INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09385 presentata da FARINA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101110
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09385 presentata da GIANNI FARINA mercoledi' 10 novembre 2010, seduta n.393 GIANNI FARINA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in data 26 luglio 2010 i signori Tuozzo Michele, nato a Sala Consilina il 2 agosto 1945 e Serluca Carmela, nata a Savignano Irpino il 9 febbraio 1945, in qualita' di titolari di buoni fruttiferi postali chiedono al servizio risparmi di Posteitaliane il rimborso dei seguenti titoli: n. 592 serie AD da lire 1.000.000 del 22 luglio 1988 e n. 593 serie AD da lire 1.000.000 del 22 agosto 1988; in data 13 agosto 2010 il servizio risparmi di Posteitaliane comunica ai signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela la caduta in prescrizione dei buoni fruttiferi emessi nel 1988. Pertanto, la loro richiesta di rimborso non puo' essere accolta; la prescrizione dei buoni fruttiferi e' conseguenza del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova disciplina in materia di buoni fruttiferi postali che prevede all'articolo 8, comma 1, che «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo»; al successivo comma 2, si riserva alla Cassa depositi e prestiti, la facolta' di disporre in ordine all'eventuale rimborso dei crediti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta oltre il termine di prescrizione previsto; il suindicante decreto ha pertanto prolungato i termini di prescrizione da cinque a dieci anni. Nelle more del compimento, per la prima volta del termine di prescrizione decennale (ultima prescrizione vecchia normativa 31 dicembre 2000 - prima prescrizione normativa vigente 31 dicembre 2005), la Cassa depositi e prestiti e' stata trasformata in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; in attuazione del sopra citato decreto-legge n. 269 del 2003 e' stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 che ha disposto, tra l'altro, il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti da buoni fruttiferi postali; sulla base della normativa suddetta, i buoni fruttiferi postali emessi dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001 e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparati ai titoli del debito pubblico a tutti gli effetti e quindi sono disciplinati dalle norme in materia di debito pubblico; quest'ultime dispongono che, per guanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste nel codice civile(articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 298), tutto cio' al fine di garantire la certezza nei rapporti giuridici nonche' la tutela di interessi generali ed evitare ogni discrezionalita' in merito; visto che una differente disciplina della prescrizione nell'ambito buoni fruttiferi postali porterebbe ad una disparita' di trattamento tra i vari possessori di titoli del debito pubblico, il Ministero sia per i titoli di Stato, sia nell'ambito dell'esercizio delle facolta' relative ai buoni fruttiferi postali, conformemente a quanto disposto dal codice civile, ritiene che l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un suo diritto produce esclusivamente la perdita dello stesso, per cui la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei rapporti intercorrenti con il Ministero, si attiene a tale indirizzo; cio' posto, il servizio risparmi di Posteitaliane, ha comunicato ai titolari dei buoni fruttiferi postali sopra indicati, Tuozzo Michele e Serluca Carmela, che il Ministero dell'economia e delle finanze non puo' accogliere alcuna richiesta di rimborso; e' inaccettabile, ad avviso dell'interrogante, che ai signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela, pur ignari di una legge dello Stato, sia stata negata la restituzione del loro patrimonio e che gli stessi non possano accedere al diritto di rimborso dei loro buoni fruttiferi postali; appare altresi' ingiusto che lo Stato si appropri dei risparmi dei cittadini maturati con sacrifici e parsimonia -: se non sia ipotizzabile, in considerazione della residenza all'estero per ragioni di lavoro dei signori Tuozzo Michele e Serluca Carmela, rimborsare i suddetti buoni fruttiferi postali, alla stregua di titoli del debito pubblico, in questo e in tutti gli altri resi analoghi.(4-09385)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09385 presentata da FARINA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101110
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09385 presentata da FARINA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101110
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FARINA GIANNI (PARTITO DEMOCRATICO)