INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14707 presentata da PRATESI FULCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19930528

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14707_11 an entity of type: aic

Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 36, comma 3, della legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157, prevede che coloro che detengono richiami vivi appartenenti a specie non consentite e richiami vivi appartenenti a specie consentite, ma in numero superiore a quello stabilito dalla nuova legge (comma 2, articolo 5 della legge n. 157 del 1992), ne facciano denuncia alla data di entrata in vigore della legge stessa; la regione del Veneto aveva disciplinato l'attivita' venatoria con la legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, la quale consentiva, comma 11, dell'articolo 11, di utilizzare ai soli fini di caccia i richiami appartenenti alle specie: Allodola, Cesena, Germano reale, Merlo, Passero d'Italia, Passera oltremontana, Pavoncella, Quaglia, Storno bottaccio e Tordo sassello e che la nuova legge statale, n. 157 del 1992 al comma 4 dell'articolo 4 prevede la possibilita' di utilizzare come richiami tutte le specie citate escluso il Germano reale, la Passera oltremontana e la Quaglia e che quindi nel Veneto solamente queste ultime tre specie di uccelli rientrano fra quelli considerati come "... richiami vivi appartenenti a specie non consentite..." (comma 3 dell'articolo 36, della legge n. 157 del 1992); l'ufficio caccia della provincia di Treviso da alcuni mesi distribuisce dei moduli prestampati, a chiunque ne faccia richiesta, per la denuncia dei richiami vivi appartenenti a specie non consentite, come previsto dal comma 3 dell'articolo 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; lo stesso ufficio da alcuni mesi a questa parte, vista la denuncia di uccelli non appartenenti alla specie Germano Reale, Passera oltremontana e Quaglia bensi' appartenenti a specie protette quali Fringuello, Lucherino, Peppola, Verdone, Frosone, Rigogoli, eccetera e addirittura Pettirossi, Usignoli, Cince, per i quali esiste il divieto di uccisione e cattura dal lontano 1939 (articolo 38, primo comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939); la nuova legge statale sulla caccia prevede sanzioni penali quali "l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti e' vietata la caccia...". E all'ufficio caccia vengono vistate delle autentiche autodenunce a carattere penale e quindi sono ravvisabili in tali comportamenti dei precisi reati; molto probabilmente l'ufficio caccia non ha mai inoltrato alla procura della Repubblica le violazioni sanzionate dall'articolo succitato; tali atti dell'ufficio caccia della provincia di Treviso vanno a contrattare con le norme di carattere nazionale come per esempio l'articolo 21, comma 1, lettera ee), della legge n. 157 del 1992 che prevede "il divieto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi..."; tale possibilita' di denunciare la detenzione di uccelli protetti da parte di qualsiasi persona, senza che l'ufficio caccia verifichi l'identita' del denunciante e l'esattezza e fondatezza delle specie e quantita' di uccelli denunciati, ha creato in tutta la Marca trevigiana una proliferazione esplosiva di detentori di uccelli protetti, sicuri di non violare alcuna disposizione di legge; cio' porta al proliferare di riflesso della cattura e del commercio illegale di dette specie, con il conseguente danno ambientale causato da questi atti illeciti; l'aspetto piu' preoccupante della cosa e' il fatto che il nucleo guardie giurate del WWF, operante nel territorio della Marca, ha riscontrato non poche difficolta' nel procedere alla verbalizzazione di quanti violino le disposizioni di legge sopra citate, difficolta' che nascono dal fatto che i trasgressori sono convinti di non violare la legge in quanto l'ufficio caccia della provincia di Treviso ha vistato loro un documento con indicati in modo preciso gli uccelli detenuti illegalmente; in un caso si e' dovuto ricorrere ai carabinieri per un rifiuto di generalita'; due persone di detto nucleo, appositamente incaricate, nei giorni 11 e 12 gennaio 1993 si sono recate presso l'ufficio caccia di Treviso, sito in viale Cesare Battisti a Treviso, e qui hanno richiesto il modulo per denunciare specie di uccelli protetti, e in seguito a precise richieste si sono sentiti rispondere da alcuni impiegati che dopo la compilazione di tale documento non si poteva incorrere in alcuna sanzione o denuncia da parte di chicchessia; un cittadino anonimo ha fatto pervenire al succitato nucleo una denuncia, vistata e timbrata dall'ufficio caccia della provincia di Treviso il 15 gennaio 1993, dove si e' denunciata la detenzione di addirittura tre Picchi rossi considerati dalla legge quadro come "superprotetti" (articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992), e per la quale detenzione la stessa legge prevede "l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000..." (articolo 30, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992); con una ricerca e' stata verificata l'inesistenza del denunciante, e cio' fa ulteriormente sospettare la totale assenza di un controllo dell'ufficio caccia della provincia di Treviso sull'identita' dei denuncianti e sulla veridicita' del contenuto di quanto dichiarato; in sintesi nella provincia di Treviso accade che: 1) chiunque puo' presentare all'ufficio caccia di Treviso la denuncia di specie di uccelli protetti e superprotetti senza essere identificato; 2) tali denunce spesso vengono inoltrate all'ufficio caccia tramite terzi; 3) alcune denunce sono state inoltrate tramite lettera semplice poi vistate, timbrate e restituite al mittente; 4) a Montebelluna, grosso comune del trevigiano, e' stato addirittura istituito un centro di raccolta di tali denunce preso un bar locale da dove partono in blocco, tramite un addetto, una volta la settimana per l'ufficio caccia di Treviso e da li' vengono restituite entro 10-15 giorni; 5) l'ufficio caccia appone alle denunce visto e firma senza nemmeno verificare quanto vistato, e' accaduto che siano state vistate denunce dove il detentore dichiarava di possedere come richiami di uccelli appartenenti a specie non consentite Pecore, Scoiattoli, Pistoloni (!?), Ciuffotti (!?); 6) alcuni dei denuncianti, oltre a non essere mai stati cacciatori, risultano essere minorenni e quindi impossibilitati ad avere il porto d'armi per uso caccia; 7) il comma 3 dell'articolo 36 della legge n. 157 del 1992 parla di "richiami vivi appartenenti a specie non consentite" mentre vengono vistate denunce di uccelli che essendo protetti da anni non sono mai stati utilizzati come richiami vivi, ovvero di uccelli appartenenti a specie protette; 8) il personale che vista le denunce all'ufficio caccia spesso non sa nemmeno dell'esistenza di tante specie di uccelli e pertanto non e' in grado di valutarne il contenuto; 9) l'ufficio caccia della provincia di Treviso non effettua alcun controllo sulla veridicita' del contenuto delle denunce, che spesso risultano essere "gonfiate" sia per quanto riguarda le specie elencate sia per le quantita' oppure viceversa; 10) potrebbe quindi accadere che malintenzionati inoltrino denunce di possesso di uccelli rarissimi o di specie inesistenti a nome di terzi ignari del fatto; il nucleo guardie giurate del WWF di Villorba, tramite i propri agenti, ha denunciato numerose persone (reato di cui all'articolo 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992) in possesso di tali denunce (vedasi notizie di reato presentate alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Treviso: prot. n. 10272-F17 del 2 gennaio 1993 a carico di Martini Sergio, prot. n. 018-F18 dell'8 gennaio 1993 a carico di Busnello Pietro, prot. n. 100-F18 del 1^ febbraio 1993 a carico di Merlo Aldo, prot. n. 190-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Andrighetti Christian, prot. n. 192-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Bolzonello Renzo, prot. n. 193-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Bau' Giuseppe, prot. n. 2002-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Basso Attilio, prot. n. 201-F18 del 9 marzo 1993 a carico di Bau' Ruggiero, prot. n. 262-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Casagrande Mario, prot. n. 263-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Borsoi Mario, prot. n. 267-F18 del 23 marzo 1993 a carico di Baldissera Primo, prot. n. 332-F18 del 5 aprile 1993 a carico di Gastaldon Rino, prot. n. 341-F18 del 7 aprile 1993 a carico di Poli Giovanni, prot. n. 342-F18 del 7 aprile 1993 a carico di Granzotto Emilio) rilevando che: 1) i denuncianti consideravano la denuncia inoltrata all'ufficio caccia di Treviso come un'autorizzazione alla detenzione (come se la provincia di Trieste potesse deliberatamente abrogare parte di una legge statale, in particolare l'articolo 30, comma 1, lettere b) e h), l'articolo 1, comma 1, lettera g) e l'articolo 31, comma 1, lettera ee) della legge n. 157 del 1992; 2) gli uccelli detenuti provenivano sicuramente da catture illecite (articolo 30, comma 1, lettere e) ed h) della legge n. 157 del 1992) o commercio illecito (articolo 20, comma 1, lettera l) della legge n. 157 del 1992); 3) i proprietari non sapevano giustificare la lecita provenienza degli uccelli posseduti; 4) molti proprietari dichiaravano piu' uccelli di quelli posseduti e affermavano alle guardie verbalizzanti di averlo fatto per qualsiasi evenienza o in caso di nuove "acquisizioni" di uccelli protetti; 5) molti degli uccelli detenuti non appartenevano a specie di uccelli utilizzabili come richiami dalle leggi precedenti °articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 31 del 1989, articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 (decreto Spadolini), articolo 11 della legge n. 968 del 1977, e pertanto non potevano essere denunciati ex articolo 36, comma 3, della legge n. 157 del 1992!; 6) in un caso (vedasi notizia di reato prot. n. 332-F18 del 5 aprile 1993 contro Gastaldon Rino) si e' verbalizzato un detentore di uccelli protetti, non piu' detenibili nemmeno come richiami vivi, dal lontano 1939 (articolo 38, primo comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939); 7) nessuno degli uccelli detenuti dai verbalizzati aveva un anello inamovibile che potesse dimostrare che i soggetti non provenivano dalla cattura o dal commercio (articolo 30, comma 1, lettere h) e l) della legge n. 157 del 1992); 8) nessuno dei verbalizzati risultava essere iscritto alla FOI (Federazione ornitologi italiana), ne' tantomeno essere iscritto al registro allevatori della stessa associazione; 9) molti dei verbalizzati detenevano mezzi di caccia vietati e reti da uccellagione, tanto da far ragionevolmente presupporre che quei mezzi erano serviti per la cattura illecita di tali uccelli (articolo 21, comma 1, lettere v) e z) e articolo 30, comma 1, lettere e) e h) della legge n. 157 del 1992); 10) nessuno dei verbalizzati dichiarava di aver allevato le specie detenute o che le stesse fossero oggetto di acquisto o donazione da allevatori; 11) per il 95 per cento dei casi gli uccelli erano detenuti in condizioni tali da rendere difficile, se non impossibile, il loro mantenimento: in gabbie di ridottissime dimensioni o in voliere affollatissime, con specie di uccelli incompatibili fra loro e generalmente in mezzo a mucchi di feci, senza alcuna cura igienica, con l'acqua da bere assomigliante piu' al fango o allo scolo di una fogna; in alcuni casi all'interno delle voliere vi erano poi numerosi uccelli morti per incuria o per mancanza d'acqua o per la totale mancanza d'igiene. Spesso i detentori non conoscevano nemmeno il nome italiano delle specie degli uccelli da loro detenuti. In un caso uno dei denunciati (vedasi notizia di reato prot. n. 267-F18 del 23 marzo 1993 contro Baldissera Primo) deteneva un uccello con anello dell'EURING (Unione europea per l'inanellamento) senza saperne giustificare la provenienza, ignaro del nome della specie dell'uccello (Venturone), e senza sapere di detenere un uccello inanellato. La legge n. 157 del 1992 delega alle regioni, sentito l'INFS, l'allevamento di specie selvatiche "appartenenti alle specie cacciabili" (articolo 5, comma 1) o "l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale" (articolo 17, comma 1), naturalmente nel rispetto dei princi'pi e limiti generali come quelli fissati dall'articolo 30, comma 1, lettere b) e h) e articolo 21, comma 1, lettera ee); gli articoli 21, comma 1, lettera ee) e 30, comma 1, lettere b) e h) non lasciano dubbi in merito al principio che sanciscono: se una qualsiasi specie di fauna selvatica e' presente "stabilmente o temporaneamente" nel territorio nazionale e non e' compresa nella lista delle specie cacciabili (ex articolo 18 della legge n. 157 del 1992) automaticamente non puo' nemmeno essere detenuta anche se di allevamento; nessuno dei verbalizzati era dotato di sistemi tali da poter allevare le specie detenute; per di piu' nel 90 per cento dei casi erano detenuti solo soggetti maschi, precludendo cosi' qualsiasi ipotesi di allevamento; inoltre le specie detenute non sono riproducibili in gabbia o voliera; solo personale qualificato (esperti ornitologi) e organizzazioni specializzate (Istituto nazionale della fauna selvatica, istituti universitari, centri ornitologici specializzati) riescono nell'ardua e costosa impresa di allevare specie di uccelli selvatici quali i Fringillidi; l'allevamento di Prispoloni, Passere scopaiole, Usignoli, Cince, Pettirossi e di altri insettivori risulta invece pressoche' impossibile anche per tali organizzazioni; in ogni caso i soggetti appartenenti a specie riprodotte in voliera vanno tassativamente innellati da piccoli con anelli inamovibili aventi inciso un numero progressivo ed una sigla dell'allevamento e registrati in un apposito registro di carico e scarico, inoltre gli allevatori devono essere iscritti alla FOI e al registro allevatori della stessa associazione; nel contesto dei fatti esposti si deve considerare che, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 31 del 1989, la detenzione di richiami vivi di fauna selvatica risulta lecita solo per le specie elencate da detto articolo e solo per chi ne avesse denunciato il possesso entro l'11 novembre 1989; pertanto, ai sensi della suddetta legge, attualmente ancora in vigore limitatamente alle parti piu' restrittive in essa contenute rispetto alla piu' recente legge statale n. 157 del 1992, i cacciatori che detengano esemplari di fauna selvatica senza averne denunciato il possesso entro l'11 novembre 1989 sono passibili di una sanzione amministrativa (articolo 38, lettera m) della legge regionale n. 31 del 1989 "da lire 100.000 a lire 1.000.000"); la circostanza che nelle dichiarazioni mostrate alle guardie venatorie siano menzionati uccelli quali lo Zigolo giallo, la Passera scopaiola, il Ciuffolotto, l'Organetto e il Lucherino, protetti fin dal 1977 (articolo 11 della legge n. 968 del 1977) e la Cincia mora, l'Usignolo e il Pettirosso, protetti fin dal 1939 (articolo 38, primo comma, lettera n) e articolo 41, primo comma, del regio decreto n. 1016 del 1939), conferma ancor piu' la tesi che la denuncia, vistata dalla provincia, rende lecito cio' che da lungo tempo e' illecito, in quanto tali volatili non possono aver avuto una vita cosi' lunga quando il loro tempo di vita medio e' di 6-10 anni; la Passera scopaiola, il Pettirosso, l'Usignolo e la Cincia mora sono volatili insettivori, non possono che essere stati catturati nel periodo primavera-estate del 1992 in quanto gli stessi sopravvivono difficilmente alla cattivita'; alle guardie venatorie i volatili risultano essere di recentissima cattura in quanto alcuni avevano delle abrasioni attorno al becco caratteristiche dei volatili appena catturati che, nell'intento di fuggire, sbattono contro le pareti delle gabbie; in totale, da una ricerca effettuata, risulta che dal 1992 al 30 marzo 1992 sono state presentate all'ufficio caccia della provincia di Treviso 2.882 denunce delle quali ben 1.487 elencanti specie protette, ben 37 effettuate da minori, per un totale di 34.539 uccelli protetti denunciati dai 1.487 detentori, di 112.617 uccelli non protetti denunciati dai 2.882 detentori e di un totale complessivo di 147.156 uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana rinchiusi in voliere di privati -: se non ritengano opportuno adottare misure atte a riportare la legalita' all'interno dell'ufficio caccia della provincia di Treviso e garantire l'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in quella provincia; quali misure intendano adottare affinche' cessi la detenzione illegale di ben 34.539 uccelli protetti e non detenibili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato; se non ritengano opportuno imporre alla provincia la raccolta di detti uccelli presso il proprio Centro recupero fauna selvatica attivo dal 1992 e di far cessare la raccolta di dette denunce che detto ufficio continua a vistare; se non ritengano opportuno interessare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica affinche' gli uccelli da liberare vengano inanellati secondo le norme dell'Euring; se non ritengano inoltre opportuna la rimozione dei funzionari responsabili del grave danno, per buona parte irreparabile, prodotto al patrimonio indisponibile dello Stato; se non ritengano opportuno sollecitare i competenti uffici giudiziari affinche' le persone denunciate dalle guardie volontarie siano riconosciute colpevoli dei reati di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; se non ritengano opportuno avviare indagini anche presso le altre province italiane, dando indirizzi severi sul compito da svolgere e sul divieto di detenzione da parte dei privati. (4-14707)
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