INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08203 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100728
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-08203 presentata da DOMENICO SCILIPOTI mercoledi' 28 luglio 2010, seduta n.360 SCILIPOTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: molte prefetture, in particolare la prefettura di Torino, richiedono giustificazioni documentali per il rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa personale alle guardie ittiche-venatorie e zoofile, emanando circolari dispositive, di dubbio fondamento giuridico, a valore di vera e propria disposizione di legge; inoltre, molte prefetture e questure valutano con diffidenza e sfiducia l'operato meritorio, svolto a titolo gratuito delle guardie volontarie ed adottano i provvedimenti restrittivi, nei confronti del personale volontario, con limitazioni alle licenze di porto d'armi delle guardie volontarie, che pregiudicano di fatto l'incolumita' personale di tali soggetti ai quali ai sensi di legge viene riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nonche' agenti di polizia giudiziaria; le mansioni delle guardie ittiche-venatorie e zoofile, si sostanziano fondamentalmente nella vigilanza anche notturna dei parchi, dei corsi d'acqua del territorio provinciale, in pieno coordinamento con le forze dell'ordine e con gli agenti dipendenti delle province. Nella pratica del servizio, accade sovente di imbattersi in vandali, bracconieri e pescatori di frodo; tali soggetti, una volta colti in flagrante, frequentemente armati come nel caso di bracconieri, vanno sottoposti ad identificazione e disarmati dalle Guardie volontarie nell'esercizio delle proprie funzioni; tale necessario e pericoloso servizio pertanto necessita logicamente, in capo alla singola guardia, della concessione del porto d'armi per difesa personale. Un profilo su cui bisogna assolutamente focalizzare l'attenzione e' la fondamentale differenza intercorrente tra le guardie giurate ittico-venatorie e zoofile da un lato, di risalente istituzione attraverso i decreti n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S) - 1604/1931 Testo unico sulla pesca e la legge n. 157 del 1992 articolo 27, comma 1, lettera b) - la guardia venatoria, nonche' le guardie zoofile previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, e le GEV (guardie ecologiche volontarie) istituite e regolate unicamente dalle leggi regionali (legge regionale n. 32 del 1982 in Piemonte); si evince senza dubbio che le competenze delle guardie ittiche-venatorie e zoofile sono assolutamente specifiche per il contrasto ad attivita' illecite quali bracconaggio, pesca di frodo e maltrattamento di animali utilizzati per combattimenti clandestini, particolare attivita' illecita portata in essere da organizzazioni criminali anche note e pericolose; un'altra attivita', d'importanza rilevante ai fini del controllo del territorio, e' senza dubbio quella dello smaltimento abusivo di rifiuti, operato senza scrupoli in luoghi isolati ed ai margini delle citta' ove vi sono attivita' di spaccio e prostituzione da parte di soggetti pericolosi, ovvero il servizio portato in essere dalla guardia ittico-venatoria e zoofila, rispetto alle mansioni GEV con un piu' specifico ruolo di repressione delle attivita' illecite sopra menzionate, nonche' in attivita' di prevenzione al vandalismo nei parchi pubblici. Il servizio si svolge prevalentemente nottetempo e con non infrequenti contatti ravvicinati con soggetti criminali ed armati; il 12 maggio 2010, a Sori (Genova) sono state uccise due guardie volontarie, durante l'espletamento del servizio; la licenza di porto d'armi pertanto e' assolutamente necessaria e pertanto non deve essere oggetto di discrezionalita' da parte di prefetti; in caso contrario, tale servizio di prevenzione e vigilanza, svuotato di un suo requisito fondamentale, non e' piu' espletabile, soprattutto in termini di sicurezza personale; e' la particolare natura del servizio svolto, in presenza di tutti i requisiti di legge che prescrive, a tutela degli operatori, il porto d'armi. A norma del TULPS - regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, e successive modifiche e della normativa di cui agli articoli 27 e 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, regolante la materia, unica differenza in merito rispetto agli agenti dipendenti della provincia, esercenti le stesse funzioni, e' infatti proprio la necessita' in capo alle guardie volontarie, della licenza di porto d'armi, mentre questa non e' richiesta per detti agenti dipendenti, di polizia provinciale, in quanto dotati di qualifica di agenti di pubblica sicurezza; quanto poi specificatamente alla qualifica di guardia ittica, il regio decreto 1604 del 1931, articoli 30 e 31, prevede espressamente la qualifica di agente di polizia giudiziaria. È intuitivo, come qualsiasi agente di polizia giudiziaria, in special modo agenti impiegati, anche dall'autorita' giudiziaria, per delicate e importanti operazioni inerenti alla difesa dell'ambiente e degli animali, debbano necessariamente potere prestare servizio armato, prescindendo dalle figure per cosi' dire principali, degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri; ne sono l'ovvia conferma, infatti, gli agenti dipendenti delle province esercenti per legge le medesime funzioni delle guardie ittiche venatorie volontarie; un assoluto profilo di pericolo, per il quale la guardia giurata volontaria e' esposta, e' inoltre rappresentato dalle sempre possibili azioni di rappresaglia che potrebbero essere facilmente messe in atto da coloro ai quali siano stati elevati verbali o che siano stati denunciati o in casi limite arrestati in flagranza; vi sono inoltre pronunce a favore della tutela della difesa delle guardie volontarie, del Consiglio di Stato (sez. 1 n. 423/2001 del 26 aprile 2001) e non si riesce a capire con quale autorita' i prefetti continuino a sostenere tesi assolutamente apodittiche, costringendo tali soggetti volontari a continui ricorsi alla giustizia amministrativa, con notevole esborso di spese; il prefetto non puo' trasformarsi in legislatore stabilendo che una guardia, la quale ai sensi di legge, riveste pubbliche funzioni, debba dimostrare la necessita' di svolgere servizio dotato di arma d'ordinanza, ovvero una particolare condizione di pericolo, con la richiesta secondo l'interrogante impropria di dichiarazioni rilasciate, agli agenti, su richiesta dei medesimi, da parte di comandanti della polizia municipale ovvero atti di convenzione ove si evinca la necessita' del porto d'armi; va constatato, inoltre, che nelle date del 2 aprile 2009, 22 febbraio 2010, a Roma, presso la sede del Ministero dell'interno, sono stati convocati i responsabili nazionali dell'A.T.G.V.I - associazione tutela guardie volontarie d'Italia per potere intraprendere delle iniziative di riforma legislativa, a favore delle guardie volontarie, presenti su tutto il territorio nazionale -: se il Ministro dell'interno intenda risolvere definitivamente la questione promuovendo opportune iniziative normative volte a definire la situazione giuridico normativa in riferimento alla vigilanza volontaria, affinche' anche per le guardie ittiche-venatorie e zoofile venga riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, in quanto detto personale di vigilanza e' deputato per legge al controllo dei titoli di porto d'armi dei cittadini che espletano l'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale.(4-08203)
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SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)