INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09277 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101108
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_09277_16 an entity of type: aic
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09277 presentata da DOMENICO SCILIPOTI lunedi' 8 novembre 2010, seduta n.391 SCILIPOTI. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: secondo il regolamento dell'ENPAF (Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti), tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti sono tenuti (obbligati) a pagare - in sintesi - una unica cifra (circa 4.050 euro all'anno) uguale per tutti, permettendo solo a disoccupati e dipendenti e a chi ha anche altra cassa previdenziale (per esempio l'INPS) di pagare una cifra minima (intorno ai 660,00 euro l'anno) che, pero', per chi e' disoccupato da piu' di 5 anni, puo' diventare il 100 per cento o, al massimo, il 50 per cento, costringendo tanti iscritti a rinunciare alla propria professione; le parafarmacie (o meglio esercizi di vicinato) della legge Bersani sono nate come strutture commerciali (questo per legge). Quindi la maggior parte anche dei farmacisti titolari di parafarmacia hanno scelto l'iscrizione all'INPS commercianti e a continuare a pagare la cifra minima (il 15 per cento della cifra unica messa sopra) all'ENPAF. L'INPS si paga tranquillamente con le compensazioni dell'IVA, mentre per l'ENPAF occorre tirar fuori materialmente i soldi (si paga attraverso i MAV): per una attivita' commerciale non e' una differenza da poco. Tutto filava liscio fino al febbraio del 2008, quando l'INPS, con la circolare n. 12 del 1 o febbraio 2008, abbandona improvvisamente i farmacisti titolari di farmacia; la circolare n. 12, al punto 4, in sostanza dice che se il titolare di una parafarmacia o socio e' un farmacista, ed in questa attivita' si vendono «farmaci» (fosse anche una aspirina al mese), il farmacista non puo' essere assoggettato all'INPS, ma deve essere totalmente assoggettato all'ENPAF. Insomma, un problema grave, che molti farmacisti titolari di parafarmacia hanno risolto facendo grandi sacrifici, ma che vede ancora tanti altri in causa contro l'ENPAF o contro l'INPS; o, addirittura, che sta portando molti a dover chiudere o ad indebitarsi, perche' hanno da integrare due o tre anni di quote ENPAF. In breve: si pretende che chi ha fatto utili per 10.000,00 euro in un anno, debba versare 3.600 euro circa all'ENPAF. Ricordiamo che le parafarmacie sono nate per far risparmiare i cittadini, ma non sono state messe nelle condizioni di farlo se non accontentandosi di utili ridottissimi; la circolare n. 12, al punto 4 prevede: «Farmacisti a seguito delle innovazioni modalita' di vendita dei farmaci da banco previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 223 del 2006. L'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalita' di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei farmaci non soggetti all'obbligo di prescrizione medica, prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo e all'ENPAF. Tale circostanza esclude il farmacista, titolare dell'attivita', sia dall'iscrizione alla Gestione Commercio e sia dall'iscrizione alla Gestione separata; parimenti, l'esclusione dall'iscrivibilita' alla gestione separata opera nei confronti dei farmacisti che sono regolarmente iscritti all'albo dei farmacisti e all'ENPAF, anche se svolgono in posizione di associati in partecipazione o con contratto di lavoro «a progetto» l'attivita' di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita' previste dal predetto articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Quanto sopra trae origine nell'articolo 43, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che espressamente prevede l'esclusione degli iscritte agli albi professionali dall'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS. Nella diversa fattispecie del farmacista che svolge attivita' in qualita' di lavoratore dipendente, sara' soggetto all'obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS -: se i Ministri interrogati ritengano giusto promuovere la modifica di un regolamento che fa pagare la stessa identica somma a chi guadagna per esempio 10.000 euro al mese e a chi ne guadagna 1.000, considerato che il libero professionista titolare di parafarmacia, al quale e' permesso di vendere un quindicesimo dei farmaci debba pagare come il libero professionista titolare di farmacia che puo' vendere tutto; se e quali iniziative anche normative, urgenti, i Ministri interrogati intendano mettere in atto al fine di portare su un piano di equita' le situazioni in premessa che, di fatto, mostrano di arrecare un grave danno economico alla categoria piu' debole dei farmacisti titolari di parafarmacia.(4-09277)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09277 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101108
xsd:integer
0
20101108-
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09277 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20101108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T00:48:02Z
4/09277
SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)