INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13535 presentata da CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20111010

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13535 presentata da FABRIZIO CICCHITTO lunedi' 10 ottobre 2011, seduta n.531 CICCHITTO, CORSARO, TORRISI, SANTELLI, VITALI, DIMA, SALTAMARTINI, OSVALDO NAPOLI, BERTOLINI, LAFFRANCO, BERNARDO, ROMELE, PIANETTA, BACCINI, GIOACCHINO ALFANO, ANTONINO FOTI, DE LUCA, BOCCIARDO, MARINELLO, MARSILIO, PALMIERI, CALDERISI, BALDELLI, BIANCONI, CICU, HOLZMANN, SCALERA, LORENZIN, BIANCOFIORE, GIANFRANCO CONTE, PILI e MURGIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il 19 settembre 2011 il tribunale di Milano, presso il quale e' pendente il cosiddetto «processo Mills» nei confronti del presidente Berlusconi, ha revocato circa dieci testimonianze, richiesti dalla difesa e precedentemente ammesse. Cio', peraltro, con la dichiarata finalita' di addivenire in ogni caso al pronunciamento di una sentenza di primo grado di un processo comunque prossimo alla prescrizione, e gia' viziato da un opinabile e arbitrario slittamento in avanti di due anni dei termini della prescrizione stessa; in data 26 settembre, analoga decurtazione della lista dei testimoni richiesti dalla difesa dell'onorevole Berlusconi e' stata operata dai giudici del tribunale di Milano dinanzi ai quali e' pendente il cosiddetto «processo Mediaset»; sempre presso il tribunale di Milano e' pendente il cosiddetto «processo Ruby» nei confronti del Presidente del Consiglio, la cui tesi accusatoria e' per lo piu' sostenuta da atti di indagine compiuti ad avviso degli interroganti in aperta violazione della legge n. 140 del 2003 (cosiddetta «legge Boato») in materia di intercettazione delle comunicazioni di membri del Parlamento, dell'articolo 68 della Costituzione e di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Rispetto all'eccezione di tali violazioni, documentate in atti parlamentari di sindacato ispettivo e segnalate dalla difesa dell'onorevole Berlusconi in sede processuale, il tribunale non ha ritenuto di motivare adeguatamente il rigetto delle eccezioni difensive; nonostante la chiara finalizzazione degli atti di indagine nei confronti del Presidente del Consiglio, l'iscrizione dell'onorevole Berlusconi sul registro degli indagati per il cosiddetto «caso Ruby» si e' verificato, sempre ad avviso degli interroganti, con inspiegabile ritardo, al punto da non potersi escludere che tale procedura di garanzia sia stata ritardata al fine di consentire la praticabilita' del rito immediato e agevolare la prosecuzione dell'attivita' intercettiva in violazione della legge; nell'ambito del medesimo «caso Ruby», diversi organi di stampa hanno pubblicato trascrizioni di telefonate intercettate tra l'avvocato Luca Giuliante e Karima El Mahroug, sua assistita nel periodo al quale tali conversazioni si riferiscono; nel rigettare in data 3 ottobre una richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari avanzata dalla difesa dell'onorevole Alfonso Papa, sottoposto a regime di carcerazione preventiva nell'ambito del cosiddetto «caso P4» nonostante l'avvenuto rinvio a giudizio immediato con tanto di fissazione della prima udienza, il giudice per le indagini preliminari di Napoli, seppur sollecitato dal collegio difensivo, avrebbe omesso di acquisire la cartella clinica del detenuto, comprovante uno stato di salute difficilmente compatibile con il regime carcerario (gia' di per se' di dubbia rispondenza ai requisiti di legge in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari); il perdurare del regime di carcerazione preventiva ha indotto gli avvocati difensori dell'onorevole Papa a rimettere il proprio mandato, motivando fra l'altro tale decisione con l'impossibilita' di esercitare correttamente il diritto di difesa in considerazione dell'ingente quantita' di atti d'inchiesta prodotti dalla procura della Repubblica di Napoli e della difficolta' di esaminare gli stessi unitamente all'accusato in stato di detenzione; secondo notizie di stampa, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Valter Lavitola, Gianpaolo Tarantini e Angela Devenuto, con l'accusa di estorsione nei confronti del Presidente del Consiglio onorevole Silvio Berlusconi, la procura della Repubblica di Napoli - successivamente dichiarata priva della competenza territoriale dal giudice delle indagini preliminari e dal tribunale del riesame - avrebbe disposto una perizia sulla memoria del telefono blackberry del Tarantini apparentemente al fine di conoscere i contenuti delle comunicazioni intercorse mediante un sistema di messaggistica tra il Tarantini stesso e il suo difensore, avvocato Nicola Quaranta, tutelate dal codice di procedura penale (articolo 103) e dalla stessa Costituzione (articoli 24 e seguenti inerenti il diritto di difesa); i sostituti procuratori di Napoli avrebbero altresi' proceduto all'assunzione di informazioni nei confronti dei difensori di un indagato, i quali sarebbero stati obbligati a rispondere in quanto sollevati dal segreto professionale da essi opposto in virtu' di un decreto adattato dalla stessa procura della Repubblica. Il codice di procedura penale circoscrive tale possibilita' ai casi eccezionali nei quali, solo dopo aver svolto accertamenti, l'opposizione del segreto professionale risulti infondata; nell'emettere ordinanze restrittive della liberta' personale - a dispetto della chiara incompetenza territoriale e senza aver preventivamente escusso la presunta vittima lesa dell'ipotizzata estorsione -, l'autorita' giudiziaria di Napoli ha disposto fra l'altro la custodia cautelare in carcere di Angela Devenuto, madre di due bambine una delle quali di due anni di eta', nonostante il codice di procedura penale (articolo 275) vieti tale misura, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di madri con prole convivente inferiore a tre anni di eta'. Solo in un secondo momento la misura cautelare e' stata commutata negli arresti domiciliari, e successivamente revocata unitamente a quella emessa a carico del Tarantini; interpellato nel corso di un'intervista sul percorso attraverso il quale la procura di Napoli sarebbe arrivata a Giampaolo Tarantini, il procuratore Giandomenico Lepore ha risposto: «È il sistema delle intercettazioni, l'unico mezzo di prova rimasto. Scavando scavando, si arriva a fatti di reato che certo non possiamo far finta di non sentire», con cio' ad avviso degli interroganti di fatto ammettendo l'utilizzo delle cosiddette «intercettazioni a strascico», ovvero delle intercettazioni come mezzo di ricerca del reato e non come mezzo di ricerca della prova come previsto dal codice di procedura penale; la procura della Repubblica di Napoli ha notificato all'onorevole Silvio Berlusconi una citazione a comparire in qualita' di persona informata sui fatti. Tuttavia, in una ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del medesimo procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari aveva qualificato come «fatti indubbiamente collegati» le circostanze oggetto di indagine a Napoli e quelle oggetto del cosiddetto «processo Ruby» in corso a Milano nei confronti dello stesso Presidente del Consiglio. Le affermazioni del giudice per le indagini preliminari avrebbero pertanto reso incompatibile la convocazione del presidente Berlusconi come persona informata sui fatti, e dunque in assenza dell'avvocato, con l'esercizio del diritto di difesa cosi' come declinato dal codice di procedura penale (articoli 363 e 210). L'ipotesi che le iniziative assunte dalla procura di Napoli potessero essere finalizzate a una strumentale aggressione mediatico-giudiziaria nei confronti del Presidente del Consiglio - oltreche' dall'ennesimo caso di intercettazione indiretta e dunque illegittima delle comunicazioni di un parlamentare, dalla divulgazione di atti non ancora depositati e dunque coperti dal segreto istruttorio, e dalla paventata assunzione di iniziative eclatanti come l'accompagnamento coatto pur in presenza di una palese incompetenza territoriale successivamente riconosciuta dal giudice per le indagini preliminari - pare del resto suffragata dalle affermazioni pronunciate a suo tempo dal dottor Lepore, che nel corso di una trasmissione radiofonica ha definito «memoria difensiva» la dichiarazione scritta consegnata all'autorita' giudiziaria dal presidente Berlusconi, ufficialmente non indagato e dunque non bisognoso di difendersi da alcunche'; in base a dichiarazioni rilasciate dal procuratore della Repubblica di Napoli, l'audizione dell'onorevole Berlusconi sarebbe stata essenziale per verificare la competenza territoriale. Se ne deduce ad avviso degli interroganti, che atti restrittivi della liberta' personale come l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere siano stati compiuti in assenza della certezza della competenza stessa, difatti successivamente negata dal giudice per le indagini preliminari; poche ore prima che il giudice per le indagini preliminari dichiarasse la incompetenza territoriale dell'autorita' giudiziaria di Napoli, i pubblici ministeri all'epoca titolari delle indagini hanno depositato presso il tribunale del riesame numerosi atti per nulla pertinenti con l'oggetto del procedimento penale allora in essere per estorsione ma attinenti ad una indagine pendente presso la procura della Repubblica di Lecce nei confronti del procuratore di Bari Antonio Laudati, con il prevedibile risultato di ottenere la divulgazione degli stessi alla vigilia dell'audizione del dottor Laudati presso il Consiglio superiore della magistratura. I medesimi atti sono stati oggetto di critica da parte di taluni dei testimoni escussi in ordine alla mancata registrazione e alla modalita' di verbalizzazione; per quanto attiene il cosiddetto filone «Tarantini-Lavitola», all'esito del moltiplicarsi di iniziative penali vertenti sui medesimi soggetti e su vicende fra loro analoghe, talune delle quali oggetto di dichiarazioni di incompetenza territoriale fra loro difformi, secondo le ricostruzioni di stampa potrebbe profilarsi la situazione certamente singolare di quattro uffici giudiziari - Napoli, Lecce, Roma e Bari - procedenti con ipotesi investigative sovrapposte, incrociate quando non addirittura contraddittorie -: se non ritenga che i fatti esposti, la cui elencazione non si ritiene esaustiva ma certamente esemplare, non configurino una lesione grave e continuativa del diritto di difesa costituzionalmente sancito, tale da richiedere l'urgente adozione di ogni iniziativa di sua competenza. (4-13535)
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20111010- 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13535 presentata da CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20111010 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
ALFANO GIOACCHINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BACCINI MARIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BALDELLI SIMONE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BERNARDO MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BERTOLINI ISABELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BIANCOFIORE MICHAELA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BIANCONI MAURIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
BOCCIARDO MARIELLA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CALDERISI GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CICU SALVATORE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CONTE GIANFRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
CORSARO MASSIMO ENRICO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DE LUCA FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
DIMA GIOVANNI (POPOLO DELLA LIBERTA') 
FOTI ANTONINO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
HOLZMANN GIORGIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
LAFFRANCO PIETRO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
LORENZIN BEATRICE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MARSILIO MARCO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MURGIA BRUNO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
NAPOLI OSVALDO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PALMIERI ANTONIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PIANETTA ENRICO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') 
ROMELE GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
SALTAMARTINI BARBARA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
SANTELLI JOLE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
SCALERA GIUSEPPE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
TORRISI SALVATORE (POPOLO DELLA LIBERTA') 
VITALI LUIGI (POPOLO DELLA LIBERTA') 
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA (POPOLO DELLA LIBERTA') 
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4/13535 
CICCHITTO FABRIZIO (POPOLO DELLA LIBERTA') 

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