INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11547 presentata da SOSPIRI NINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970709

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_11547_13 an entity of type: aic

Ai Ministri della sanita', dell'ambiente e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. - Per sapere - premesso che: le vicende legate alla discarica di rifiuti solidi urbani di Tavullia, in provincia di Pesaro, appaiono gravissime, e mostrano in maniera inequivocabile palesi abusivismi ad avviso dell'interrogante non adeguatamente repressi dagli enti locali e dalla regione; nonostante l'accertata assoluta inidoneita' del sito di discarica, questa continua ancora adesso a ricevere rifiuti prodotti e conferiti da quattordici comuni; la gestione della discarica e' del tutto approssimativa; gravi danni si stanno perpretando all'ambiente con pericoli per la salute della popolazione esposta; lo Stato dispone di un organo tecnico di provata esperienza e capacita' innovative in campo ambientale che e' il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche), ideatore e gestore del laboratorio aereo di ricerche ambientali (Lara) dotato di un sistema Mivis/Midas di acquisizione dati iperspettrali da piattaforma aerea con una risposta simultanea di un alto numero di canali, con un'alta definizione spettrale e spaziale (centodue bande spettrali) che permette di interpretare le situazioni ambientali piu' complesse (discariche abusive, danni alla vegetazione, compromissione delle falde idriche, eccetera; per una migliore comprensione dei fatti, viene qui di seguito fatta una puntuale elencazione di quelli piu' salienti: 1991: i proprietari e affittuari dei terreni e case (ricorrenti) espropriati e prossimi alla discarica ricorrono contro la delibera regionale n. 4807 del 1991 di localizzazione della discarica e contro la delibera n. 4808 del 1991 con la quale si affida all'Amanup la realizzazione della discarica. 1992: lo studio Unigeo in data 3 febbraio 1992 per conto del comune di Tavullia evidenzia che le valutazioni geologiche in merito al sito della discarica, effettuate dal gruppo di lavoro costituito dalla giunta regionale, non corrispondono a quelle relative alla reale situazione. Il sito di Ca' Asprete e' stato pertanto scelto sulla base di errate valutazioni con una graduatoria a punteggio inattendibile e priva di validita'; la regione approva il progetto Amanup per realizzare la discarica in via definitiva (delibera n. 715 del 16 marzo 1992); l'Amanup con decreto n. 2133 del 25 marzo 1992 occupa d'urgenza i terreni di proprieta' di alcuni ricorrenti. Gli atti vengono impugnati dai ricorrenti al Tar con evidenziazione delle violazioni di legge. Il Tar si esprimera' a favore dei ricorrenti (sentenza del 21 febbraio 1995); il consiglio comunale di Pesaro (5 maggio 1992) con delibera n. 172 approva la realizzazione della discarica di Ca' Asprete; i ricorrenti ricorrono nuovamente al Tar (8 luglio 1992) segnalando la inadeguata viabilita' nell'area della discarica e la mancata realizzazione di alcune opere previste dal progetto (condotta idrica comunale per la pulizia dei mezzi, posa in opera di un prefabbricato per uffici, opere di drenaggio delle acque sotterranee, recinzione provvisoria per impedire l'accesso di animali in discarica); le analisi della Usl 3 (27 luglio 1992) delle acque del sottotelo della discarica, effettuate a seguito di denuncia dei ricorrenti, evidenziano il superamento dei limiti di legge per ferro e manganese. L'Amanup richiede alla Usl 3 (13 agosto 1992) un ulteriore prelievo di acqua nello stesso punto sottotelo; le concentrazioni di ferro e manganese sono due volte superiori al limite di legge e indicano l'inquinamento della falda; i gestori della discarica, dirottano il flusso idrico inquinante del sottotelo con una tubazione direttamente nella vasca del percolato, per occultare il fenomeno di inquinamento (28 agosto 1992); dopo segnalazioni dei ricorrenti, i tecnici ed i vigili urbani del comune di Tavullia effettuano un sopralluogo in discarica in cui si era verificato uno smottamento di terreno sul lato nord-occidentale della vasca di abbancamento dei rifiuti con danni notevoli al cordolo di calcestruzzo che fissa il manto impermeabile. Questo rimane fessurato e lesionato. 1993: la polizia provinciale e la dottoressa Cecchini (22 gennaio 1993) riscontrano la presenza di movimenti franosi che hanno interessato le guaine impermeabili della discarica e denunciano, tra l'altro, la mancanza del cancello carraio; ha inizio l'incidente probatorio (5 maggio 1993); i ricorrenti (2 luglio 1993) denunciano ai carabinieri e per conoscenza alla procura della Repubblica, la perdita di percolato all'esterno della vasca di abbancamento dei rifiuti; l'Usl 3 su richiesta della provincia, preleva (15 ottobre 1993) le acque di sottotelo che risultano inquinate con presenza anche di composti organo-alogenati. 1994: i ricorrenti denunciano ai carabinieri di Tavullia e per conoscenza alla procura, l'inquinamento ambientale circostante dovuto alla non copertura dei rifiuti; su incarico dei ricorrenti il laboratorio Igienstudio (dicembre 1994) evidenzia un alto livello di inquinamento dell'aria nelle vicinanze della discarica e il superamento dei livelli di rumore. 1995: il Noe di Roma (febbraio) inizia le indagini. Vengono inquisiti funzionari, amministratori, tecnici. Anche il ministero dell'ambiente dispone accertamenti che sfociano in 39 avvisi di garanzia. Il ministero dell'ambiente blocca 4 miliardi di lire di finanziamento; il Tar Marche dichiara (22 febbraio 1995) l'illegittimita' della scelta del sito di Ca' Asprete evidenziando che la verifica della compatabilita' ambientale non ha tenuto conto che l'area di Ca' Asprete "e' sottoposta a tutela orientata per avere piu' del 30 per cento di pendii superiori a 15^ con divieto di realizzazione di discariche". La discarica viene chiusa; la giunta regionale Marche riapre la discarica con decreto del presidente della giunta regionale n. 37 (1^ marzo 1995); la procura di Pesaro spedisce (17 marzo 1995) uno stralcio per la procura di Ancona per competenza, sulle indagini del Noe di Roma; i ricorrenti presentano 3 ricorsi al Consiglio di Stato (7 maggio 1995); la sentenza del Tar Marche annulla (11 maggio 1995) la delibera della giunta regionale e la discarica viene nuovamente chiusa; il Consiglio di Stato accoglie (20 maggio 1995) la domanda di sospensiva presentata dalla A.S.PES. (ex Amanup) e la discarica riapre; terza udienza del processo penale (7 luglio 1995): il pretore da' incarico di una consulenza tecnica a due periti per accertare se la gestione della discarica di Ca' Asprete sia conforme ai provvedimenti autorizzativi e alle prescrizioni tecniche della normativa statale e regionale; i carabinieri di Pesaro e Tavullia (4 ottobre 1995) accertano che il cancello della discarica, nelle ore notturne, non era bloccato e denunciano i gestori della discarica per mancata custodia; si verifica (8 ottobre 1995) un'ulteriore frana in discarica per un fronte di 80 metri con sprofondamento della recinzione esterna. Vengono informati i carabinieri di Pesaro e Tavullia ed il Noe di Roma; quinta e ultima udienza del primo procedimento penale (5 dicembre 1995). I periti nominati dal pretore concludono: "dall'esame dei progetti presentati nell'ambito della progettazione, dal primo, secondo e terzo lotto si evidenzia come essi sono diversi l'uno dall'altro; in particolare le opere previste nella prima progettazione e seconda sono diverse da quelle riportate nella terza e quarta come se, indipendentemente dal progetto inizialmente approvato, in sede di realizzazione si fosse proceduto in modo difforme ... le modalita' di realizzazione (esempio sbancamento) non risultano conformi a quanto previsto nella progettazione del primo lotto ... la coltivazione e la gestione della discarica avviene ed e' avvenuta senza una preventiva verifica da parte delle autorita' di controllo. L'impianto di combustione di biogas attivato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 doveva essere preventivamente autorizzato da parte dell'autorita' di controllo mentre solo in data 22 marzo 1995 fu presentata alla regione una comunicazione ai sensi del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66. Nei lotti II e III inoltre ristagnava una rilevante quantita' di acqua". 1996: due sentenze della pretura circondariale di Pesaro depositate il 19 ed il 29 gennaio 1966, scagionano il direttore facente funzioni e dirigente della discarica ed i reati a lui attribuiti vengono dichiarati estinti per avvenuta oblazione. Si asserisce, nella sentenza, che si e' posto rimedio alle prescrizioni dell'autorizzazione e che la contaminazione riscontrata sia nelle acque superficiali che in quelle di sottotelo non e' attribuibile al percolato della discarica -: se non ritengano necessario un intervento urgente da parte del Cnr con l'utilizzo del Lara (laboratorio aereo di ricerca ambientale), in grado non solo di evidenziare l'estensione della contaminazione areale superficiale e sotterranea, ma anche di dare informazioni di dettaglio sulla natura della contaminazione e sui danni inferti all'intero ecosistema locale; se non ritengano dover verificare la gravita' di quanto sopra esposto e assumere iniziative tali da determinare la chiusura definitiva della discarica in oggetto. (4-11547)
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