INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13820 presentata da ROSATO ETTORE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111107

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13820 presentata da ETTORE ROSATO lunedi' 7 novembre 2011, seduta n.546 ROSATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'articolo 156, comma 1, codice civile dispone che «Il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»; l'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1 o dicembre 1970, n. 898 recante «Disciplina dei casi di scioglimento dei matrimoni», come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che «il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli per ragioni oggettive» e che questo debba essere adeguato automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria; le valutazioni, che seguiranno, per l'assegno di mantenimento (articolo 156, comma 1, codice civile) si ripropongono egualmente per il cosiddetto, dalla giurisprudenza, assegno divorzile (articolo 5, commi 6 e 7, della legge 1 o dicembre 1970, n. 898); il quadro nazionale, consegnato dalle statistiche, ci disegna una situazione per cui la maggioranza delle sentenze di separazione vede la moglie quale coniuge a cui spetti il percepimento dell'assegno di mantenimento da parte dell'altro coniuge, infatti in tre casi su quattro e' la donna a chiedere la separazione, e nel 21 per cento dei casi queste prevedevano, nel 2009, l'assegno di mantenimento a carico del marito e nel 13 per cento dei casi di divorzio la sentenza addebitava all'uomo l'assegno di divorzio; e' nota, anche alla cittadinanza le problematiche che riscontrano i padri separati, spesso, nel riuscire ad assicurare il regolare versamento dell'assegno stabilito dal tribunale nell'insieme delle spese che si trovano ad affrontare; si fa presente che l'articolo 156, comma 7, codice civile dispone che «In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto»; il coniuge che e' tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento e' tenuto a farlo in costanza di validita' della sentenza che l'ha quantificato, quindi anche nei periodi in cui venissero meno i presupposti sui quali era stato giustificato l'instaurarsi dell'obbligo di corresponsione dello stesso verso l'altro coniuge; il coniuge separato e', quindi, tenuto a versare tale assegno all'altro coniuge anche se quest'ultimo instaura una nuova convivenza cosiddetta more uxorio, non implicando la stessa, normativamente parlando, alcun diritto al mantenimento (confronta Cassazione civile, sezione I, 30 ottobre 1996, n. 9505); il rapporto su poverta' ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas- Zancan, su un campione di 80 mila persone delle 600 mila che si rivolgono ai centri di ascolto delle Caritas diocesane, indica che gli uomini separati che si rivolgono sono il 16,1 per cento; per i mariti separati che hanno difficolta' a versare regolarmente l'assegno rimane l'unica strada della revisione della sentenza, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, codice civile, per l'ottenimento di una nuova quantificazione dell'assegno alle mutate condizioni economiche, con la consapevolezza che tale revisione comporta gli oneri per le spese legali del caso; va ricordato che, contestualmente al sorgere dell'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge (articolo 156, comma 1, codice civile), sono soliti sorgere in capo al coniuge «colpevole» ulteriori trattamenti economici sfavorevoli: mancata assegnazione della casa familiare, divisione dei beni mobili ed immobili; sebbene con la separazione donne e uomini entrino in crisi economica, l'emergenza abitativa, soprattutto nelle realta' urbane, colpisce specialmente gli uomini; lo stesso rapporto su poverta' ed esclusione sociale in Italia realizzato dalla Caritas-Zancan indica che le donne separate che si rivolgono sono il 19,2 per cento; le difficolta' per i mariti separati a corrispondere puntualmente l'assegno, causa difficolta' economiche personali, o anche e non di rado, per semplice scelta di non adempiere ai propri doveri, crea notevoli problemi alle donne separate soprattutto se con i figli a carico; le separazioni e i divorzi sono causa, quindi, di nuove poverta' e a peggiorare la in alcuni casi, c'e' anche l'assenza o la perdita del lavoro da parte del genitore divorziato o separato con figlio a carico; la poverta' colpisce, comunque, l'intero nucleo familiare in quanto vengono meno le economie di scala e si impoverisce a maggior ragione in questi anni di crisi economica -: se presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia monitorato o quantificato il fenomeno delle nuove poverta' causate dalle separazioni e dai divorzi; se il Governo abbia intenzione di intervenire per rimuovere gli oggettivi ostacoli per i coniugi separati esclusi da graduatorie a causa del proprio reddito lordo che non viene considerato al netto dell'assegno di mantenimento o divorzile. (4-13820)
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
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