INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11867 presentata da FORMISANO ANIELLO (ITALIA DEI VALORI) in data 20110505
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-11867 presentata da ANIELLO FORMISANO giovedi' 5 maggio 2011, seduta n.472 ANIELLO FORMISANO, BARBATO e PALAGIANO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: alla fine degli anni '90 risulta all'interrogante che il pubblico ministero di Napoli faceva espressa richiesta di arresto del senatore Nespoli (a quel tempo deputato) in quanto nella veste di «sindaco occulto» voleva imporre l'assunzione di 250 persone presso il centro commerciale IPERCOOP di Afragola, l'arresto non venne convalidato dal GIP e il senatore Nespoli fu rinviato a giudizio per tentata concussione continuata, il processo in I grado si chiuse con una sentenza di condanna a piu' di due anni di carcere, in appello il senatore Nespoli fu assolto, ma la Cassazione, accogliendo il reclamo della procura della corte d'Appello di Napoli, ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione e ordinato un nuovo processo a suo carico; nel 2008 il senatore Vincenzo Nespoli veniva eletto anche sindaco del comune di Afragola; in data 23 marzo 2010 il programma della RAI Report trasmetteva un'inchiesta in cui emergeva: che la societa' SEAN Immobilare, che sta costruendo il «Parco San Marco» in Afragola, consistente nella realizzazione di 40 appartamenti, 13 villette a schiera e 5 ville unifamiliari, e' amministrata dalla moglie del senatore Nespoli; che risultano indagati due amministratori della societa' stessa tale Camillo Giacco (nipote del senatore Nespoli) ed Enrico Esposito, entrambi consiglieri comunali di Afragola e che i consulenti della Sean Immobiliare sono gli stessi consulenti dell'amministrazione comunale; il 12 maggio 2010, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nespoli, sindaco di Afragola, nell'ambito del procedimento n. 49058/07 R.G.N.R. - 16698/08 R.G. GIP; il 14 maggio 2010 il tribunale di Napoli ha presentato al Senato della Repubblica domanda di autorizzazione a procedere alla suddetta misura cautelare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003; le motivazioni per cui era stata richiesta la misura cautelare sono le seguenti: in ordine al delitto previsto e punito dell'articolo 110 del codice penale, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, perche' solo o in concorso con altre persone in corso di identificazione, quale esponente politico di riferimento, piu' volte candidato, nelle liste del partito politico di appartenenza allora denominato Alleanza nazionale, alla Camera dei deputati e comunque per le elezioni della XIV legislatura tenute nel maggio 2001 e della XV legislatura tenute nell'aprile 2006, dominus occulto del «la Gazzella» e della politica di assunzioni presso la stessa, si faceva prima promettere e poi consegnare da piu' persone la somma di euro trentamila per ciascuno e la promessa del voto elettorale per le elezioni, in corrispettivo della promessa di assunzione quale guardia giurata presso la societa' di vigilanza «la Gazzella», assunzione poi effettivamente conseguita dalle persone finora identificate, fatti accertati nel 2009 in Afragola e Napoli; in ordine al delitto (p. e p. dagli articoli 110 del codice penale, 61 n. 2 del codice penale, 223 comma primo e secondo e n. 2) seconda ipotesi, 61 n. 2 perche', dopo aver commesso i reati di cui al precedente punto ed in particolare aver ricevuto le somme ivi descritte quale corrispettivo delle promesse di assunzione, quale proprietario di fatto, amministratore occulto, beneficiano economico e comunque dominus della societa' «la Gazzella», dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Napoli in data 23 maggio 2007 con un passivo di 25 milioni di euro, in concorso con i formali amministratori pro tempore della stessa, al fine di dare corso alla promessa di assunzione descritta, in deliberata violazione delle regole sulle assunzioni, poneva in essere piu' operazioni dolose tra le quali l'assunzione di trenta nuovi dipendenti del tutto inutili e comunque esorbitanti rispetto alle esigenze della societa' fallita che gia' versava in stato di decozione e i cui relativi costi ammontanti ad 360.000 euro circa per anno gravanti sul bilancio della societa' determinavano il dissesto della stessa; in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale, 216 nn. 1 e 2, 219 primo e secondo comma n. 1, 223 LF perche', quale proprietario di fatto, amministratore occulto, beneficiano economico e comunque dominus della societa' «la Gazzella» dichiarata fallita, in concorso con gli amministratori pro tempore, ponendo in essere ripetute condotte volte ad appropriarsi del denaro proveniente dagli attivi della societa' sia mediante prelievi in contanti, sia incassando direttamente i corrispettivi ricevuti dai clienti; a) si appropriava: delle somme dovute all'erario per le imposte, all'INPS e all'INAIL per oneri contributivi e assicurativi, ai dipendenti quali TFR; delle somme da destinare in tutto o in parte al venditore per il pagamento delle quote di proprieta' della stessa societa'; delle somme destinate ad alimentare il cantiere edilizio della SEAN Immobiliare; b) nonche' sottraeva, distruggeva e falsificava in tutto o in parte, con lo scopo di recare a se' ed altri un ingiusto profitto e comunque di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li teneva comunque in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente: falsificava le quietanze bancarie su circa 30 modelli F24 per complessivi 867.637,40 euro; falsificava l'attestazione di deposito delle domande di dilazione del pagamento del debito per omessi contributi della Gazzella verso l'INPS in particolare utilizzando, per provare l'avvenuto deposito, un timbro INPS non piu' in uso dal 2001 perche' oggetto di furto; distruggeva e comunque occultava, in ulteriore e separato concorso il presidente del consiglio d'amministrazione e giuridicamente obbligato ai rapporti con la prefettura, il cosiddetto registro degli affari, previsto come obbligatorio dall'articolo 135 regio decreto 18 giugno 1931 per l'annotazione degli affari giornalieri e quindi indispensabile per la precisa e completa ricostruzione del movimento degli affari; simulava, indicando per importi ridotti nelle fatture emesse, il prezzo di vendita, di alcuni beni mobili di proprieta' della fallita societa', per i quali il maggior prezzo nella realta' effettivamente pagato dagli acquirenti veniva trattenuto dai venditori; in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110 del codice penale, 216 nn. 1 e 2, 219 primo e secondo comma n. 1, 223 LF perche' quale proprietario ed amministratore di fatto, beneficiario economico e dominus della societa' la Gazzella, quale amministratore di fatto delle societa' ISS International Security service e Mondial Security srl facenti capo ad una famiglia il cui nome e' in omissis, in concorso tra loro e con l'amministratore unico della Gazzella e del presidente del consiglio di amministrazione, distraevano le attivita' costituite dall'avviamento e dalle commesse di lavoro relative a numerosi clienti quali Unieuro Porte di Napoli, banca popolare di Ancona, banca popolare di Bari, Condotte Acqua spa ed altri, e per l'ammontare di 960.000 euro, parziale finora accertato, in particolare effettuando la cessione delle stesse in epoca precedente o prossime alla sentenza dichiarativa di fallimento, ad altre societa' operanti nel ramo quali la ISS Intenational Security Service e la Mondial Security srl facenti capo alla famiglia in omissis, senza alcun corrispettivo per la societa' fallita; in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv, 648-bis, codice penale perche' in concorso tra loro e con altre persone, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e fuori dai casi di concorso nei reati presupposto, anche avvalendosi, il senatore Nespoli, quale primo richiedente e beneficiario economico, e l'organizzatore del complesso delle operazioni necessarie allo scopo ed esecutore dei singoli movimenti economici sia in prima persona che attraverso terze persone, sostituivano e trasferivano danaro per l'ammontare complessivo di oltre trecentomila euro, proveniente da delitti in corso di accertamento e in particolare, richiedendo in prima persona o facendo richiedere a piu' persone alle quali separatamente forniva la provvista di danaro contante, l'emissione di assegni circolari a beneficio di altri nominativi, assegni che venivano poi girati con la sottoscrizione apparente apposta dai rispettivi beneficiari e versati su i conti correnti bancari della SEAN Immobiliare, societa' facente capo a Nespoli, conti correnti in essere presso le agenzie della Banca Popolare di Ancona, filiale di Casalnuovo e Unicredit filiale del Centro Direzionale di Napoli, compivano rispetto alle predette somme di danaro piu' operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; in data 30 maggio 2010 alcuni consiglieri comunali e responsabili cittadini di partiti politici di Afragola, hanno inviato una lettera al prefetto di Napoli, nella quale chiedevano se nell'ambito delle prerogative di cui al comma 4 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non intendesse verificare la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare di sospensione dalla carica di sindaco del senatore Nespoli; in data 20 luglio 2010 l'aula del Senato della Repubblica ha negato l'autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Vincenzo Nespoli; il 18 giugno 2010 il prefetto di Napoli rispondeva che il Ministero dell'interno, pur tenendo presente «che nei confronti dei titolari di cariche elettive negli enti locali, l'articolo 59 del TUEL, al comma 1, lettera c), prevede la sospensione di diritto solo per coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione» ha pertanto ritenuto che, al momento, potrebbero non ritenersi verificati i presupposti per il concretizzarsi della fattispecie dell'interdizione temporanea dell'interessato dalle funzioni sindacali e dell'adozione del provvedimento di sospensione dalla carica, sottolineando che anche il Senato della Repubblica ha negato l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelativa degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Nespoli; risulterebbe all'interrogante che all'indomani dell'elezione del senatore Vincenzo Nespoli a sindaco del comune di Afragola, sia stato rescisso il contratto con la ditta che fino a quel momento aveva svolto il servizio di nettezza urbana, la Ego Eco, e che sia stato affidato l'appalto alla ditta «igiene urbana» che risultava segnalata per reati di natura ambientale, per i delitti di attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per truffa, nonche' per il reato di attivita' di rifiuti non autorizzata; alcuni consiglieri comunali di Afragola (Napoli) hanno presentato una richiesta di riesame dell'istanza di sospensione dalla carica nei confronti del sindaco, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) e comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; in data 2 maggio 2011 la prefettura di Napoli rispondeva «...Al riguardo e' stato nuovamente interessato il Ministero dell'interno, il quale ha fatto presente che non e' dato rilevare, allo stato, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, confermando quanto gia' evidenziato in precedenza dallo stesso Dicastero» -: se il Ministro interrogato ritenga di voler confermare quanto sopra espresso dalla prefettura di Napoli o non intenda assumere iniziative dirette ad evitare di ricreare una situazione simile a quella verificatasi nel comune di Fondi anche per il comune di Afragola in particolare se il Ministro interrogato, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non ritenga opportuno inviare al comune di Afragola una commissione d'accesso per acquisire dati, documenti e notizie al fine di verificare eventuali infiltrazioni malavitose e collusioni con la criminalita' organizzata, valutando la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale o per l'emanazione del provvedimento cautelare di sospensione dall'incarico del sindaco. (4-11867)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI)
PALAGIANO ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)
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