effetti dell'intervenuto articolo 40 della legge regionale Calabria n. 47 del 2011, la dottoressa Squillacioti quale direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio Calabria; il direttore Carullo non si e' mai, dunque, insediato nelle funzioni di direttore generale dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria per come disposto dal tribunale; la vicenda giudiziaria della direzione generale dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria e' stata molto seguita dagli organi di stampa locali i quali hanno individuato quale unico effetto voluto dall'articolo 40 della legge regionale n. 47 del 2011, quello di legittimare ex post la nomina, politicamente voluta, della dottoressa Squillacioti nelle funzioni di direttore generale dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria; ad avviso dell'interrogante l'articolo 40 della legge regionale Calabria n. 47 del 2011, e' stato adottato in conflitto con il potere statale in quanto ostacola la corretta prossima attuazione del piano di rientro in ambito sanitario e vanifica la pregressa attuazione dello stesso; sempre ad avviso dell'interrogante ove il citato articolo 40 continuasse a spiegare i suoi effetti tutti gli atti di gestione, di amministrazione e soprattutto gli atti di esecuzione del piano di rientro sanitario concordati con l'amministrazione statale, emessi dagli organi dell'azienda sanitaria provinciale n.5 di Reggio Calabria dal 2007 al dicembre 2011 diverrebbero privi di validita' e di certezza giuridica, poiche' adottati da direttori generali e da commissari straordinari di un'azienda sanitaria provinciale mai stata validamente costituita; l'incertezza giuridica ingenerata dalla legge regionale n. 47 2011, non puo' che causare disordine e contenzioso che impieghera' preziose risorse, le quali, invece, piuttosto che sperperate con danno alla collettivita', dovrebbero essere destinata all'attuazione del piano di rientro -: se il Governo condivida le iniziative assunte dal commissario ad acta e ricordate in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di evitare possibili rischi di contenzioso e ulteriori costi che potrebbero compromettere il rispetto dei vincoli stabiliti dal piano di rientro dei disavanzi sanitari. (4-15325)
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