INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12211 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19950718

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Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Fazio Giovanni, nato a Catania il 9 gennaio 1960, e' stato sottoposto, in data 4 maggio 1994, ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catania per il reato di cui all'articolo 416-bis, associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; il signor Fazio, tossicodipendente, risulta essere incensurato e non imputato in altri processi penali; il detenuto Fazio, dalla relazione di consulenza tecnica medico-legale di parte, effettuata in data 14 dicembre 1994, e' stato riscontrato affetto da "neoformazione iperecogena alla T.A.C. nel sesto segmento del fegato, epatite cronica da virus HBV, duodenide erosiva e gastropatia endematosa, sindrome cocaino-priva con manifestazioni ansioso-depressive di somatizzazione viscerali con disturbi del comportamento per cui necessita di ricovero in una casa di accoglienza terapeutica e di riabilitazione dalla tossicodipendenza; in data 7 marzo 1995 il GIP di Catania (dottor Ferrara) rigettava l'istanza promossa dalla difesa di Fazio Giovanni, finalizzata ad ottenere la scarcerazione o gli arresti domiciliari in considerazione di una visita collegiale che constatava l'aggravamento della situazione soprariferita, ma paradossalmente concludeva con la compatibilita' con il regime di vita carcerario; nell'informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza di Catania, e alla base della richiesta di custodia cautelare, il signor Fazio Giovanni viene descritto come vicino alla criminalita' organizzata catanese pur non risultando affiliato ad alcuna cosca catanese; l'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal GIP (dottor Antonino Ferrara) in data 1^ marzo 1995 e' totalmente identica nella formulazione letteraria, punteggiatura compresa, alla richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, si' da far legittimamente dubitare che l'attivita' del GIP possa essere andata oltre una mera copiatura della richiesta accusatoria; a carico del signor Fazio non risultano essere stati effettuati sequestri di sostanze stupefacenti, ne' risultano essere state acquisite prove e le presunte circostanze indiziarie sarebbero da riferire all'utilizzo in conversazioni intercettate di espressioni quali "noleggiare due film" o "comprare il carbone", ove si sottointenderebbe sostanza stupefacente; altra circostanza indiziaria sarebbe un viaggio che il signor Fazio avrebbe fatto in Colombia per acquistare cocaina, sebbene a quanto risulta dal passaporto, questi non avrebbe mai lasciato il territorio nazionale per recarsi in Colombia -: quale valutazione il Governo intenda dare in riferimento al dovere del GIP di valutare la legittimita' dell'attivita' svolta dal PM nella fase delle indagini preliminari, circa l'identita' formale, sostanziale, letterale ed ortografica della richiesta del PM con l'ordinanza del GIP e se a tal fine non ritenga doveroso attivare, con urgenza, il proprio potere ispettivo sugli uffici della Procura della Repubblica e del GIP presso il Tribunale di Catania; se il Governo ritenga ammissibile che un cittadino incensurato, definito "non appartenente ad alcuna cosca" dalla stessa forza di Polizia che ha svolto l'indagine, nelle gravi condizioni in cui versa il signor Giovanni Fazio, possa essere sottoposto a regime carcerario e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare. (4-12211)
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