INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10561 presentata da LIUZZI FRANCESCO PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950531

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Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Martino Scialpi effettuava il 29 ottobre 1981 presso la ricevitoria del Totocalcio n. 9147 di Ginosa (Taranto) la giocata di una schedina del concorso pronostici n. 11 del 1^ novembre 1981, munita del bollino CONI figlia 625A doppia 77494, totalizzando tredici punti; i giocatori totalizzanti tredici punti in tale concorso realizzavano la vincita di lire 1.003.051.000; il Totocalcio rifiutava di convalidare la vincita dello Scialpi per non essere pervenuta dalla cennata ricevitoria la matrice della detta scheda; lo smarrimento della schede non era stato seguito tempestivamente e regolarmente dalla prescritta denunzia da parte della ricevitrice Maria Luisa Taiana; il CONI accusava di frode lo Scialpi, costituendosi parte civile nel procedimento penale cui lo stesso era sottoposto innanzi al tribunale di Taranto, per tentativo di truffa, falsita' materiale e violenza privata e resisteva nel giudizio civile intentato dallo Scialpi per il pagamento, a titolo di risarcimento danni, di quanto gli sarebbe spettato per la vincita; il giudizio civile si concludeva col rigetto della domanda dello Scialpi (sentenza della Corte di appello di Roma n. 2107 del 10 maggio/7 ottobre 1985) nell'assunto che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento del concorso totocalcio, approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963, l'Ente non risponde dei fatti commessi dal ricevitore; con sentenza divenuta definitiva, del 10 febbraio 1987, il giudice istruttore presso il tribunale di Taranto proscioglieva lo Scialpi con la formula "perche' il fatto non sussiste" riconoscendo quindi l'insufficienza della frode addebitatagli e la genuinita' della sua giocata vincente; nella stessa sentenza penale, sulla base dei documenti acquisiti in istruttoria, si rilevava che la titolare della ricevitoria ove il malcapitato Scialpi aveva effettuato la sua giocata "non era idonea ad essere preposta ad una ricevitoria per ragioni morali, amministrative e di esperienza", circostanza dimostrata dal fatto di essere persona senza fissa dimora, convivente di un pregiudicato per gravi reati sottoposto a misure di polizia, nonche' persona pericolosa e "capace di qualsiasi azione", mentre il locale della ricevitoria era noto come ritrovo di pregiudicati; da documenti in questione che non erano stati conosciuti dal giudice civile per il segreto istruttorio, risultava altresi' che la Taiana aveva, ciononostante, ottenuto l'affidamento della ricevitoria del Totocalcio con inusitate facilita' e rapidita', e cio' pur non abitando all'epoca (agosto 1981) e neppure della sua gestione di fatto, essendo priva di autorizzazioni comunali e di pubblica sicurezza e per tale motivo contravvenzionata e quindi addirittura destinataria di provvedimenti di chiusura dell'esercizio da parte del sindaco; secondo quanto insegna la giurisprudenza il procedimento di autorizzazione (rectius di concessione) della ricevitoria del Totocalcio richiede all'Amministrazione il piu' attento esame in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'istante, nel rispetto delle precise norme legislative e regolamentari e sotto la vigilanza del CONI, per la gestione di un servizio affidato all'Ente pubblico, a tal fine dovendosi effettuare opportuna istruttoria anche di merito sull'idoneita' del soggetto istante, in primo luogo acquisendo i documenti comprovanti la disponibilita' ed il diritto sull'esercizio e la regolare gestione sullo stesso; invece il CONI, nel caso di specie, ometteva tale istruttoria e quindi, anche successivamente all'incredibile rilascio della concessione alla Taiana, ometteva del tutto di effettuare quei controlli e di esercitare quella vigilanza che gli compete sulla regolarita' della gestione della ricevitoria, revocandola solo a fine stagione 1981-82, e cioe' nel giugno 1982, tardi per evitare i fatti pregiudizievoli per il pubblico dei giocatori e per il malcapitato Scialpi; ai sensi dell'articolo 14 capoverso del regolamento approvato con decreto ministeriale 23 marzo 1963, il CONI risponde direttamente dei danni cagionati per colpa grave o dolo nell'attivita' propria, qual e' in tutta evidenza quella dell'istruttoria e della delibera della concessione per stessa definizione delle disposizioni CONI che le qualifica "fase piu' delicata ed importante di tutto il procedimento"; per effetto della sentenza penale di proscioglimento, lo Scialpi adiva la Corte di appello di Roma per chiedere, a mezzo di ricorso per revocazione, ricorrendone i presupposti di legge di cui agli articoli 495 e seguenti del codice di procedura civile, l'annullamento della sentenza della I Sezione della Corte di appello di Roma del 10 maggio/7 ottobre 1985; la II Sezione della Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 1989, respingeva perche' ritenuta improponibile la domanda di revocazione, per cui lo Scialpi proponeva ricorso per Cassazione sostenendo la legittimita' della istanza prodotta; difatti la III Sezione della Corte di cassazione investita del ricorso presentato dallo Scialpi, annullava con sentenza n. 9756 del 29 giugno/l9 settembre 1991, la decisione emessa dalla Corte di appello di Roma, e rimetteva la causa ad altra sezione per una nuova pronuncia; pero', ancora una volta, con grave pregiudizio per i diritti dello Scialpi, questa volta la III Sezione della Corte di appello di Roma, con decisione n. 516 del 26 gennaio/18 febbraio 1993, respingeva nuovamente la domanda di risarcimento dei danni dello Scialpi, dichiarandola inammissibile, violando peraltro i princi'pi fissati dall'articolo 384 del codice di procedura civile, per non aver espressamente recepito i princi'pi di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi; avverso quest'ultima decisione lo Scialpi adiva nuovamente la Suprema Corte, chiedendo ancora una volta l'annullamento dell'impugnata sentenza, gravemente viziata per aver quei giudici della III Sezione della Corte di appello di Roma recepito, ai fini della decisione finale alcune argomentazioni in ordine ai fatti di causa, desumibili dall'irregolare e scorretta introduzione di nuove carte processuali da parte del difensore giudiziale del CONI, che in precedenza, violando i piu' elementari princi'pi di deontologia professionale, non aveva esitato a depositare una serie di documenti, in una fase processuale (quella che intercorre tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella della trattazione) che inibiva l'espletamento di qualsiasi attivita' di parte, tra le quali deve necessariamente includersi anche la produzione tardiva di nuovi atti, della cui esistenza la controparte non ha mai avuto alcuna legale conoscenza; ciononostante, la Corte di cassazione, in data 21 dicembre 1994, pur prendendo atto dello scorrettissimo comportamento processuale innanzi indicato da parte del difensore giudiziale del CONI, rigettava comunque la domanda dello Scialpi, determinando cosi' un ingiusto giudicato sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dallo Scialpi; comunque quest'ultimo a fronte di quanto accaduto denunziava l'avvocato Luigi Morabito Condemi innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Roma (procedimento penale n. 21162/94 reg. not. reato, assegnato al pubblico ministero dottoressa Attanasio), rimarcando la sussistenza di fatti che assumevano rilevanza penale, potendosi ipotizzare anche il reato di truffa aggravata in suo danno; pero' tale denunzia non sortiva alcun effetto, considerato che il GIP del tribunale dottor Colella, senza procedere alla benche' minima istruzione della causa, archiviava il 27 febbraio 1995 il procedimento penale, nella considerazione che i fatti denunziati dallo Scialpi fossero tutt'al piu' tutelabili in altra sede; questa decisione non appariva affatto satisfattiva per lo Scialpi che da una parte ricorreva in Cassazione per chiedere l'annullamento di una decisione apparsa decisamente fin troppo repentina e priva comunque di dovute argomentazioni giuridiche e dall'altra denunziava innanzi al Consiglio superiore della magistratura, come peraltro si e' dato ampio rilievo sulla stampa e TV nazionali e private, lo stesso GIP del Tribunale di Roma, per aver questi provveduto sin dal 27 febbraio 1994, ad archiviare il detto procedimento, pur avendo nei giorni seguenti a quella data, sottaciuto allo stesso Scialpi ed al suo difensore la decisione da tempo gia' emessa, consentendo ad entrambi l'effettuazione di un colloquio personale, avvenuto il 19 marzo 1990, nel corso del quale il magistrato, lungi dall'informare le parti di quanto da lui anzitempo stabilito, esprimeva la considerazione di non aver ancora preso alcuna decisione in ordine alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal pubblico ministero, ed accordava al denunziante un termine di dieci giorni per il deposito di una memoria difensiva, che veniva regolarmente esibita il 17 marzo 1995; il comportamento del GIP di Roma appare davvero inqualificabile e di estrema gravita', e non potra' sfuggire alla severa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, cui quel magistrato dovra' dar conto della propria condotta, tesa a raggirare il signor Scialpi Martino ed il suo difensore, ai quali ha nascosto l'esito delle sue decisioni in ordine al procedimento penale a lui assegnato (e per il quale non e' stata compiuta alcuna attivita' istruttoria) intavolando in data 10 marzo 1995, un colloquio sui fatti apparentemente in itinere, ma gia' da tempo penalmente assodati, con il decreto di archiviazione del 27 febbraio 1995; peraltro tutt'ora davanti al tribunale penale di Taranto pende procedimento penale n. 44/93 reg. not. reato n. 380 R. GIP, per accertare, a quasi quindici anni dai fatti denunziati dallo Scialpi, le responsabilita' penali di coloro che a livello amministrativo, da una parte, all'interno del CONI Direzione di zona di Bari consentirono con il rilascio di un autorizzazione provvisoria in favore della signora Taiana Maria Luisa, l'illecito esercizio dell'attivita' di ricevitoria del totocalcio, che invece andava necessariamente negata e dall'altra all'interno del comune di Ginosa omisero di far eseguire l'ordinanza n. 209 del 19 settembre 1981, di chiusura dell'esercizio commerciale "Le Bistro" utilizzato abusivamente dallo stesso gestore; quella indagine penale e' importante e lascia ampi spiragli per l'accertamento della verita', posto che a tutt'oggi non risultano appurate le circostanze nelle quali avvenne lo smarrimento della schedina giocata dallo Scialpi, attesa la sussistenza oltre tutto di due diverse relazionidenunzia effettuate dalla predetta Taiana, e pervenute alla direzione del CONI di Bari in data 7 novembre 1981, che sono in palese contrasto tra loro, poste che l'una pone l'accento sullo smarrimento accidentale della schedina, mentre l'altra sulla sottrazione dolosa ad opera di terzi; di recente il GIP del tribunale di Taranto con ordinanza del 22 aprile 1995, ha dato impulso all'indagine, disponendo una serie di accertamenti, che devono essere effettuati da parte della P.C. sezione dei Carabinieri di Taranto, tesi alla verifica dei fatti lamentati dallo Scialpi, che, alla luce di quanto sopra spiegato, appare vittima di un vero e proprio raggiro perpetrato in suo danno, considerata anche la poca chiarezza da parte dei funzionari responsabili del CONI di Bari, che all'ufficiale di P.G. incaricato delle indagini per il procedimento penale teste' indicato, hanno fornito versioni diversificate e contrastanti in ordine alle modalita' di ricevimento di una o due relazioni-denunzia effettuate dalla Taiana; la vicenda ha avuto larga eco non solo in Puglia ma persino nell'ambito nazionale, ingerendo legittimi dubbi sulla regolarita' e linearita' del concorso totocalcio, e discredito presso gli sportivi ed i giocatori nei confronti del CONI -: quali siano le determinazioni, rispettivamente di competenza del Governo e del CONI, in ordine alle gravi irregolarita' compiute in relazione alla concessione a Maria Luisa Taiana della ricevitoria Totocalcio n. 9147 di Ginosa (Taranto) nel periodo agosto 1981/giugno 1982, nonche' con riferimento alla vicenda riguardante lo Scialpi; quali siano le determinazioni del Governo e del CONI in merito all'esito del giudizio penale conclusosi per il pieno proscioglimento dello Scialpi ed in ordine alla pretesa risarcitoria da questi azionata dinanzi alla magistratura civile per il danno subito per fatto e per colpa del CONI; se il Governo non ritenga che il persistere, da parte del CONI, nell'atteggiamento sinora di negazione delle proprie responsabilita', ormai acclarate nell'istruttoria penale, e di ogni qualsiasi conseguenza risarcitoria nei confronti di cittadini danneggiati, ingeneri fondati dubbi e getti il discredito sul concorso pronostici gestito dall'ente pubblico con conseguenze, nell'immediato, sulla legalita' e sulla moralita' dell'operato della pubblica amministrazione e, in prospettiva, sull'erario; se il Governo, per le considerazioni sopra esposte, nel valutare la condotta del magistrato dottor Colella, GIP presso il tribunale penale di Roma, a mezzo del Ministro di grazia e giustizia voglia procedere per l'avvio del procedimento disciplinare in suo danno, con tutte le conseguenze di legge. (4-10561)
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