INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12221 presentata da RAISI ENZO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20110608
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_12221_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12221 presentata da ENZO RAISI mercoledi' 8 giugno 2011, seduta n.483 RAISI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: in data 3 marzo 2004, il signor Gabriele Croatto veniva assunto a tempo indeterminato dall'azienda chimica Biolchim con sede in Medicina (Bologna) con la qualifica di dipendente di livello «E1» e nello specifico con mansioni di «operaio addetto all'impianto di macinazione»; nel contratto di assunzione poteva evincersi l'ammontare della retribuzione lorda pari a euro 1.350,00 mensile; il contratto di assunzione predetto, formulato ai sensi dell'articolo 1 della legge n.68 del 1999 presentava come univoca finalita' la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; si tratta, nello specifico, di una legge ad alta valenza civica da applicarsi alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata dal Ministero della salute sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita'; il signor Gabriele Croatto, operaio pompista, nell'anno 1999 veniva sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza a seguito di una forma tumorale che comporto' l'integrale svuotamento del cavo ascellare per l'insorgere di una forma classificata come melanoma maligno di 3°livello alla spalla sinistra; il 25 febbraio 2003, il dottor Andrea Ossorio, medico specialista in medicina del lavoro nonche' medico aziendale della Biolchim invio' all'azienda citata, in previsione della relativa assunzione del signor Croatto ai sensi della legge n.68 del 1999, una relazione atta a inquadrare le potenziali attivita' lavorative da svolgersi da parte del signor Croatto nella Biolchim; lo stesso sanitario ne consigliava l'impiego con le mansioni di «addetto al mulino» e con la prescrizione di «Non adibirlo a mansioni che necessitino la presa di forza con l'arto superiore di sinistra»; il documento sottoscritto dal dottor Ossorio annota che il proprio parere di compatibilita' all'assunzione sarebbe stato comunque subordinato alla relazione della commissione competente; infatti, proprio il 3 febbraio 2004, il dipartimento sanita' pubblica U.O. medicina legale ASL citta' di Bologna riconobbe al signor Croatto una invalidita' pari al 60 per cento attestando chiaramente la prescrizione di evitare l'esposizione a rumori e vibrazioni di elevata intensita' e la movimentazione di carichi del peso superiore ai 6-8 chilogrammi ribadendo la necessita' di un collocamento mirato; a seguire, il 17 marzo 2004, la commissione di prima istanza - invalidita' civile ASL di Bologna - sede di Budrio attesto' che il signor Croatto «gia' riconosciuto invalido al 60 per cento nel 2001 ...non presenta segni di recidiva del melanoma ...evidenzia bronchite cronica ostruttiva con dispnea da sforzo, ipoacusia sulle alte frequenze e marcato deficit visivo»; l'impiego presso la Biolchim venne quindi definito da precise condizioni lavorative e dal rigoroso rispetto delle potenzialita' di salute esprimibili dal dipendente; e' proprio questa, senza dubbio alcuno, la ratio di una norma sociale che nasce dal proposito di tutela del lavoratore debole affetto da minorazione; il signor Croatto venne dunque impiegato presso la Biolchim con mansioni che lo stesso, nel tempo, avverti' fortemente in contrasto con le sue capacita' fisiche; questa forma di inadeguatezza lavorativa risulta perfettamente documentata da una significativa mole di certificazioni sanitarie idonee proprio a significare come le forme di affaticamento e di astenia patite dal signor Croatto fossero correlate ad un impiego evidentemente insopportabile per un fisico gia' minato da importanti e certificate disfunzioni; e' altrettanto pacifico che la sua posizione di soggetto debole non abbia indotto alcuno a valutare la credibilita' e l'importanza delle istanze di questo lavoratore; nell'anno 2006 il signor Croatto inizio' a manifestare una certificata sindrome depressiva ansiosa reattiva ricondotta patologicamente alla «situazione lavorativa», come si legge nei referti clinici, proprio mentre andavano susseguendosi ricoveri e degenze ospedaliere legati proprio ai postumi di sforzi fisici riconducibili alle conseguenze dirette del suo impiego; l'azienda Biolchim modifico', successivamente, le mansioni assegnate originariamente al signor Croatto inquadrandolo dal primo impiego di «addetto al mulino» a quelle di addetto al «confezionamento liquidi» sempre dietro nuove documentate e formali istanze del lavoratore; intanto il signor Croatto, il 20 febbraio 2007, ricevette una ulteriore missiva da parte della Biolchim con cui si integravano le sue mansioni conferendogli l'incarico di autista per trasporto e movimentazione merci con automezzi della societa', di addetto al confezionamento dei prodotti, di addetto alla attivita' logistica; il signor Croatto svolgera' pertanto mansioni di autista in costanza di un riconosciuto deficit visivo; in realta', com'e' facilmente desumibile, la variazione e le integrazioni di mansione saranno del tutto effimere giacche' nuovamente del tutto sproporzionate rispetto alle patologie del signor Croatto; a tale proposito, con una metodica e formale prescrizione, il medico dell'azienda Andrea Ossorio, ha ritenuto ingiustificata la richiesta del lavoratore di adeguare diversamente il nuovo incarico rispetto alla sua malattia, motivandola in tal modo: «La mansione proposta di addetto al confezionamento liquidi non e' in contrasto con le attitudini psicofisiche del lavoratore a condizione che egli non sia costretto ad operare frequentemente con la mano sinistra oltre il livello delle spalle, o sia costretto a movimentare con la stessa mano pesi (dotati di buona possibilita' di presa) oltre i 5 chilogrammi»; nelle pieghe dell'assunto del sanitario, appare chiaro che il signor Croatto avrebbe dovuto avvalersi di dispositivi o accorgimenti di difficile individuazioni allo scopo di non sollevare carichi oltre il livello delle spalle e di oltre 5 chilogrammi; ma il signor Croatto non si diede per vinto, seppure minato dal male e in condizioni d'indigenza, ricorse alla commissione medica - dipartimento di sanita' pubblica ASL di Imola - che in data 8 febbraio 2011 modifico' integralmente il giudizio di idoneita' del dottor Ossorio attestando che il signor Croatto «puo' essere ritenuto idoneo alla mansione di addetto al confezionamento liquidi con le seguenti prescrizioni: di adibire esclusivamente alle linee dotate di dispositivo di sollevamento meccanizzato dei contenitori. La movimentazione manuale dei carichi, qualora occasionalmente richiesta, deve essere limitata a carichi inferiori a 5 chilogrammi»; a questo punto un senso di sfiducia e di sconfitta si impossessa di un lavoratore integralmente abbandonato a se stesso; il signor Gabriele Croatto sparisce dalla propria abitazione in data 15 febbraio 2011, raggiunge Sabaudia e lucidamente dopo aver compilato alcune lettere di commiato indirizzate ai propri amati congiunti, si toglie la vita a 56 anni di eta'; le indagini sul mero rinvenimento del cadavere vengono condotte dal Sostituto procuratore di Latina dottor Gregorio Capasso; la vedova del signor Croatto, signora Lucilla Raffagnini, dopo la morte del marito acquisira' dal servizio di Medicina - Centro di salute mentale di San Lazzaro di Savena la seguente certificazione a firma del dottor Cestari: «il signor Croatto, nato a Latina, durante i colloqui di sostegno avuti presso il nostro centro di salute mentale con il dottor Orsucci Samuele, avvenuti dall'11 novembre 2010 al 15 febbraio 2011 ha frequentemente manifestato sofferenze personali nei confronti dell'azienda in cui era impiegato con funzioni e attivita' manuali con macchine impastatrici. Tale sofferenza sembrava essere determinata da un senso di forte incomprensione del datore di lavoro nei confronti di una sua non riconosciuta ridotta validita' (peraltro documentata dal certificato d'invalidita' permanente di punti 50). In specifico veniva a lui richiesto di sollevare sacchi di materiale chimico di un peso superiore alle sue capacita' fisiche e alla sua menomazione (cavo ascellare). L'inevitabile sforzo eccessivo si traduceva in un rigonfiamento dei fasci muscolari del braccio, provocando altresi' una forte astenia. Il signor Croatto sentiva queste richieste eccessive e come elementi umilianti della sua residua capacita' lavorativa e percepiva queste insistenze, da parte del datore come segnali di non essere creduto rispetto alla sua menomazione come di colui che non voleva collaborare invece di chi non poteva. È ipotizzabile che nel tempo questa sofferenza abbia creato un forte stato di stress e un profondo senso di incapacita' lavorativa»; le conclusioni del dottor Cestari colpiscono e indignano profondamente; da quest'ultima certificazione si desume che sussistesse una menomazione effettiva, una ridotta comprovata capacita' lavorativa, di fatto si manifesta un'evidente distacco rispetto alle aspettative minime di un lavoratore senza voce alcuna; e si evince anche che questa prostrante e inumana rincorsa al riconoscimento elementare, sancito dalla Costituzione, di vedersi riconosciuto il diritto ad un lavoro dignitoso, aveva umiliato e calpestato il signor Croatto sino a indurlo al gesto estremo del suicidio; la morte del signor Croatto e' annunciata, inevitabile, lucida e pianificata con responsabilita' che andranno immediatamente indagate; e' evidentemente la morte di una persona senza voce che ha il diritto di ricevere quantomeno il riconoscimento postumo di una ricerca della verita' e delle cause che lo hanno allontanato prematuramente dalla vita al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilita' -: di quali elementi dispongono in relazione al caso di cui in premessa e se non ritengano di assumere ogni iniziativa di competenza al fine di meglio approfondire e valutare adeguatamente tutte le vicende sopra enunciate che hanno portato al suicidio del signor Gabriele Croatto; se non si ritenga utile una verifica di tutte le circostanze sopra enunciate al fine di accertare se vi siano state condotte inappropriate da parte dell'azienda suddetta nei confronti del lavoratore. (4-12221)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12221 presentata da RAISI ENZO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20110608
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