INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14423 presentata da REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120111
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14423 presentata da ERMETE REALACCI mercoledi' 11 gennaio 2012, seduta n.568 REALACCI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: la recente legge n. 120 del 2010, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 9, mediante l'integrale sostituzione del comma 2 dell'articolo 85 del codice della strada, ha inteso ulteriormente ampliare, rispetto al passato, la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; in data 13 agosto 2011 e' entrata in vigore una modifica al codice della strada che prevede fra i veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente sia contemplato anche il «triciclo»; la classificazione dei veicoli ai fini del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) riportata all'articolo 47 del suddetto codice della strada non contiene la parola «triciclo» e per questo motivo ci si deve domandare se per «tricicli» siano da intendere solo quei veicoli a tre ruote muniti di un motore, oppure qualsiasi veicolo a tre ruote con o senza motore; in forza del decreto ministeriale 5 aprile 1994, recante recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, all'articolo 1 comma 2 si definiscono tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h»; parimenti il decreto 31 gennaio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 (che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio) all'articolo 1, comma 2, lettera c), qualifica i tricicli come «veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm 3 se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h»; anche il decreto ministeriale 30 settembre 2003 n. 40T, recante recepimento della direttiva 2000/56/CE, per triciclo intende quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm 3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h»; non si puo' tuttavia fare a meno di rilevare che, come si evince dalla rubrica dei singoli provvedimenti sopra elencati: la direttiva 92/61/CEE e' relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; la direttiva 2002/24/CE e' relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, come confermato anche dal comma 1 dell'articolo 1 secondo il quale essa si applica a tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, e quindi non ai veicoli a due o tre ruote in genere; la direttiva 2000/56/CE di modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e' relativa alla patente di guida (ovviamente per veicoli a motore); anche la direttiva 21 gennaio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiamare i decreti ministeriali 5 aprile 1994 e 30 settembre 2003, definisce il triciclo quel «veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h», ma risulta relativa alla guida dei tricicli e dei quadricicli da parte di conducenti con limitazioni funzionali agli arti. Ne deriva che le definizioni esaminate non concernono i tricicli, quanto tali, ma solo «i tricicli a motore»; il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli definisce il lemma triciclo come quel velocipede a tre ruote, una anteriore e due posteriori, usato specialmente dai bambini, per la maggiore stabilita' rispetto alla bicicletta; veicolo a tre ruote, mosso da una pedaliera o da un micromotore, impiegato per il trasporto di merci (Comp. di tri- e -ciclo). Inoltre, l'articolo 50 decreto legislativo n. 285 del 1992 qualifica «Velocipedi» quei veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; allo stesso modo, la quarta edizione del Glossary for Transport Statistics dell'United Nations Economic Commission for Europe final version del 14 luglio 2009 denomina «cycle» quel «veicolo che ha due o piu' ruote e di norma e' azionato esclusivamente dall'energia muscolare di persone che si trovano su quel veicolo in particolare attraverso un sistema a pedali, leve o bracci (per esempio biciclette, tricicli, quadricicli e carrozze per invalidi); la ratio sottesa alla novella recata dalla legge n. 120 del 2010 intende adeguare la norma relativa al comma 2 dell'articolo 85 codice della strada alle nuove realta' cittadine in corrispondenza anche delle esperienze estere, dove il noleggio con conducente di motocicli e riscio' a pedali risulta essere una modalita' di spostamento molto valida; esiste a proposito una richiesta di chiarimento giacente presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata da un dettagliato parere legale. Peraltro, sono gia' attive iniziative imprenditoriali con riscio' a pedali in molte citta' italiane, quali Roma, Firenze, Milano, Torino, Genova, Bari, Salerno; risulta all'interrogante che molte citta' italiane hanno gia' tentato in vario modo di dare risposte amministrative alle imprese che si occupano di riscio', ad esempio, Roma (con un progetto sperimentale con i detenuti), Firenze (con vari progetti sperimentali di pubblico trattenimento), Torino (con un bando nei cimiteri comunali), Genova (con una autorizzazione a fare tour turistici), Bologna (con iniziative occasionali); vi sono inoltre il grande apprezzamento che i servizi con riscio' riscuotono dal grande pubblico e l'interesse di molti cittadini a sviluppare nel centri storici servizi innovativi ed ecologici (a zero emissioni di CO 2 ) di trasporto di persone come avviene in moltissime citta' europee ed americane -: se il Ministro non intenda chiarire con urgenza se con la parola «triciclo» riportata all'articolo 85 del codice della strada attualmente in vigore, si sia inteso consentire sia ai veicoli a motore dotati di carta di circolazione (tricicli a motore, motocarrozzette, e altri) sia ai velocipedi non dotati di carta di circolazione (tricicli a pedali, tricicli con pedalata assistita) la possibilita' di svolgere il servizio di noleggio con conducente o se in alternativa con la parola «triciclo» si debbano intendere solo i veicoli a tre ruote a motore e conseguentemente debba essere aggiornato e corretto l'articolo 47 del codice della strada con la previsione e la spiegazione della nuova tipologia di veicoli denominata «triciclo»; se si intenda precisare se lo svolgimento di noleggio con conducente con tricicli (cioe' veicoli a tre ruote) risulta essere una delle attivita' economiche «liberalizzate» dai recenti provvedimenti del Governo (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari - e decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici); se non si intenda riconoscere una utilita' pubblica ai trasporti di persone e cose effettuati con velocipedi e risolvere attraverso iniziative normative specifiche lo svolgimento di servizi di piazza (taxi riscio') a zero emissioni di CO 2 per il trasporto di persone e cose con velocipedi limitatamente ai centri storici, alle aree pedonali, alle zone a traffico limitato, ai parchi e alle piste ciclabili al fine di ridurre le emissioni gassose e la produzione di polveri fini e per creare occupazione giovanile; se il Ministro interrogato non ritenga utile coinvolgere e coordinare, tramite l'A.N.C.I., le citta' italiane sopra elencate interessate a sviluppare nei propri centri storici servizi innovativi ed ecologici di trasporto di persone e cose con velocipedi (riscio' a pedali o bici-riscio' o cargo-riscio'). (4-14423)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14423 presentata da REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120111
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REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO)