INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11556 presentata da BASTIANONI STEFANO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970709

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_11556_13 an entity of type: aic

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: in sede di approvazione delle piante organiche provvisorie, alcune aziende sanitarie hanno rappresentato le necessita' d'istituire posti di pedagogista, sul presupposto che il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, "approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", emanato su proposta del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero della funzione pubblica e gli affari regionali, in riferimento ai centri ambulatoriali di riabilitazione e ai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti disabili, prevede l'esistenza di e'quipes multidisciplinari composte da personale dell'area psicologica e pedagogica; la legge della regione Marche n. 18 del 1996 recante "Promozione e coordinamento delle politiche d'intervento in favore delle persone handicappate", all'articolo 10 prevede nella composizione dell'unita' multidisciplinare dell'eta' evolutiva costituita presso ciascuna Asl, la presenza, tra gli altri, di un "pedagogista"; il pedagogista, ai sensi della normativa vigente, appartiene ad un profilo professionale non previsto dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979; ai fini del primo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, la risoluzione del consiglio sanitario nazionale n. 53/83, recepita con DGR n. 382/1984, in applicazione del criterio d'equipollenza ha colmato questo vuoto normativo stabilendo: a) al punto 5 che le figure di pedagogista, psicopedagogista e figure sumilari, "purche' in possesso di laurea richiesta per l'accesso ai suddetti posti, sono equipollenti al profilo professionale dello psicologo di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 ed ascrivibili nelle corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982; b) al punto 6, che le figure di pedagogisti e psicopedagogisti (per cui non era prevista la laurea per l'accesso ai posti), educatori, operatori della riabilitazione e figure similari in base alla professionalita' acquisita ai contenuti culturali e professionali alla tipologia del lavoro e al titolo di studio posseduto sono equipollenti ai profili professionali dei terapisti della riabilitazione, degli assistenti tecnici e degli operatori tecnici"; la previsione, nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e nella legge regionale Marche n. 18 del 1996 sopracitati, della necessita' di personale dell'area pedagogica all'interno dei centri ambulatoriali di riabilitazione, dei presidi di riabilitazione funzionale, e dell'unita' multidisciplinare dell'eta' evolutiva confermano l'utilita' della figura del pedagogista all'interno del servizio sanitario nazionale; la mancanza del relativo profilo professionale attualmente non consente l'istituzione in pianta organica di posti corrispondenti a tale figura professionale -: se non intenda considerare questi specifici aspetti nella prospettiva di promuovere l'istituzione all'interno del servizio sanitario nazionale del profilo del pedagogista. (4-11556)
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