INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10391 presentata da COSTA RAFFAELE (FED.LIB.DEM) in data 19950526
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_10391_12 an entity of type: aic
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: l'Agenzia Raggio di Sole sita in Mondovi' (CN) nell'ambito dell'organizzazione di un tour in Sicilia si affido' alla compagnia aerea AIR SICILIA srl, con sede in Caltagirone (CT), richiedendo la disponibilita' di n. 100 posti sul volo Bergamo-Palermo del giorno 21 aprile 1995 e sul volo Palermo-Bergamo del 25 aprile 1995 per un gruppo di viaggiatori che volevano compiere un giro turistico della Sicilia; l'accordo si concretizzo' il 31 marzo 1995 mediante il pagamento all'AIR SICILIA di lire 30.700.000; in data 19 aprile 1995 venivano consegnati all'agenzia i 100 biglietti aerei emessi dall'AIR SICILIA; il giorno della partenza (fissato per le ore 7.05 del 21 aprile 1995) il gruppo - composto da turisti cuneesi - giunse all'aeroporto di Bergamo alle ore 6 ma non vi incontro' persona alcuna per le necessarie operazioni di ceck-in. Solo verso le 9.00 - dopo ben due ore di vana attesa - dalla sede milanese dell'AIR SICILIA si faceva sapere ai viaggiatori che non era previsto alcun volo Bergamo-Palermo; i passeggeri dopo aver telefonato all'amministratore unico della suddetta compagnia aerea, dottor Luigi Crispino (in Palermo), venivano assicurati che il previsto volo per Palermo si sarebbe potuto effettuare dal vicino scalo di Milano Linate; giunto a Milano (all'incirca alle ore 10) il gruppo doveva purtroppo constatare che nessuna autorita' aeronautica era stata informata di alcunche', ne' era a conoscenza del problema dei cento turisti e del possibile volo (Air Sicilia) Milano-Palermo; il gruppo, stanco della peregrinazione, decideva di acquistare nuovi biglietti per Palermo su voli di linea Alitalia, previa conferma da parte dell'AIR SICILIA per il volo di ritorno; i turisti, dopo aver raggiunto Roma con un volo Alitalia ed ivi pernottato, riuscirono ad atterrare a Palermo - con un secondo volo Alitalia - solo il giorno successivo (22 aprile 1995) alle ore 9.45, iniziando cosi' il tour previsto (dopo circa trenta ore dall'inizio del viaggio); il giorno 24 aprile l'AIR SICILIA comunico' che il volo di ritorno previsto per le 18.40 del 25 aprile sarebbe stato spostato alle ore 23.00 con arrivo non a Bergamo, bensi' a Milano Linate alle ore 0.30. La sera del 25 aprile i passeggeri furono avviati ad un ristorante di Cinisi dove sarebbe stata servita una cena prenotata per cento persone al ristorante i turisti scoprirono invece che nessuno aveva provveduto alla prenotazione; nella stessa sera gli sfortunati turisti, giunti all'aeroporto di Palermo, appresero dell'ennesimo rinvio della partenza, stabilita non piu' alle ore 23.00 bensi' alle ore 0.40 con arrivo a Milano Linate alle ore 2.00 della notte con un volo Mistral Air che venne finalmente effettuato -: se sia a conoscenza di tali fatti e quali provvedimenti e quali tipi di controlli intenda adottare per evitare il ripetersi di analoghe disavventure cui potrebbero andare incontro soprattutto con l'avvio della stagione estiva - ignari turisti che si affidino a piccole compagnie aeree che non offrono le necessarie garanzie; quali iniziative si intendano adottare nei confronti dell'AIR SICILIA e se la stessa compagnia, avente sede in Caltagirone, fosse abilitata - alla data cui avvennero i fatti - ad esercitare il trasporto aereo di passeggeri attraverso voli di linea ovvero voli occasionali; se la citata Air Sicilia abbia effettuato o stia per effettuare il risarcimento dei danni ai passeggeri nonche' alla agenzia di viaggio Raggio di Sole - che risulta sempre aver operato correttamente - tratti in inganno con comportamenti al limite del lecito; se la compagnia Air Sicilia risulti assicurata per il risarcimento dei danni causati da inadempienza contrattuale; se non si ritenga doveroso attivare, con anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge (decreto 17 marzo 1995 destinato ad entrare in vigore il 4 ottobre 1995), da parte del Ministero dei trasporti, e della navigazione un fondo di solidarieta' nella forma che piu' risultera' idonea, ovvero rendere obbligatoria l'assicurazione dei danni dovuti ad inadempimenti da parte del vettore (e non solo per insolvenza e fallimento); se ed in quale misura risulti gia' comunque applicabile il decreto legislativo 17 marzo n. 111 (Attuazione della direttiva Cee numero 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 1995 che contempla appunto il previsto fondo di garanzia. (4-10391)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10391 presentata da COSTA RAFFAELE (FED.LIB.DEM) in data 19950526
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19950526-19950718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10391 presentata da COSTA RAFFAELE (FED.LIB.DEM) in data 19950526
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-14T19:41:46Z
4/10391
COSTA RAFFAELE (FED.LIB.DEM)