INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12272 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19970915

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_12272_13 an entity of type: aic

Al Ministro per le politiche agricole. - Per sapere - premesso che: ventitre' aziende casearie produttrici del formaggio a denominazione di origine protetta (Dop), "Grana Padano", il 21 maggio 1997 hanno avviato un'azione legale contro il consorzio per la tutela del grana padano, di cui erano socie. L'azione legale, consistente in un esposto al ministero vigilante, e' stata seguita dal recesso quasi totale, da parte delle 23 aziende, dall'adesione al consorzio; il recesso e' stato motivato adducendo il fatto che il consorzio di tutela non avrebbe piu' operato nel rispetto dei principi statutari e dei compiti ad esso affidati dal ministero vigilante, e cio' perche' avrebbe intrapreso da tempo una politica discriminatoria nei loro confronti, favorendo solo alcune altre grosse aziende e soggetti collegati commercialmente ai vertici di amministrazione dell'ente consortile. A detta delle aziende, cio' avrebbe sancito non solo l'inutilita' della loro permanenza in seno al consorzio, ma addirittura sarebbe stato un mezzo in piu' che si stava offrendo loro per farle chiudere, attraverso comportamenti formalmente scorretti; nell'esposto inoltrato al Ministro, risultano chiari gli specifici episodi che dimostrerebbero quanto affermato, e pertanto se ne riporta di seguito il contenuto, anche perche' vi si potrebbero trarre spunti per approfondire altre importanti problematiche, certamente degne di verifiche piu' circostanziate: "I sottoscritti avvocati Antonino Morello e Diego Comba, in nome e per conto delle seguenti imprese casearie produttrici di Grana Padano: Giani Leone Srl con sede in Milano, Casearia Bianchi di Bianchi Daniele & C. Sas con sede in Melegnano (MI), Cantarelli Ragionier Giuseppe Srl con sede in Acquanegra (MN), Agricola Alimentare San Giorgio Spa con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Colla Spa con sede in Cadeo (PC), Dieci Angiolino Srl con sede in Agazzano (PC), Lattegra Industria Casearia Spa con sede in Gragnano Trebbiense (PC), Industria Casearia di Serafini Roberto & C. Srl con sede in Piacenza, Industria Casearia Colla Paola Srl con sede in Sant'Imento di Rottofreno (PC), Valcolatte Srl di Pontenure (PC), Genola Latte Srl con sede in Imperia, Caseificio Vincenzo Quaglia & C. Snc con sede in Scarnafigi (CN), Caseificio Ceirano Antonio & C. Snc con sede in Scarnafigi (CN), Caseificio Mellano di Mellano Michele & c. Sas con sede in Monasterolo di Savigliano (CN), Caseificio Fiandino Srl con sede in Villafalleto (CN), Industria Lattiero Casearia Mondovi' (CN), Fratelli Daro' di Daro' Francesco & C. con sede in Macello (TO), Biraghi Spa con sede in Cavallermaggiore (CN), Caseificio Bertinotti Antonio dei F.lli Bertinotti Sas con sede in Cavallermaggiore (CN), Valgrana Srl di Scarnafigi (CN), Pozzali Fratelli Snc con sede in Casaletto Ceredano (CR), Granalang Srl con sede in Spino d'Adda (CR), Caseificio Giovanni Invernizzi Srl di Pontirolo (BG), hanno l'onore di esporre alle SS.VV. le seguenti brevi considerazioni circa alcuni comportamenti posti in essere dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano e circa l'opportunita' che allo stesso Consorzio siano affidati compiti di vigilanza e controllo sull'uso della Denominazione d'Origine Protetta (Dop) "Grana Padano". Si premette infatti che: 1) La denominazione di origine "Grana Padano" e' riservata, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955 n. 667, ai formaggi grana aventi particolari requisiti concernenti i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione fissati nel disciplinare contenuto nel DPR 3 ottobre 1955, n. 1269. Il potere di vigilanza sull'uso di tale denominazione che, a norma dell'articolo 7 della legge 1954/125, compete ai Ministeri per l'Agricoltura e le Foreste e per l'industria ed il Commercio, e' stato da questi ultimi conferito, con il Decreto Interministeriale 23 marzo 1957, n. 87, al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grano Padano. 2) A seguito del riconoscimento, ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Grana Padano come Denominazione d'Origine Protetta, il Ministero delle risorse agricole, con decreto ministeriale 3 novembre 1995, ha attribuito all'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi i compiti di controlli e vigilanza sull'uso di detta Dop e ha affidato la sola vigilanza, in via provvisoria, al Consorzio Grana Padano. 3) Numerosi caseifici membri del Consorzio hanno richiesto allo stesso la consegna delle fascere, di proprieta' del Consorzio, necessarie per ottenere l'apposizione dei segni distintivi della Dop "Grana Padano" sulle forme di formaggio. Il Consorzio, invece di provvedere alla consegna delle fascere richieste - o a negarla con motivazione scritta - non ha provveduto o ha provveduto solo parzialmente a tale consegna - senza motivare ne' oralmente ne' per iscritto il diniego totale o parziale della consegna delle fascere richieste, in violazione della normativa legale e consortile in materia. Emblematico e' il caso di Valgrana Srl di Scarnafigi (CN) la quale, a fronte di una richiesta di centoventicinque fascere, ne ha ricevute solo venticinque. La mancata consegna di cento fascere ha determinato, e determina, l'impossibilita' di una maggiore produzione di trentaseimila forme di Grana Padano. Analoghi comportamenti da parte del Consorzio Grana Padano riguardano, tra gli altri, la Valcolatte Srl di Pontenure (PC), la quale si e' vista impossibilitata ad iniziare la produzione di Grana Padano a causa della mancata consegna delle fascere nonostante siano passati piu' di cinque mesi dalla loro richiesta nonche' l'Industria Casearia Serafini Roberto & C. Srl di Piacenza, che non solo non ha ricevuto, senza alcuna motivazione, la fascere richieste, ma non si e' vista sostituire neppure le fascere gia' in dotazione le quali, per la loro usura, non sono piu' utilizzabili. Tali societa', a fronte dei gravi danni causati da tali immotivate e prolungate omissioni del Consorzio, hanno presentato in questi giorni un esposto all'autorita' giudiziaria penale. I rilievi sopra sinteticamente illustrati sono stato oggetto anche di una segnalazione presentata in data 2 aprile 1997 all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. 4) Dimensioni ancora piu' vaste della mancata consegna delle fascere assume il fenomeno della mancata marchiatura finale del prodotto, che vale a certificare la conformita' delle forme di Grana Padano ai requisiti fissati nel disciplinare Dop. Anche in questo caso, il rifiuto da parte del Consorzio di adempiere ai propri doveri non e' motivato. Ad aggravare tale comportamento concorre il fatto che la mancata marchiatura si protrae per lungo tempo. In alcuni singoli casi, poi, il marchio di qualita' viene apposto dopo notevoli ritardi ma inspiegabilmente solo per una parte del formaggio prodotto. Tutto cio' causa ai produttori di Grana Padano un danno rimarchevole in quanto impedisce loro di accedere al contributo AIMA per l'ammasso privato e li costringe a vendere il loro prodotto a prezzi ben inferiori di quello a cui si vende il prodotto che reca la marchiatura in questione. A titolo d'esempio si puo' citare il caso della Biraghi SpA di Cavallermaggiore (CN) che s'e' vista rifiutare - immotivamente - la marchiatura finale di circa centomila forme di Grana Padano (vale a dire la produzione di ben cinque mesi) con un danno superiore al miliardo e mezzo di lire. Il caso appena descritto non e' isolato. Anche questo aspetto e' stato oggetto di segnalazione nella suddetta lettera all'Autorita' Garante del 2 aprile 1997, e in particolare nel suo paragrafo B. La gia' citata Industria Casearia Serafini Srl, nel suo esposto ha lamentato anche la mancata marchiatura del proprio Grana Padano. Anche altre aziende, vittime degli ingiustificati comportamenti omissivi del Consorzio Grana Padano, hanno in animo di presentare analoghi esposti penali. 5) I fenomeni descritti ai punti 3) e 4) sembrano inserirsi nel processo di progressiva emarginazione che stanno subendo quei consorziati che negli ultimi due anni si sono posti in aperto conflitto con la presidenza e la direzione del Consorzio, da un lato, mostrandosi contrari al contingentamento produttivo praticato da questo e, dall'altro, adottando nei propri processi produttivi alcune innovazioni tecnologiche (specificamente la termizzazione) in grado di aumentare qualita' e quantita' del prodotto senza far venire meno le sue caratteristiche tradizionali (recepite nel disciplinare Dop "Grana Padano"). Detto contingentamento produttivo e' gia' stato dichiarato illegittimo da parte della Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con la sua deliberazione del 24 ottobre 1996. Quanto alla termizzazione del latte, il Consorzio, attraverso due deliberazioni dei suoi organi adottate rispettivamente il 31 luglio 1996 e il 28 febbraio 1997 ha vietato l'impiego di tale tecnica nella produzione di Grana Padano nonostante il fatto che, da un lato, il disciplinare produttivo del "Grana Padano" non pone alcun divieto in questo senso e, dall'altro, la termizzazione e' praticata da decenni da alcuni consorziati con la consapevolezza, e l'approvazione, del Consorzio. Il fatto ancor piu' stupefacente e' che tali delibere sono state adottate senza il parere della Commissione Scientifica che lo stesso Consorzio ha appositamente istituito per lo studio degli effetti della termizzazione. Risulta invero che ad avviso di alcuni eminenti componenti di tale Commissione la termizzazione non modifica le caratteristiche proprie del Grana Padano. Sulla base dei tali considerazioni il TAR dell'Emilia Romagna ha disposto la sospensiva di tali deliberazioni del Consorzio Grana Padano, a seguito dei ricorsi presentati da alcuni caseifici danneggiati dal divieto di termizzazione. Il Consiglio di Stato, avanti il quale il Consorzio ha impugnato l'ordinanza di sospensione, e' attualmente in attesa che lo stesso Consorzio produca i risultati a cui e' giunta la sopra ricordata Commissione Scientifica. La problematica della termizzazione e' stata estesamente illustrata nel piu' volte richiamato esposto all'Autorita' Garante, e in particolare nel suo paragrafo C. 6) I due elementi delle restrizioni produttive - perseguite attraverso piani di contingentamento veri e propri oppure attraverso l'omissione della consegna delle fascere o della marchiatura finale - e dell'impedimento delle innovazioni tecnologiche (divieto di termizzare) non sembrano essere senza rapporto. Esiste infatti, all'interno del Consorzio, un gruppo, composto dalla quasi totalita' delle cooperative consorziate (componente maggioritaria della compagine consortile) e da alcuni componenti di spicco del Consiglio di amministrazione, che controlla lo stesso Consorzio con danno degli altri consorziati. Il legame tra dette cooperative e detti esponenti del Consiglio e' cementato dal fatto per cui le prime pongono in commercio il loro prodotto vendendolo ai secondi. Questo li pone in condizione di controllare le deliberazioni di ogni organo consortile affinche' rispondano ai loro desideri. Considerato inoltre che: l'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081/92 prevede espressamente che l'organismo che assicura il controllo della Dop debba offrire garanzie di imparzialita' e obiettivita'. Tale organismo ha inoltre l'obbligo di notificare agli interessati tutte le decisioni prese nell'esercizio della sua attivita' di vigilanza. Sempre a mente di detta disposizione, tali enti di controllo dovranno soddisfare, a partire dal 1^ gennaio 1998, anche i requisiti definiti della norma EN 45011, intitolata "Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti". In tale norma, si stabilisce tra l'altro che l'organismo di controllo deve essere imparziale, i suoi servizi devono essere resi in modo non discriminatorio a tutti i richiedenti e la sua organizzazione non deve consentire il predominio di singoli interessi. Da quanto sopra illustrato nelle premesse risulta evidente, ad avviso degli scriventi, che il Consorzio Grana Padano non abbia svolto i compiti affidatigli da Codesti Ministeri in modo conforme alla normativa comunitaria e nazionale. Si sottolinea, in particolare, come la mancata consegna delle fascere e la mancata marchiatura di qualita' di cui sono state vittime solo alcuni consorziati e non altri rappresentano palesi violazioni dei requisiti di imparzialita' e obiettivita' imposti dalla legge. Il fatto poi che tali comportamenti siano stati posti in essere dal Consorzio, senza alcuna spiegazione o, in rari casi, con motivazioni pretestuose e poco plausibili, dimostra che esso e' venuto meno anche all'obbligo di comunicazione previsto nel suddetto regolamento comunitario. A cio' si deve aggiungere che l'adozione di decisioni consortili ingiustificate in diritto e in fatto, quali il divieto di termizzare, permette di ipotizzare fondatamente la volonta' di tale ente di colpire un gruppo ben preciso di consorziati, impedendo loro di svolgere le loro attivita' imprenditoriali, allo scopo di favorire altri caseifici. Tutte queste circostanze dimostrano l'inopportunita' che al Consorzio Grana Padano siano consentito di continuare l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo conferitigli da Codesti Ministeri ai quali spetta, pur sempre, il potere-dovere di controllare l'operato del Consorzio stesso. Come gia' ricordato, le funzioni di vigilanza sulla Dop "Grana Padano" sono state affidate solo in via provvisoria al Consorzio Grana Padano. Entro breve tempo tuttavia lo Stato italiano dovra' disporre la definitiva attribuzione dei compiti di vigilanza e controllo agli enti di controllo che verranno designati. Visto i comportamenti tenuti dal Consorzio Grana Padano sopra sinteticamente descritti e soprattutto tenuto conto del fatto che essi dimostrano la sua non conformita' ai requisiti della norma EN 45011, e' da ritenersi, sempre ad avviso degli scriventi, che la conferma dell'affidamento delle funzioni di vigilanza e controllo a detto Consorzio sarebbe difficilmente giustificabile alla luce della normativa comunitaria. La Commissione Europea, nella sua lettera del 21 marzo 1997, indirizzata all'avvocato Comba, ha chiaramente ribadito che gli organismi di controllo devono rispettare l'articolo 10 del citato Regolamento e che il Governo italiano deve rifiutare l'autorizzazione agli enti che non soddisfano le condizioni poste da tali norme. La Commissione ha inoltre precisato che possono esistere differenti organismi di controllo per la stessa Dop. Sulla base di quanto sopra illustrato, gli scriventi rivolgono alla SS.VV. la cortese richiesta di voler disporre, un'ispezione sull'effettivo svolgimento da parte del Consorzio Grana Padano dei compiti affidatigli dalle citate disposizioni ministeriali al fine di riscontrare le gravi violazioni, sopra sinteticamente descritte, dei requisiti di imparzialita' e obiettivita' e, in forza dei risultati di tale ispezione, l'adozione degli opportuni provvedimenti quali la revoca dell'affidamento al Consorzio per la Tutela del Grana Padano delle funzioni di vigilanza e controllo sulla Dop "Grana Padano" in quanto non offre le garanzie fissate dall'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2081/92" -: se non intenda intervenire con urgenza nella vicenda; se non si il caso di avviare una approfondita indagine per accertare la veridicita' dei fatti riportati e chiarire gli episodi che vengono citati nell'esposto delle aziende casearie, anche quelli di natura strettamente attinenti alle tecniche di elaborazione del formaggio Dop; quali iniziative intenda adottare per impedire che da queste vicende puramente amministrative e di natura commerciale si sviluppino situazioni che inevitabilmente arrivano a danneggiare anche il mondo della produzione agricola del Grana Padano, grande specialita' casearia italiana, imitatissima in tutto il mondo e ricchezza unica per il nostro Paese, che con la sua produzione assicura lavoro ed occupazione a centinaia di operatori agricoli e ad aziende alimentari. (4-12272)
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