INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14451 presentata da SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.) in data 19951006
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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il disposto dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio 1986 n. 13 estende, extra partes, gli effetti soggettivi del giudicato amministrativo; le circolari: della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 1986, n. 53930.8.93.12 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 1986), del Ministro della funzione pubblica del 31 gennaio 1990, n. 45252.7.383 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 1990), del Ministro della pubblica istruzione Direttore Generale del personale e degli AA.GG. e Amministrativi, prot. n. 383 Div. XIV del 26 marzo 1993, della Direzione Generale istruzione classica, scientifica e magistrale n. 2880 del 15 novembre 1990, affrontano il problema della valutazione, in sede di ricostruzione della carriera del personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, del servizio non di ruolo dagli stessi prestato nella qualita' di istitutori-assistenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974; le numerose e costanti sentenze dei vari TAR circa la valutazione suddetta sono tutte orientate nel senso della riconoscibilita' del servizio predetto; i prefetti e, poi, i censori di disciplina dei convitti annessi, diversamente dagli istruttori-assistenti dei convitti nazionali, hanno sempre prestato servizio di ruolo e non di ruolo a carico del bilancio dello stato, cosi' come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979 n. 221, su posti di organico disponibili; nonostante le sollecitazioni di cui alla detta circolare n. 2880 del 15 novembre 1990 del Ministero della pubblica istruzione, alcuni provveditorati agli studi non hanno ancora provveduto a fornire le notizie richieste -: se si ritenga giusto ed opportuno emanare, con carattere di urgenza, una disposizione alle amministrazioni periferiche affinch! applichino il costante e consolidato giudicato amministrativo, dal momento che tutti i ricorsi ai TAR, aventi per oggetto il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nei convitti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, sono passati in giudicato, se si ritenga di poter evitare non solo il gravissimo disagio economico e psicologico per il personale docente interessato alla ricostruzione della carriera, ma, anche, il conseguente contenzioso che si instaurerebbe; se si ritenga, ad oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, di dover dar corso alla sua applicazione. (4-14451)
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19951006-19960202
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SCHETTINO FERDINANDO (PROG.FEDER.)
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MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
19960120