INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11179 presentata da LEONARDELLI LUCIO (FORZA ITALIA) in data 19950622

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_11179_12 an entity of type: aic

Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: la societa' sportiva JUDO KIAI, costituitasi nel 1976, con sede a Portogruaro (Ve), e' affiliata alla FILPJ e svolge regolare attivita' sportiva e agonistica, con un centinaio di iscritti nelle varie categorie; recentemente, con il completamento dei lavori della palestra comunale di via Lovisa a Portogruaro, la JUDO KIAI ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo della stessa palestra da parte del comune, dietro versamento di un regolare canone d'affitto; essendo affiliata alla FILPJ, pero', la societa' JUDO KIAI, ossequiosa dei regolamenti esistenti, ha fatto richiesta di deroga al regolamento organico federale concernente la distanza minima fra edifici ospitanti palestre di judo, in data 1^ settembre 1994, in quanto a meno di 400 metri dalla palestra di via Lovisa - distanza minima richiesta dal regolamento - e' preesistente un'altra palestra polivalente della societa' OLIMPIA 1 ove si pratica, tra le varie attivita' di body building, aerobica, sauna, massaggi, ecc., anche il judo; la FILPJ, nonostante in un primo momento il consiglio federale di settore avesse dato parere positivo, in data 27 gennaio 1995 negava la deroga richiesta; un'ulteriore richiesta e' stata inoltrata dalla JUDO KIAI in data 30 gennaio 1995 per ottenere la deroga sulla distanza minima fra due edifici ospitanti palestre di domanda; tale domanda era circostanziata ed evidenziava altre situazioni simili in Italia che avevano ottenuto la deroga richiesta, facendo notare che a Portogruaro non esiste alcuna palestra comunale come quella di via Lovisa da potere utilizzare agevolmente; anche questa successiva richiesta e' stata respinta, cosi' come un'ultima supplica in data 1^ marzo 1995, respinta in data 7 aprile 1995 dalla FILPJ; la societa' sportiva JUDO KIAI e' affiliata anche alla U.S. ACL1 e gli organi della organizzaziome cattolica hanno confermato - e la cosa e' stata chiarita anche con la FILPJ in sede nazionale - la non applicabilita' della norma dei 400 metri di distanza tra strutture praticanti il Judo, qualora trattasi di societa' usufruenti di palestre pubbliche (ed e' il caso della JUDO KIAI); per la societa' JUDO KIAI la deroga al regolamento federale della FILPJ e' di vitale importanza poiche' le permetterebbe di poter esercitare l'attivita' sportiva nella palazzina di via Lovisa; la stessa deroga consentirebbe alla JUDO KIAI, grazie all'utilizzo di una struttura adeguata fissa, di ampliare e riorganizzare al meglio il proprio organico, predisponendo programmi concreti, a lungo termine, sia nel settore di avviamento allo sport (attivo dal 1988) che nel settore agonistico, nel quale ha ottenuto nel corso degli anni lusinghieri risultati a livello nazionale e regionale; sussistendo altresi' l'impossibilita' dell'utilizzo della palazzina comunale, visto il veto della FILPJ, la JUDO KIAI si vedrebbe costretta a lasciare la Federazione Italiana Lotta Pesi e Judo, restando affiliata ad un ente di promozione sportiva (ACLI) con conseguente abbandono di una consistente attivita' agonistica che ha visto la societa' partecipare a tutte le gare federali e a diverse altre manifestazioni (oltre 30 a stagione, con una trentina di concorrenti ciascuna), ma soprattutto dovrebbe abbandonare l'attivita' di Centro Avviamento allo Sport che oggi esercita con un vivaio di almeno 40 bambini partecipanti; la societa' JUDO KIAI non ha finalita' di lucro e i suoi dirigenti, allenatori e tecnici sono mossi unicamente dal piu' puro spirito sportivo di decoubertiniana memoria -: se non ritenga opportuno la Presidenza del Consiglio, attraverso il suo ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, di intervenire nel merito, sollecitando la FILPJ al rilascio della deroga richiesta dalla JUDO KIAI, deroga che peraltro, a quanto risulta, e' stata concessa in altre occasioni senza eccessive difficolta'; se non si ritenga, anche a fronte di una norma riferita alla distanza dei 400 metri sicuramente anacronistica e anomala rispetto a quanto previsto per le altre discipline sportive, il potere della Federazione che, di fatto, puo' limitare, se non addirittura compromettere, un'attivita' sportiva, pure esercitata da almeno un ventennio, un fatto che lede i diritti del cittadino e la liberta' di esercitare regolamente l'attivita' desiderata da parte di chiunque, purche' in regola con le leggi dello Stato. (4-11179)
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