INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12561 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110705

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12561 presentata da MAURO PILI martedi' 5 luglio 2011, seduta n.495 PILI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il gruppo di democrazia partecipativa Parlamentares dell'universita' di Cagliari attraverso uno dei suoi rappresentanti Pierpaolo Batzella ha segnalato al sottoscritto interrogante la gravissima situazione dell'universita' di Cagliari relativamente all'applicazione del regolamento sulla decadenza degli studenti fuori corso; il 28 maggio 2010 con decreto regionale n. 456 del 2010 e' stato, infatti, emanato il regolamento carriere amministrative approvato per quanto di competenza dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico dell'universita' di Cagliari; negli articoli 37 e 57 del succitato regolamento viene introdotta la norma della decadenza dagli studi per gli studenti fuori corso e/o morosi, per gli studenti iscritti negli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 che «non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012» (articolo 37) e per gli studenti gia' iscritti nell'ordinamento ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 o decreto ministeriale n. 270 del 2004 che «non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso» (articolo 57); viene cosi' ad avviso dell'interrogante illegittimamente inserita la decadenza dalla qualita' di studente poiche' gli odierni fuoricorso si iscrissero all'universita' di Cagliari senza che il decorso del tempo o la permanenza «fuoricorso» (o ancora la mora nel versamento delle tasse universitarie) potessero comportare in alcun modo la decadenza degli studenti dall'iscrizione all'universita'; sulla base di un ricorso al Tar Sardegna, presentato da alcuni studenti della facolta' di Farmacia di Sassari, cui una delibera del loro corso di laurea imponeva il passaggio dal «loro ordinamento» al nuovissimo ordinamento tabellare istituito successivamente (pena la decadenza dagli studi entro un limite temporale definito) che fu accolto con l'annullamento degli atti impugnati, gli studenti fuoricorso di Cagliari decisero anch'essi d'impugnare al Tar Sardegna gli articoli riguardanti la decadenza, a loro dire illegittima, del regolamento carriere amministrative emanato col decreto regionale n. 456 del 2010; nel luglio 2010 viene presentato ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento previa sospensione, del decreto del rettore n. 456 in data 28 maggio 2010 che ha emanato il regolamento sulle carriere amministrative degli studenti; le delibere del 15 aprile e del 21 maggio 2010 con le quali il senato accademico ha approvato il testo del predetto regolamento; la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2010 che ha approvato, per la parte di sua competenza, il predetto regolamento; del regolamento delle carriere amministrative studenti nella parte in cui, specificamente agli articoli 37 e 57, ha imposto la decadenza per gli studenti fuori corso e/o morosi; i princi'pi fondanti del ricorso sono: 1) l'unica decadenza stabilita dall'ordinamento vigente, infatti, e' prevista dall'articolo 149 del regio decreto («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore») n. 1592 del 31 agosto 1933 che recita «Coloro i quali... non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate». E come tale e' stata sempre pacificamente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa che ha sempre evidenziato che «L'articolo 149, t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, che prevede la decadenza dalla qualita' di studente universitario di coloro i quali "non sostengono esami per otto anni consecutivi", non consente interpretazioni discrezionali per l'amministrazione in ordine all'apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l'interruzione dell'attivita' universitaria, costituendo fonte di attivita' amministrativa vincolata» (Consiglio Stato, sez. VI, 09 settembre 2005, n. 4670); il principio della decadenza emanato a Cagliari, si frappone illegittimamente al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.270 del 22 ottobre 2004 che, espressamente, stabilisce - nell'ambito della riorganizzazione dell'autonomia didattica degli atenei - che: «A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti»; nel dicembre 2010 il Tar Sardegna emette la sentenza (pubblicata il 10 marzo 2011) con cui respinge il ricorso adito dagli studenti «fuoricorso» dell'ateneo di Cagliari, con un ragionamento che, senza trovare legittimita' al provvedimento amministrativo emesso dall'universita' di Cagliari in alcun articolo delle disposizioni di legge in materia di universita' emanate dal Parlamento dal 1933 ad oggi con leggi o decreti ministeriali (cui si e' fatto riferimento nel ricorso presentato dagli studenti cagliaritani al collegio nel luglio 2010), sostiene che «Seguendo il ragionamento, pur brillantemente esposto dalla difesa dei ricorrenti, tali corsi dovrebbero essere mantenuti in vita fino al termine che scaturirebbe dalla volonta' dei singoli studenti di ultimare gli stessi con l'unico obbligo a loro carico che deriva dalla disposizione (di cui al regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933) che stabilisce la decadenza nei confronti di coloro i quali non sostengano esami per otto anni. Cio' porterebbe all'assurdo risultato di mantenere in vita corsi completamente obsoleti e non piu' rispondenti alle attuali esigenze didattiche»; nella decisione del Tar viene affermato che «l'Universita' non nega la possibilita' di ultimare tali corsi bensi' pone un limite temporale (dettando congrue disposizioni transitorie) agli studenti che dopo molti anni dall'iscrizione e dopo l'introduzione dei nuovi corsi, si trovano a non avere ancora ultimato gli studi»; nell'aprile 2011 viene proposto appello dei ricorrenti innanzi il Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Sardegna e dei suoi effetti: secondo la difesa degli studenti fuoricorso cagliaritani: «Su quanto teste' evidenziato e sui princi'pi che sorreggono il decreto ministeriale n. 270 del 2004 il primo Giudice non ha, in effetti, speso una parola»; a fronte di un quadro normativo tanto evidente, il riferimento al mantenimento «in vita corsi completamente obsoleti e non piu' rispondenti alle attuali esigenze didattiche» non appare essere ne' decisivo, ne' conferente; la sentenza evidenzia ancora che: «Il richiamo ai princi'pi di uguaglianza e del diritto allo studio e', in questa sede, del tutto inconferente. Non vi e' alcuna negazione di tali princi'pi nella volonta' di razionalizzare una situazione negativa venutasi a creare per l'eccessivo protrarsi di corsi di laurea non piu' rispondenti alle attuali esigenze. Ne', l'universita' nega la possibilita' di ultimare tali corsi bensi' pone un limite temporale (dettando congrue disposizioni transitorie) agli studenti che dopo molti anni dall'iscrizione e dopo l'introduzione dei nuovi corsi, si trovano a non avere ancora ultimato gli studi»; le disposizioni impugnate hanno di fatto effetti pro futuro, quindi a sfavore degli studenti gia' iscritti, a detrimento degli appellanti; il T.A.R. Sardegna (differente presidente e altro relatore), in analoga vicenda, nella quale veniva, correttamente, evidenziato (a fronte dell'inserimento presso l'universita' di Sassari di una disposizione decadenziale) che «Anche il successivo decreto 3 novembre 1999 numero 59 riguardante il Regolamento dell'autonomia didattica degli atenei ha previsto tra l'altro (articolo 13) che le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici vigenti e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti. In modo analogo ha disposto il decreto ministeriale del 22 novembre 2004 numero 270, all'articolo 11»; dalla lettura di tutte le disposizioni sopra ricordate si evince che nell'ambito del ordinamento universitario non esiste una norma che consenta alle facolta' universitarie di imporre agli studenti la conclusione del corso universitario entro un certo numero di anni, pena il trasferimento al nuovo ordinamento che, nel frattempo, possa essere stato istituito; viene riconosciuto, anzi, espressamente il diritto degli studenti di completare comunque i propri studi; la previsione di imporre agli studenti di cambiare il corso di studi se esso non viene concluso entro un certo termine, non ha un supporto normativo che la giustifichi e, conseguentemente, risulta fondato il primo motivo; appare evidente, quindi, come altra giurisprudenza abbia colto la grave illegittimita' di una previsione che imponga agli studenti la modifica del proprio corso di studi mediante alterazioni non consentite e inserimenti di disposizioni sanzionatorie e/o decadenziali; non puo' non essere rilevata, inoltre - anche a tutto voler concedere - la ristrettezza temporale concessa dalle disposizioni transitorie per gli studenti fuori corso per poter terminare gli studi. A fronte dell'entrata in vigore dei provvedimenti impugnati (giugno del 2010), e' stato concesso agli studenti un termine assai ristretto; la disposizione transitoria inserita all'articolo 57 stabilisce, infatti, come «A decorrere dall'anno accademico 2010/2011: a) gli studenti gia' iscritti negli ordinamenti precedenti al decreto ministeriale n. 509 del 1999 decadono qualora non abbiano concluso gli studi entro e non oltre il 30 aprile 2012; b) gli studenti gia' iscritti nell'ordinamento ex decreto ministeriale n. 509 del 1999 o decreto ministeriale n. 270 del 2004 decadono qualora non conseguano il titolo entro un numero di anni pari al massimo al triplo della durata normale del corso. In particolare: - gli studenti che, alla data del 1 ottobre 2010, hanno superato il triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2012; - gli studenti a cui, alla data del 1 ottobre 2010, manca un anno al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2013; - gli studenti a cui, alla data del 1 ottobre 2010, mancano due anni al raggiungimento del triplo della durata normale del corso di studio decadono se non conseguono il titolo entro il 30 aprile 2014»; risultano illegittimi i provvedimenti decadenziali, per le ragioni anzidette, e i termini concessi agli studenti fuori corso appaiono ictu oculi troppo stringenti e penalizzanti; l'unico che puo' imporre e specificare le cause che portano alla decadenza e' il legislatore nazionale; una differente articolazione in ambito nazionale dei presupposti che possono portare al provvedimento di decadenza appare manifestamente illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 34 sul diritto allo studio che risulterebbe de facto, illegittimamente e irragionevolmente, differente tra ateneo e ateneo; non appare congruo, ragionevole, quindi, legittimo che vi sia una disarticolazione di posizioni tra i vari atenei tale da consentire che a Roma, Napoli o Sassari la decadenza non sia stata stabilita e che, invece, a Cagliari e Palermo sia stata imposta; il gia' citato decreto ministeriale n. 270 del 2004 non sembra proprio offrire ad atenei e rettori la facolta' di inserire, regolamentare e irrogare provvedimenti di decadenza; le disposizioni relative ai regolamenti di ateneo (articoli 11 e 12) sono ben lungi dall'attribuire un tale potere alle universita'; l'unica decadenza stabilita dall'ordinamento vigente, infatti, e' stata normata dal legislatore nazionale e prevista dall'articolo 149 del regio decreto n. 1592 del 1933; il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di merito con sentenza per il 20 dicembre 2011 a Roma; il Senato accademico dell'ateneo di Cagliari riunito il 17 maggio 2011, ha respinto quanto richiesto nel documento presentato dai rappresentanti degli studenti e firmato da circa 500 fuoricorso e denominato «Concessioni agli studenti colpiti dalla decadenza» in cui si chiedeva al rettore Melis e al Senato accademico quanto segue: che siano garantiti in tutte le facolta' e per tutti gli studenti a rischio decadenza, senza discriminazione in base al numero di esami mancanti, appelli ogni mese; che tutte le facolta' consentano il passaggio ai nuovi ordinamenti, con la convalida in automatico di tutti gli esami; che sia posta, per tutti i casi indicati nell'articolo 57 come unica data di decadenza il 30 aprile 2014; che siano concessi ulteriori 6 mesi per terminare la tesi agli studenti che, alla data del 30 aprile 2014, abbiano completato gli esami. Un anno in piu' invece per gli studenti che optano per una tesi sperimentale; sarebbe opportuno disporre un'univoca condotta in tema di decadenza che consenta di salvaguardare tutti quegli studenti che rischiano di essere gravemente penalizzati proponendo un'uniformazione delle procedure e delle regole proprio per evitare discriminazioni evidenti, ingiustificabili e dannose per centinaia di studenti e famiglie -: se non intenda il Ministro intervenire al fine di assumere un'iniziativa normativa ed istituzionale per unificare tra le varie universita' italiane le procedure e i tempi di decadenza dagli studi sin dal prossimo anno accademico. (4-12561)
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