INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14697 presentata da LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120131
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_14697_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14697 presentata da AMEDEO LABOCCETTA martedi' 31 gennaio 2012, seduta n.579 LABOCCETTA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il signor Antonio Cerrota nato ad Aversa (Caserta) il 6 maggio 1985 ha partecipato al concorso pubblico per l'ammissione di 148 allievi al 188 o corso dell'accademia militare di Modena (Anno Accademico 2006-2007), indetto con decreto dirigenziale del 20 dicembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie Speciale, n. 103 del 30 dicembre 2005; l'articolo 5 del surrichiamato bando individua le fasi in cui si articola lo svolgimento del concorso in parola: a) prova di selezione culturale con quesiti a risposta multipla; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) prova orale di matematica; f) prova orale facoltativa di lingua straniera; g) tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni (45 giorni circa per l'esattezza); il Cerrota e' risultato idoneo in tutte le prove selettive ed e' stato inserito nella graduatoria degli ammessi al tirocinio, classificandosi al 43 o posto su 148 posti da assegnare, tirocinio che ha avuto inizio il giorno 4 settembre 2006 ed e' terminato in data 23 ottobre 2006 data in cui lo stesso venne escluso dal concorso; invero in data 23 ottobre 2006 la commissione di valutazione del rendimento durante il tirocinio espresse nei confronti del Cerrota un giudizio di non idoneita' all'ammissione all'Accademia Militare, sulla seguente motivazione: «ha mantenuto, in piu' occasioni, un comportamento sleale nei confronti dei superiori e dei colleghi. Si e' dimostrato, inoltre, molto poco disinvolto»; avverso tale giudizio Antonio Cerrota propose ricorso innanzi al TAR Campania di Napoli ivi rubricato al n. RG 7399/2006; in tale ricorso si deducevano numerosi vizi dell'atto che venivano ritenuti fondati dal giudice amministrativo adito che emise la sentenza n. 550/2008 del 5 febbraio 2007 che l'amministrazione della difesa gravo' di immediato ricorso in grado di appello; con gravame, infatti, depositato al Consiglio di Stato in data 31 luglio 2008, ivi rubricato al n. RG 6393/2008 e tuttora pendente, l'amministrazione della Difesa impugno' la descritta sentenza, contestualmente formulando tempestiva istanza di sospensione cautelare; in data 8 agosto 2008, e quindi dopo ben due lunghi anni, periodo durante il quale Antonio Cerrota partecipa e vince il concorso di VFP1 e svolge la normale attivita' di soldato nel grado di caporale, lo Stato Maggiore dell'Esercito, in esecuzione alla sentenza in oggetto comunica che «il signor Antonio Cerrota e' stato collocato al 4 o posto per la Facolta' di Ingegneria Meccanica - corso di laurea in vigore nell'anno accademico 2006/2007 della graduatoria generale di merito per 9 posti per il Corpo degli ingegneri dell'esercito e, per l'effetto e' stato dichiarato vincitore del concorso (188 o corso) con riserva di definizione del giudizio di appello. Si comunica altresi' che per esigenze di progressione negli studi e nell'attivita' addestrativa non potra' essere aggregato al 188 o Corso, in ragione dell'elevato stato di avanzamento dello stesso alla data della pronunzia della sentenza e verra' conseguentemente ammesso in soprannumero, con riserva di definizione del giudizio d'appello, alla frequenza del 190 o Corso dell'Accademia Militare di Modena che avra' inizio in data 3 ottobre 2008, Facolta' di Ingegneria Informatica»; la camera di consiglio venne fissata per il giorno 26 agosto 2008 ma la discussione venne rinviata per poi essere discussa in data 17 ottobre 2008, data nella quale, intervenuta nelle more la dovuta ottemperanza alla predetta sentenza esecutiva (invero formalmente e correttamente pretesa da Antonio Cerrota), il Consiglio di Stato medesimo respinse l'istanza cautelare considerato che il soggetto appellato, era stato rivalutato e frequentava il corso presso l'Accademia militare di Modena; di fatto, in data 3 ottobre 2008 alle ore 9:00, il Cerrota venne convocato presso l'Accademia Militare di Modena e in data 6 ottobre 2008 inizio' a frequentare il primo giorno del 190 o Corso pur essendo considerato non allievo ufficiale, ma ricorsista ricorrente; il Cerrota riusci' nell'arco del primo, secondo e terzo trimestre a superare la maggior parte degli esami acquisendo quindi i crediti formativi universitari necessari per il superamento dell'anno in corso e il passaggio successivo al secondo anno di corso (precisamente 9 esami su 14 - uno eseguito e superato solo lo scritto e non l'orale che non veniva effettuato per motivi di malattia a causa di un infortunio occorso in data 2 luglio 2009 nel quale riporto' un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro che lo costrinse ad un periodo di convalescenza dal 2 luglio 2009 al 21 settembre 2009; a causa di tale situazione, mancato superamento di 4 esami e negata concessione di poterli eseguire nelle successive sessioni di recupero, il Cerrota ricevette ben 16 giorni di punizione di rigore e venne ritenuto da dimettere d'autorita' dalla Commissione giudicatrice dell'accademia, nonostante avesse iniziato a frequentare le prime settimane di corso del secondo anno accademico; in data 20 ottobre 2009 il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare con atto a firma del generale Mario De Carlo, decreta (decreto dirigenziale n. 231/09 del 20 ottobre 2009) che l'allievo ufficiale Antonio Cerrota, incorporato ed ammesso in soprannumero il 3 ottobre 2008 alla frequenza del primo anno del 190 o corso, anno accademico 2008/2009, a decorrere dalla data del presente decreto e' dimesso d'autorita' dall'Accademia militare per inidoneita' in attitudine militare e prosciolto dalla ferma volontaria di anni tre a suo tempo contratta, ai sensi dell'articolo 52, lettera a) della pubblicazione dello Stato maggiore dell'Esercito in data 18 ottobre 2001, concernente l'adozione del regolamento per l'Accademia militare e la scuola di applicazione (edizione 2001); il Cerrota in data 10 novembre 2009, dopo gia' aver iniziato a frequentare le lezioni del 2 o anno di corso in quanto in possesso dei crediti formativi universitari minimi necessari per il superamento del I o anno e il passaggio al successivo II o anno, lascio' nuovamente l'accademia militare e venne inviato presso il 19 o reggimento cavalleggeri «guide» in Salerno reparto di provenienza dove poi passera' di carriera da VFP1 a VFP4, col grado di caporale maggiore, non potendo neanche partecipare alle missioni, vista la singolare situazione di ammissione e dimissione a suo carico, determinatasi a colpa esclusiva dell'Accademia e dell'amministrazione della difesa; nonostante l'ennesimo «colpo di frusta» da un punto di vista psicologico subito dal Cerrota, che avendo perso gia' ben 4 anni di studio e di avanzamento di carriera per essere prima ammesso poi dimesso e poi riammesso nuovamente e nuovamente dimesso, e sempre pronto e determinato nell'indossare la divisa di cui tanto si pregia e che tanto adora, lo stesso ricorse nuovamente al TAR Campania, ricorso n. RG 6132/2009, e impugno' il provvedimento disposto dalla direzione del personale militare di Roma in data 20 ottobre 2009 sopracitato, impugno' ulteriori atti precedenti e successivi a mezzo di proposizione di un primo atto recante motivi aggiunti e formulo', infine, istanza cautelare di relativa sospensione che venne nuovamente accolta dal giudice di prime cure, alla camera del consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 2862/2009, con la quale venne sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati in quanto assistita da fumus boni juris; il giorno 8 gennaio 2010, il Cerrota venne riammesso, con riserva, al 190 o corso e iscritto al 2 o anno di corso della facolta' di ingegneria dell'universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia; a partire da tale data, il Cerrota sostiene e supera con successo 2 soli dei debiti formativi del I o anno e sostiene e supera 4 esami del secondo anno anche perche' essendo egli stato riammesso a gennaio 2010 non aveva avuto la possibilita' di seguire i corsi delle lezioni riguardanti il I o semestre del II o anno e tanto meno sostenere i relativi esami, all'epoca gia' sostenuti dagli altri colleghi, e avendo un'enorme difficolta' per quelli del II o semestre del II anno per i quali era propedeutico il superamento di quelli del I o semestre, nonostante fosse stato beneficiato dell'articolo 19 secondo comma seconda alinea proposto dalla direzione del personale militare di Roma, secondo il quale gli esami del I o semestre del 2 o anno sarebbero stati recuperati nelle sessioni successive o al corso di studio successivo con un ulteriore anno di proroga come previsto dal regolamento, vista l'impossibilita' temporale in base alla nuova ammissione del gennaio 2010; il Cerrota, sempre considerato non come allievo ma come ricorsista ricorrente, era frequentatore del suddetto corso ed aveva gia' superato con esito positivo uno dei cinque esami del primo anno. In piu', per colpa non propria, non potendo seguire le lezioni del primo semestre del secondo anno di corso non ha potuto sostenere nemmeno gli esami in corso; il medesimo si ritrova cosi' a settembre 2010 a dover affrontare un gran numero di esami, giorno dopo giorno, per alcuni dei quali non aveva seguito i corsi, raggiungendo il successo solo per una parte di essi, e avendo ancora la possibilita' di recuperarli nelle sessioni di recupero successive come da regolamento interno dell'accademia; in data 16 settembre 2010 il comandante del reggimento allievi colonnello Arturo Nitti sanziona il Cerrota con ben 5 giorni di rigore, segnalando lo scarso rendimento negli studi, dall'8 gennaio 2010, data in cui e' stato riammesso al 190 o Corso audacia e la sussistenza di otto debiti formativi maturati nell'ambito del previsto piano di studi universitari nel corso del biennio di ingegneria; il successivo 4 ottobre 2010, il Cerrota posto al vaglio della commissione per la valutazione dell'idoneita' alla nomina di sottotenente, venne nuovamente proposto per essere dimesso d'autorita' per insufficienza in attitudine militare a 20 giorni circa dalla nomina, nonostante possedesse ancora una volta tutti i requisiti, i crediti formativi universitari minimi per il passaggio al terzo anno di corso, per la nomina a sottotenente e per conseguire la ferma in servizio permanente avendo effettuato il medesimo percorso degli altri allievi colleghi divenuti poi ufficiali e venne inviato in data 8 ottobre 2010 nuovamente al reparto di appartenenza, 19 o reggimento cavalleggeri guide di Salerno, come VFP4 nel grado di caporale maggiore; tutto cio' nonostante la diffida effettuata dal legale del Cerrota, riguardo l'inopportuno ed ad avviso dell'interrogante illegittimo provvedimento operato dall'accademia e avallato dalla direzione del personale militare con decreto dirigenziale n. 211/2010 in data 8 ottobre 2010, a firma del capo del I reparto della direzione medesima, diffida tendente a mettere in luce che l'operato dell'amministrazione nei confronti del ricorrente si rilevasse incomprensibilmente ostruzionistico e disancorato da qualsivoglia canone di correttezza, se sol si consideri che la stessa amministrazione non aveva provveduto neppure al pagamento delle tasse universitarie relative all'iscrizione al secondo anno di corso della facolta' di ingegneria informatica, con cio' di fatto disattendendo la pronuncia sopradetta n. 2862/2009, di riammissione con riserva del Cerrota all'accademia; tutto cio', a parere dell'interrogante, appare gia' come una manifestazione di assoluto disinteresse dell'accademia e della sua tendenza aprioristica orientata verso l'esclusione del Cerrota il cui percorso accademico fortemente atipico e' stato causato da ragioni indipendenti dal proprio volere; avverso l'ultimo dei provvedimenti dell'amministrazione della difesa il Cerrota per il tramite dei suoi legali ricorre nuovamente al TAR Campania, che decide della controversia con la sentenza n. 2459/2011 in data 5 maggio 2011, sul ricorso numero di registro generale 6132 del 2009, integrato da motivi aggiunti, accogliendo le ragioni di doglianza espresse; pubblicata e notificata tale sentenza il Cerrota invitava l'amministrazione a provvedere in ottemperanza al decisum, ammettendolo per l'anno accademico 2011/2012 alla frequenza del terzo anno di corso con la qualifica di sottotenente in servizio permanente, con stesso manifesto universitario ovvero l'ordinamento didattico decreto ministeriale n. 509 del 1999 vigente nell'anno accademico 2008/2009 anno della sua immatricolazione al I anno del 190 o corso, permettendogli di recuperare, grazie ad un piano di studi personalizzato ad hoc, i debiti accademici prodottisi in conseguenza della prolungata assenza dall'accademia a causa degli annullati provvedimenti di rimozione; con nota del 21 luglio 2011 il Ministero della difesa - direzione del personale militare in ottemperanza alla sentenza ammette l'ingresso del Cerrota al 192 o corso con nuovo manifesto universitario (Manifesto IEI del 25 febbraio 2010 valevole per la didattica del nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 270 del 2004) nella qualifica di allievo ufficiale di guisa che il Cerrota in qualita' di VFP4 trasloca, per l'ennesima volta, da Salerno come caporale maggiore, a Modena come allievo ufficiale, grado che non gli compete per le ragioni innanzi descritte; avverso tale provvedimento, come evidente contrario alla statuizione del giudice amministrativo, il Cerrota si vede costretto a ricorrere innanzi al TAR Campania di Napoli per l'ottemperanza alla sentenza n. 2459/2011 del 12 maggio 2011, resa a definizione del giudizio R.G. n. 6132/2009, per il conseguente accertamento incidentale della nullita' del provvedimento prot. n. 326328 del 21 luglio 2011 a firma del capo I reparto reclutamento personale militare, del Ministero della difesa, nonche' della nota, prot. MD-E 13787/0007064/REG/5.2.13/1.1, del 2 agosto 2011 del Comando dell'accademia militare di Modena, nella parte in cui respingono il Cerrota dal secondo anno di frequenza del 190 o corso allievi ufficiali della predetta accademia, disponendo la riammissione dello stesso a ripetere l'anno con il 192 o corso nonche' per la declaratoria del diritto dello stesso ad essere riammesso a frequentare l'accademia militare di Modena nel proprio corso di provenienza, il 190 o o - se incompatibile con lo stato di avanzamento del corso - in quello immediatamente successivo, il 191 o corso, con iscrizione, per l'anno accademico 2011/2012 al terzo anno di corso universitario. Con lo stesso ricorso viene anche chiesta la previa condanna dell'Amministrazione accademica a garantire al ricorrente la fruizione di un piano di studi personalizzato che gli permetta di sostenere gli esami mancanti del primo e secondo anno, rimasti inevasi a causa degli annullati provvedimenti di rimozione che gli hanno impedito di proseguire nell'ordinario corso di studi; tale ultimo ricorso e' espressione del diritto del Cerrota di ottenere l'ottemperanza al decisum da parte dell'amministrazione conformandosi al giudicato sostanziale ed attenendosi al principio garantistico del raggiungimento del risultato utile riconosciuto in sentenza; in particolare, con lo stesso si fa pure istanza affinche' l'adita giustizia proceda alla nomina di un commissario ad acta che, in sostituzione delle pubbliche amministrazioni che si rendessero inadempienti, dia esecuzione alla sentenza n. 2459/2011, e garantisca al ricorrente di essere riammesso senza essere considerato respinto, e si accerti inoltre la nullita' della nota in data 21 luglio 2011 a firma del capo reparto reclutamento - direzione generale per il personale militare -, nonche' della nota in data 2 agosto 2011 a firma del Capo di stato maggiore dell'accademia militare di Modena nella parte in cui considerano l'allievo ufficiale Cerrota respinto dal 2 o anno di corso e ammesso a ripetere l'anno con il 192 o corso in quanto elusive del giudicato, per le ragioni che si rinvengono nell'esposizione sin qui fatta; a giudizio dell'interrogante, una piana analisi dei fatti, dalla scomposizione oggettiva delle vicende che hanno interessato ed interessano la carriera militare dell'allievo ufficiale Cerrota in primis - ma con evidenti risonanze e contraccolpi sulla vita stessa del ricorrente - emerge con limpidezza un singolare - e, per molti profili, inspiegabile - accanimento nei confronti di questi, la cui figura all'interno dell'Accademia appare esser stata obiettivo di una costante «attenzione» da parte dell'amministrazione come, peraltro, dimostrato, dalla congerie di sanzioni e punizioni che lo hanno afflitto; vieppiu' non puo' revocarsi in dubbio che la molteplicita' dei predetti provvedimenti negativi, inevitabilmente ha inciso sulla persona del ricorrente, tanto sotto il profilo psicologico ed emotivo quanto sotto il profilo del rendimento accademico, pur senza piegarne la ferma volonta' di proseguire nell'intrapresa carriera militare; neanche la sospensione giudiziale dei primi provvedimenti di rimozione d'autorita', giusta ordinanza cautelare del primo giudice che ha permesso il reingresso del Cerrota in accademia, e' bastata da sola a neutralizzare le illegittimita' prodottesi a carico dello stesso nonostante l'impegno profuso nel risanamento dei propri debiti formativi creatisi nel periodo di allontanamento dalla scuola militare, in quanto lo stesso e' risultato impossibilitato al ripianamento totale della propria situazione accademica perche' non sostenuto da un piano di recupero personalizzato che tenesse in debito conto gli accadimenti suo malgrado prodottisi; la reiezione della sua formale richiesta di un piano personalizzato, ha comportato la impossibilita' di pianificare in maniera adeguata il proprio percorso di studi universitari; per quanto risulta all'interrogante, nonostante tali difficolta', l'allievo ha dimostrato di voler proseguire, con tenacia e dedizione, nella propria carriera accademica, superando ben sei esami in un semestre e, in ogni caso, affrontandone altri, sebbene con esito non felice; appare oltremodo ingiusto il comportamento dell'amministrazione che non soltanto non individui alcun elemento da cui possa desumersi che dalla mancata esecuzione della decisione derivi un pregiudizio grave ed irreparabile ma, invero, nell'impugnarla innanzi al Consiglio di Stato articoli considerazioni gravemente e gratuitamente lesive della dignita' dell'appellato, nell'inane tentativo di dare un rilievo (meta)giuridico alla richiesta cautelare che si palesa, di contro, totalmente priva dei presupposti di legge; in particolare, l'amministrazione tratteggia la figura dell'allievo ufficiale Cerrota come un soggetto con «accertato e recidivo scarso rendimento negli studi» e da «una condotta evidentemente incompatibile con le regole di comportamento proprie di un'accademia militare» che «sfrutta» le finanze pubbliche per frequentare l'Accademia mentre questi «...potrebbe tranquillamente iscriversi ad una Universita' Statale civile, dove potrebbe fare un piano di studi personalizzato, studiare come, se e quando vuole, senza necessita' di osservare regola alcuna»; addirittura la stessa insiste sul concetto, sopra delineato, secondo cui l'allievo profitterebbe della iscrizione in Accademia non soltanto per non far fronte personalmente ai relativi oneri economici ma, inoltre, per trarre quello che viene rappresentato come un vero e proprio indebito vantaggio economico conseguente alla nomina a sottotenente: «..Certo l'Universita' Statale ha un costo economico, laddove l'Accademia militare non solo e' gratuita, ma addirittura dopo un certo periodo di tempo l'allievo e' anche retribuito, ma e' ovvio che a fronte di certi vantaggi ci sono anche doveri, perche' non sempre e' possibile avere tutto, subito e nelle modalita' desiderate»; ancor di piu' la stessa Amministrazione delinea la presenza dell'allievo Cerrota in Accademia come un vero e proprio «pericolo» per l'istituzione militare, idoneo ad ingenerare disordine tra le file dei colleghi: «...Alla luce delle esposte considerazioni appare evidente come sia assolutamente indispensabile sospendere la sentenza in epigrafe indicata, al fine di tutelare il prestigio e il decoro dell'amministrazione e ripristinare nell'accademia il corretto ordine, anche per evitare che possa illegittimamente instaurarsi negli allievi la falsa convinzione di poter tranquillamente trascurare lo studio e gli esami, e che poi siano recuperabili secondo piani personalizzati e diversi l'uno dall'altro. È chiaro che, se cosi' davvero potesse essere, l'effetto sarebbe devastante, poiche' verrebbe meno quello che e' uno dei principi cardine dell'ordinamento militare e cioe' il rispetto delle regole e della par condicio degli allievi. In questa situazione l'esecuzione della impugnata sentenza comporta all'A.D. un danno gravissimo ed irreparabile, poiche' e' estremamente pregiudicata dal mantenimento in Accademia di una persona che ha dato prova di essere inaffidabile e priva delle necessarie qualita' richieste ad un allievo di una scuola militare (...)»; a parere dell'interrogante l'acrimonia che emerge dalle sopracitate «invettive» e' totalmente fuor di luogo e che ad essa sarebbe agevole replicare che la sola «colpa» imputabile al Cerrota e' stata quella di far valere i propri diritti nelle competenti sedi avverso reiterati e serrati provvedimenti che sono risultati connessi dal minimo comune denominatore di voler allontanare l'allievo, in ogni modo, dall'Accademia; lo status di militare non rappresenta ne' puo' rappresentare una condizione che determina l'affievolimento dei diritti ne', di contro, l'istituzione militare puo' considerarsi legibus soluta, soprattutto quando - come nel caso di specie - le regole ed i principi violati derivano proprio dalla normativa, regolamentare e legislativa, di settore che l'accademia e' la prima a dover osservare; evidentemente l'accademia di Modena si colloca nel vigente sistema ordinamentale e non rappresenta un hortus clausus, impermeabile alle regole che accomunano e qualificano tutti i cittadini siano essi «civili» ovvero «militari»; l'allievo Cerrota ha sempre dimostrato di coltivare una sola aspirazione che e' quella di portare avanti e regolarmente concludere la propria esperienza accademica, senza dover subire gli effetti di provvedimenti illegittimi che ne hanno ostacolato l'ordinario iter; lo stesso, in particolare, ha riportato punteggi ben al di sopra della sufficienza, pari a 3 punti, in tutti gli indicatori della attitudine militare (aspetto esteriore: 5; lealta' e fedelta' di intenti: 5; leadership: 5; responsabilita': 4 et alia), di talche' e' evidente che le difficolta' nelle discipline universitarie e' stata indotta e determinata proprio dalle piu' volte denunciate situazioni di criticita' conseguenti non gia' a scelte proprie ma ad eventi di forza maggiore (infortunio) ovvero ad inopinate quanto illegittime misure sanzionatorie ed espulsive che hanno funestato la sua carriera in Accademia; l'Accademia, da un lato, non ha mai inteso applicare nei confronti del Cerrota le misure di tutela sopra esposte, ma dall'altro lato, ha assicurato a taluni colleghi del Cerrota la possibilita' di progredire accademicamente, nonostante la presenza di debiti universitari; emerge un'insopportabile disparita' di trattamento da parte dell'amministrazione a detrimento del Cerrota in quanto risulta all'interrogante che in situazioni analoghe a quella descritta in premessa l'amministrazione si e' comportata diversamente anche ammettendo proroghe dei termini per il completamento del corso di laurea; in data 21 dicembre 2011 viene pubblicata dal TAR Campania la sentenza di ottemperanza n. RG 4983/2011 che ordina all'amministrazione di ammettere il Cerrota al 190 o corso con iscrizione al terzo anno con un piano di studi personalizzato e successiva nomina al sottotenente e ferma in servizio permanente; alla data odierna, si e' ancora in attesa dell'esecuzione della prefata sentenza, la quale e' stata notificata all'Avvocatura di Stato in data 29 dicembre 2011 ed e' stata inviata via fax in Accademia la comunicazione della esistenza della sopraccitata sentenza in data 7 gennaio 2012; il 10 gennaio 2012 l'Accademia rimetteva una nota con la quale sarebbe stato comunicato che la stessa attendeva di conoscere le determinazioni della direzione generale per il personale militare, tenuto conto del fatto, che, nel frattempo, il 190 o corso (corpo degli ingegneri) aveva gia' conseguito la laurea triennale ed attualmente frequentava il quarto anno del corso di laurea; per quanto risulta al sottoscritto interrogante, sussistono fondati dubbi circa l'intenzione dell'amministrazione della difesa di ottemperare alla sentenza esecutiva; in data 19 gennaio 2012, trascorsi 22 giorni dalla notifica della sentenza sopraccitata, il Cerrota ha inviato copia della sentenza a mezzo di raccomandata postale anticipata nella stessa data via fax al prefetto di Bologna, nominato commissario ad acta dal TAR Campania di Napoli, che dovra' provvedere ad ottemperare in toto alla sentenza vista la resistenza da parte dell'amministrazione ponendo fine ad una vicenda che si protrae da ben 6 anni e dalla quale e' agevole ritenere che il Cerrota ha subito notevoli danni, in maniera ingiusta ed ingiustificata -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti; se, in particolare condivida l'operato sin qui posto in essere dall'amministrazione che appare all'interrogante collidere con l'ordinamento didattico universitario e il regolamento interno dell'accademia militare in forza dei quali mai il mancato superamento degli esami di profitto ha costituito motivo di esclusione dal concorso e/o di dimissioni d'autorita'; se sia a conoscenza che colleghi del Cerrota, versando nella stessa situazione o ancora in situazioni peggiori e quindi con piu' debiti formativi siano in servizio permanente avendo usufruito come da regolamento di anni proroga per il completamento degli studi e, non essendo stati in grado di colmare i debiti formativi, addirittura siano stati trasferiti, sempre da ufficiali in carriera, nelle armi varie ovvero del genio, della fanteria, dell'artiglieria, della cavalleria, delle trasmissioni o dell'arma dei trasporti e dei materiali; se sia a conoscenza, come si evince da un accesso all'area privata «servizi web per studenti e docenti» consultabile on line dagli studenti sul sito dell'universita' di Modena e Reggio Emilia, che il pagamento delle tasse del Cerrota da parte dell'Accademia, con riferimento alle fatture dell'anno accademico 2009/2010 e' rimasto in parte inottemperato; quale sia lo stato attuale del rapporto fiscale intercorrente tra il Cerrota e l'universita' riguardo alle tasse universitarie pagate con riferimento agli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 e, in particolare in relazione al pagamento della fattura n. 867698 dell'anno accademico 2009/2010 e successive, se esistenti, e se qualora i versamenti non siano stati regolarmente effettuati dall'Amministrazione Difesa; se sia a conoscenza che il pagamento delle tasse per l'ingiusta iscrizione al 192 o Corso anno accademico 2011/2012 non risulta regolarmente effettuato, che inoltre non vi e' la data di pagamento delle tasse riguardante l'anno accademico 2009/2010 e che rimane ancora da pagare un contributo di ricognizione pertinente all'anno accademico 2010/2011; se e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli autori dei descritti comportamenti, anche sotto il profilo del danno erariale, solo se si consideri che l'Amministrazione rimasta soccombente e' tenuta alla rifusione delle spese di patrocinio del Cerrota nel giudizio di ottemperanza.(4-14697)
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20120131-
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T01:25:42Z
4/14697
LABOCCETTA AMEDEO (POPOLO DELLA LIBERTA')