INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13665 presentata da ROSATO ETTORE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111020

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13665 presentata da ETTORE ROSATO giovedi' 20 ottobre 2011, seduta n.539 ROSATO e MOTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: per condurre i veicoli delle Forze armate e della Croce rossa italiana e' necessario essere in possesso della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada; l'articolo 49 del Testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce rossa italiana, in linea con il codice, subordina la guida dei veicoli immatricolati CRI al rilascio della patente di servizio della stessa Croce rossa italiana; il successivo articolo 51 specifica che «ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli, e' rilasciata una patente di servizio [...] valida esclusivamente per la guida dei veicoli nella disponibilita' dell'Associazione»; questa particolare patente e' sottoposta ad una normativa ad essa dedicata; infatti le istruzioni sulla concessione, sul rinnovo, sulla sospensione e sulla revoca delle patenti di guida nell'ambito della Croce rossa italiana e' determinano che «il rinnovo, la sospensione e la revoca delle patenti di guida della Croce Rossa Italiana e' esercitata dal Comitato Centrale»; la patente di guida rilasciata dalla Croce rossa italiana ha esclusiva validita' per la condotta dei mezzi targati CRI; la sospensione della stessa e' disposta nel caso il titolare sia incorso in un incidente stradale derivante da infrazione grave; gli autisti del mezzo di soccorso del servizio 118 non hanno bisogno di alcuna particolare qualifica di guida; l'articolo 117 codice della strada pone i soli vincoli del possesso della patente di tipo B, o superiore, ed un'eta' minima di anni 21; l'ANPAS, Associazione nazionale pubbliche assistenze, opera nell'ambito dell'emergenza sanitaria 118, del trasporto sanitario e sociale, della donazione del sangue, della protezione civile e antincendio e della promozione della solidarieta'; questa associazione dispone di veicoli adibiti al soccorso, svolgendo un servizio volontario; i conducenti di questi mezzi non posseggono la patente di servizio, ed utilizzano quella personale anche nell'espletamento delle operazioni di soccorso; i conducenti che utilizzano la patente personale sono sottoposti alle norme del codice della strada per quanto riguarda il rinnovo, la sospensione e la revoca diversamente da quanto avviene per la patente di servizio della Croce rossa italiana; per incidente stradale derivante da infrazione grave, quindi, non viene sospesa la seconda patente, di servizio, in possesso del conducente, ma quella personale -: se il Ministro non ritenga di assumere iniziative volte a tutelare chi svolge questi particolari servizi di soccorso sanitario e di emergenza, valutandone requisiti e la professionalita' ma garantendo, come avviene per i conducenti della Croce rossa italiana, l'ottenimento di una patente professionale. (4-13665)
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