INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14393 presentata da ZAZZERA PIERFELICE (ITALIA DEI VALORI) in data 20120110

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14393 presentata da PIERFELICE ZAZZERA martedi' 10 gennaio 2012, seduta n.567 ZAZZERA, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 ha affermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 n. 5 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia a requisiti normali che ridotti; l'articolo 40 del citato regio decreto-legge dispone che «Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (...) il personale artistico, teatrale e cinematografico»; la definizione di personale artistico e' riportata dall'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo il quale «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, cosi' teatrale come cinematografico, (...) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica»; la stessa sentenza ha altresi' stabilito il principio per cui l'effettivo versamento del contributo contro la disoccupazione da parte del lavoratore non e' presupposto costitutivo del diritto all'indennita' qualora detto contributo sia dovuto; in conseguenza di tale sentenza, la circolare INPS n. 105 del 5 agosto 2011 ha escluso dal diritto all'indennita' di disoccupazione tutte le figure artistiche dei lavoratori dello spettacolo, anche assunti come lavoratori dipendenti, riconoscendo l'indennita' solo alle figure tecniche e amministrative; la Costituzione italiana riconosce il diritto di tutti i lavoratori ad essere assicurati contro la disoccupazione involontaria (articolo 38 secondo comma: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria»); come affermato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 7 giugno 2007: «nessun artista e' totalmente al riparo dalla precarieta' in nessuna fase del suo percorso professionale», e che «la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura»; il Parlamento europeo, nella proposta di risoluzione del 25 febbraio 1999, invita gli Stati membri a «garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione» -: se alla luce delle considerazioni svolte, il Governo non ritenga opportuno promuovere l'abrogazione dell'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonche' dell'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, risolvendo in tal modo l'ingiusta, confusa e controproducente situazione in atto. (4-14393)
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