INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08026 presentata da MUNDO ANTONIO (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO) in data 19921130
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Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: come gia' fatto presente con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-27047 del 17 luglio 1991, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria ha rinviato a giudizio l'ex direttore compartimentale dell'ente ferrovie dello Stato di Reggio Calabria dottor Antonio Mazzuca e l'ing. Vincenzo Postorino dirigente - capo unita' produzione officine materiale rotabile - entrambi per i reati di cui agli articoli 110 e 323 c.p., perche', in concorso tra loro ed al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Stilo Candeloro Domenico, con danno di Santacaterina Francesco, abusavano del proprio ufficio; il secondo inoltrando, nella qualita' di capo unita' di produzione Officine Materiale Rotabile, proposta di promozione datata 12 giugno 1991, di Stilo Candeloro Domenico a capo tecnico sovrintendente (8/A cat., area quadri); il primo adottando nella qualita' di direttore compartimentale dell'ente ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, il corrispondente provvedimento di nomina - datato 19 giugno 1991 - e cio' nonostante veniva estromesso il Santacaterina, che, per la maggiore anzianita' di servizio e per il possesso dei necessari requisiti professionali che, viceversa, difettavano allo Stilo, era l'unico legittimato ad ottenere la superiore promozione; il Mazzuca, inoltre, e' anche indagato per il reato previsto e punito dall'articolo 328 c.p. perche' nella sua qualita' di direttore compartimentale dell'ente ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, non provvedeva, nel termine di trenta giorni, sulla diffida scritta di Santacaterina Francesco con la quale quest'ultimo, nella qualita' di persona interessata, chiedeva di prendere visione degli atti relativi al procedimento amministrativo che aveva portato alla promozione a capo tecnico sovrintendente (8/A cat., area quadri) di Stilo Candeloro Domenico; nonostante il capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco, fosse in possesso di una maggiore anzianita' e riconosciuta professionalita', e fosse risultato anche idoneo negli accertamenti professionali del 1986 a capo tecnico sovrintendente, mentre il capo tecnico superiore Stilo Candeloro Domenico non vi ha potuto partecipare per carenza di requisiti, tuttavia e' stato danneggiato perche' con atto illegittimo non e' stato nominato nel posto di titolare dell'impianto; il GIP del tribunale di Reggio Calabria, nel decreto di giudizio immediato del 7 aprile 1992, ha rilevato che, fra l'altro "il Santacaterina ha rivolto formale diffida al dottor Mazzuca per avere visione di certi atti ed il Mazzuca non ha assolutamente provveduto in ordine a tale diffida (articolo 328 c.p.); il Mazzuca, su proposta del Postorino ha nominato, Stilo Candeloro capo tecnico sovrintendente (8/A categoria) al posto di Santacaterina, concorrente e dotato dei necessari requisiti professionali, che invece mancavano allo Stilo"; nonostante tale rinvio a giudizio delle autorita' ferroviarie compartimentali di Reggio Calabria preposte al conferimento delle promozioni non e' stato ancora assegnato al capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco il posto di titolare officina manutenzione veicoli di Villa San Giovanni (RC), dopo il dovuto riesame della vertenza in sede amministrativa; per una vertenza analoga, iniziata dal capo stazione sovrintendente Torchia Carmelo, in servizio a Villa San Giovanni (RC), l'ex direttore compartimentale Mazzuca Antonio e' stato anche rinviato a giudizio ai sensi dell'articolo 323 c.p. in data 2 giugno 1992 dal GIP del tribunale di Reggio Calabria e sospeso per due mesi dalle funzioni di direttore compartimentale, "per avere abusato del suo Ufficio disattendendo il provvedimento del Pretore di Villa San Giovanni (RC) del 9 marzo 1992, con il quale veniva ordinato all'ente ferrovie dello Stato di sospendere l'immissione nel posto di capo stazione I Aggiunto di Villa San Giovanni dei dipendenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104 del CCNL"; in data 21 ottobre 1992, il dottor Mazzuca Antonio e' stato ancora una volta rinviato a giudizio dal GIP del tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 347 c.p. per avere, a seguito del provvedimento del GIP del tribunale di Reggio Calabria del 30 marzo 1992, con il quale veniva sospeso per due mesi dalle funzioni di direttore compatimentale dell'ente ferrovie dello Stato, continuato ad esercitare le funzioni medesime; a seguito di tale ultima vertenza, il capo stazione Torchia e' stato assegnato al posto spettantegli dal direttore compartimentale vicario; a tutt'oggi lo stesso provvedimento non e' stato adottato nei confronti del capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco; invece, l'ing. Vincenzo Postorino, a seguito del rinvio a giudizio ha adottato nei confronti del capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco, per ritorsione, il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni "per l'infrazione agli obblighi contrattuali, consistente nell'aver dichiarato violazione contrattuale da parte del signor direttore compartimentale in materia di conferimenti di promozione a quadro", pur essendovi controversia tra lo stesso ed il Santacaterina; il nuovo direttore compartimentale dell'ente ferrovie dello Stato di Reggio Calabria dottor Gianfranco Biava non ha riesaminato gli atti relativi alla vertenza del capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco, attuando il relativo provvedimento di assegnazione del posto di titolare officina manutenzione veicoli di Villa San Giovanni, a cura del capo ufficio organizzazione dottor Mario Tripodi, gia' autore del provvedimento in favore del capo stazione sovrintendente Torchia Carmelo ed ora responsabile di omissione di atti d'ufficio; alla luce di quanto sopra evidenziato esiste una disparita' di trattamento ed una palese persecuzione ai danni del capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco; quanto sopra e' a conoscenza della direzione generale dell'ente ferrovie, che ancora non e' intervenuta nonostante la fondatezza dell'interrogazione del 17 luglio 1991 n. 4-27047 -: se non ritenga di promuovere una verifica ed opportuni accertamenti per ripristinare la correttezza nella gestione del personale e di disporre l'adozione di tutte le determinazioni indispensabili ad impedire la prosecuzione di situazioni illegittime, garantendo al capo tecnico sovrintendente Santacaterina Francesco l'assegnazione del posto di titolare dell'officina manutenzioni veicoli di Villa San Giovanni (RC) con decorrenza 5 aprile 1991. (4-08026)
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