INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12585 presentata da REALACCI ERMETE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 26/01/2005

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12585 presentata da ERMETE REALACCI mercoledì 26 gennaio 2005 nella seduta n. 575 REALACCI, RUTELLI, MARINI e FIORONI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 122 della Costituzione stabilisce che «il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»; la legge 2 luglio 2004, n. 165, nel dettare le «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», pone, tra gli altri, quale principio in materia di ineleggibilità, all'articolo 2, comma 1, lettera a) «la sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»; la stessa legge, all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel dettare le disposizioni di principio in materia di incompatibilità, prevede: «sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva»; il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, costituisce anch'essa, al pari della legge n. 145 del 2004, normativa statale «di principio», a maggior ragione a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che ha elevato i Comuni al medesimo rango delle Regioni e dello Stato, in base all'articolo 114 della Carta Costituzionale; l'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2004, prevede che sussista incompatibilità (e, non, quindi ineleggibilità) tra la carica di consigliere regionale e la carica di sindaco, per cui il consigliere regionale in carica è legittimamente eleggibile ma al momento dell'elezione a sindaco deve optare per una delle due cariche; con legge regionale in data 27 dicembre 2004, il Consiglio della regione Abruzzo ha approvato le «Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale», prevedendo che non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale anche i Sindaci dei Comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province; in base a detta legge, le cause di ineleggibilità citate non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperti sono cessati non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma, in spregio al principio in base al quale la legge non può disporre che per il futuro, il Consiglio regionale ha altresì disposto che, in sede di prima applicazione, le cause di ineleggibilità debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; a prescindere dal fatto a giudizio degli interroganti, sconcertante che tale previsione normativa è stata inserita dalla maggioranza con un emendamento dell'ultima ora, eludendo in tal modo un lungo ed approfondito dibattito che si è svolto in sede di commissione consiliare competente su una materia di così ampia rilevanza, vanno comunque tenuti presenti importanti aspetti normativi e giurisprudenziali; nel sistema previgente alle modifiche costituzionali, il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali erano stabiliti con legge statale, nella fattispecie con legge 23 aprile 1981, n. 154 («Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale»), legge ora abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera «l», del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), «fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali», le quali, pertanto, rimangono in vigore finché le Regioni non legiferano in materia; l'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 elenca dodici fattispecie di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e nessuna di queste contempla le cariche elettive negli organi degli enti locali; il successivo articolo 4, comma 1, della legge medesima stabilisce invece la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, tra le altre, delle cariche di Presidente e di assessore di Giunta provinciale, nonché di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione; in questo solco normativo si inserisce armonicamente la legge 2 luglio 2004, n. 165, attuativa del novellato articolo 122, primo comma, della Carta Costituzionale, le cui disposizioni di interesse abbiamo più sopra enunciato; dette disposizioni del legislatore statale sono visibilmente orientate dal rispetto del fondamentale diritto di accesso alle cariche elettive, sancito dall'articolo 51 della Costituzione, e dal connesso corollario della specificità ed eccezionalità delle condizioni impeditive o restrittive di tale diritto; come già accennato, l'articolo 22 della ridetta legge n. 165 del 2004 stabilisce che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità, «specificamente individuati», nei limiti del seguente principio fondamentale di carattere sostanziale: «sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati»; il legislatore regionale, dunque, non gode di una discrezionalità illimitata, ma deve rigorosamente attenersi ai principi fondamentali enunciati da quello statale, specialmente nel disciplinare fattispecie che impediscono o restringono l'esercizio dell'essenziale diritto costituzionale all'elettorato «passivo»; il metus esercitabile dal candidato presidente della regione o consigliere regionale nei confronti degli elettori, per poter ascendere al livello superiore della ineleggibilità, deve essere riconducibile ad attività o funzioni che possano raggiungere potenzialmente la generalità degli elettori interessati e che, soprattutto, possano consentire al candidato di turbarne o condizionarne la libera espressione di voto «in modo diretto»; il che è senz'altro da escludersi in radice per i Sindaci, anche dei Comuni di più rilevante dimensione demografica; nella relativa disamina, non può omettersi di considerare l'elaborazione normativa della materia, che ha sempre e costantemente ricondotto le cariche elettive negli enti locali, nel rapporto con l'elezione alla carica di consigliere regionale, al livello della incompatibilità, e non già di quello - ben più grave e pregnante, quindi vieppiù «eccezionale» - della ineleggibilità; tale elaborazione, infatti, non è estranea alla formulazione della legge n. 165 del 2004, ove non a caso si annoverano esplicitamente le «cariche elettive» tra le cause di incompatibilità, poiché il conflitto che ne deriverebbe con le funzioni connesse alle cariche regionali è potenzialmente suscettibile di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; inoltre, conducendo alle estreme conseguenze il disposto dell'emendamento alla legge regionale abruzzese, non può omettersi di rilevare che analoga condizione dovrebbe attingere gli stessi Consiglieri regionali in carica, i quali - soprattutto se insediati in funzioni di governo regionale - sono certamente in grado di esercitare un metus più esteso e diretto nei confronti degli elettori; ne discende la palese incostituzionalità della disposizione indebitamente introdotta con l'emendamento in rassegna, per evidente ed irrimediabile contrasto con il paradigma normativo statale; a sostegno di tale tesi, va sottolineato che il Governo, con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha impugnato la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, recante: «Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali». (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, a norma dell'articolo 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956); detta norma prevede quali nuove cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale l'essere assessore comunale in comuni con più di 40.000 abitanti oppure presidente e assessore delle province regionali, nonché sindaco di comuni con più di 5.000 abitanti. A parere del Commissario: «Tali cause di limitazione dell'elettorato passivo non trovano riscontro nell'ordinamento giuridico nazionale che prevede l'incompatibilità fra le cariche di consigliere regionale e quelle di sindaco e presidente delle province e assessori e consiglieri comunali e provinciali»; la norma approvata non appare peraltro sorretta da adeguata giustificazione così come richiesto da codesta Ecc.ma Corte con consolidata giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn. 27/87 e 539/90); il ricorso a nuove ipotesi di limitazione dell'elettorato passivo è infatti ammissibile esclusivamente allorquando l'ineleggibilità è disposta al fine di impedire la formazione di clientele elettorali attraverso l'uso strumentale di cariche che si prestino di per sé a divenire centri di potere e quindi di raccolta di voti. Orbene non si ritiene che nella Regione siciliana la quasi totalità delle istituzioni locali possa configurarsi quale centro di potere tale da giustificare l'adozione di misure così drastiche che comprimono il diritto costituzionalmente garantito a porsi candidato alla carica di deputato regionale, con palese disparità di trattamento per gli amministratori locali siciliani rispetto a quelli che svolgono analoghe funzioni nell'intero territorio nazionale che in alcune sue Regioni non potrebbe ritenersi del tutto esente, in ipotesi, da rischi simili di condizionamento e di «captatio benevolentiae» -: se non intenda impugnare la legge regionale approvata il 27 dicembre 2004, dal Consiglio della regione Abruzzo in materia di «Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale», dinanzi alla Corte Costituzionale, così come già avvenuto per altre leggi regionali, al fine di dissipare ogni dubbio di anticostituzionalità in una materia così importante e fondamentale per la vita democratica del nostro Paese.(4-12585)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12585 presentata da REALACCI ERMETE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) in data 26/01/2005 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
FIORONI GIUSEPPE (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) 
MARINI FRANCO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) 
RUTELLI FRANCESCO (MARGHERITA, DL-L'ULIVO) 
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MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO AFFARI REGIONALI 
20050620 

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