INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07146 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20100511

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_07146_16 an entity of type: aic

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07146 presentata da MAURO PILI martedi' 11 maggio 2010, seduta n.319 PILI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: in data 27 aprile 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla capitaneria di porto di Cagliari un'istanza di concessione demaniale marittima cinquantennale presentata dalla ditta Energia Eolica off-shore della Sardegna, denominata Eos srl per realizzare e mantenere un impianto di generazione eolica off-shore, in uno specchio acqueo ubicato nel golfo di Cagliari; il progetto vede come richiedente: Energia eolica off-shore della Sardegna, Eos srl la cui residenza fiscale risulta essere a Cagliari in via Agrigento n. 1 presso lo studio del dottor Antonio Collu; la durata della concessione e' prevista in anni 50; la societa' risulta essere stata costituita il 17 marzo 2010, presso lo studio Tardiola; la societa' e' registrata alla Camera di commercio come inattiva; risulta essere amministratore della Eos, il signor Andrea Cutrufo residente in viale della liberta' n. 395 - Messina; la societa' e' partecipata al 99 per cento dalla societa' BBC Power srl con sede in Milano via San Pietro dell'Orto 22 entrata in attivita' il 30 settembre 2009; il capitale della Eos srl versato e' di diecimila euro; l'oggetto sociale della societa' Eos srl risulta essere la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di energia sotto tutte le sue forme con l'utilizzo di qualsiasi vettore con particolare riferimento ad impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili; secondo quanto si legge nell'oggetto sociale la societa' potra' contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico o privato, beneficiando in particolare delle agevolazioni previste dalla legislazione vigenti comunitarie, nazionali e regionali; scopo della concessione: realizzare e mantenere un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica off-shore, ai sensi del decreto-legge 31 marzo 1998 n. 112, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e della legge 24 dicembre 2007 n. 244; la superficie oggetto dell'intervento dovrebbe essere tra i 6-8 milioni di metri quadrati di specchio acqueo; il diametro del rotore delle pale utilizzate per questo tipo di impianti dovrebbe essere tra i 90 e 120 metri; - altezza del centro del rotore dal livello medio del mare metri 90; - parte sommersa della torre tra i 16 e 30 metri fondazione di tipo monopalo sino a metri 30 di profondita' sotto il livello medio mare; il progetto rappresenta secondo l'interrogante un vero e proprio nuovo tentativo di «assalto paesaggistico» allo straordinario golfo di Cagliari con gravissimo pregiudizio ambientale, naturalistico dell'intera costa; nello stesso tratto di costa erano stati avanzati progetti che se realizzati rappresenterebbero una vera e propria muraglia eolica lunga 16 chilometri, quasi 30.000 ettari di mare occupati da quasi 300 pale davanti al golfo degli Angeli tra Cagliari e Pula; e' indispensabile ferma quella che all'interrogante appare l'arroganza di chi progetta, sul mare della Sardegna, una devastazione paesaggistico ambientale inaudita; si tratta di progetti che si sovrappongono con aree di mare che vengono rivendicate a suon di cartografie che delimitano spazi da concedere ad illustri sconosciuti; la «sfrontatezza» di questi progetti avanzati proprio quando tutte le istituzioni manifestavano la totale contrarieta' a tale tipo di realizzazioni deve trovare risposte immediate, chiare forti e nette da parte dello stesso Governo nazionale; la materia ambientale paesaggistica nelle regioni a statuto speciale ha specificita' e competenze diversamente articolate rispetto alle regioni ordinarie; nella procedura avviata da questa societa', come per le altre, si configurano, ad avviso dell'interrogante, chiari conflitti di attribuzione tra lo Stato e la regione Sardegna; va interrotta e revocata la procedura relativa alla «subliminale» assegnazione dello specchio acqueo davanti al golfo di Cagliari; l'avvio di una procedura autorizzativa di un impianto eolico off-shore su un bene «pubblico» come il mare, senza disporre di nessuna concessione demaniale, si potrebbe configurare un'automatica concessione delle stesse aree; norme e giurisprudenza obbligano ad una procedura concorsuale in regime di evidenza pubblica per assegnare un'area o un tratto di mare demaniale; lo Stato ad avviso dell'interrogante attraverso l'avvio della procedura da parte del Ministero competente ha di fatto attivato una procedura unilaterale in palese contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e regione sancito dalla Costituzione; l'avvio di procedura a favore della Eos e' lesivo delle competenze regionali concorrenti, costituzionalmente riconosciute, sia delle norme di attuazione dello Statuto autonomo della regione Sardegna; le norme di attuazione dello statuto speciale garantiscono specifiche competenze esercitate attraverso il provvedimento da impugnare. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (recante Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) dispone che «sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (...) ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497»; le norme di attuazione, adottate per la Sardegna attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 56 dello statuto speciale, possono espletare una funzione interpretativa se non addirittura integratrice delle disposizioni statutarie. Esse svolgono, da un lato, il ruolo di norme sulla competenza che definiscono in termini concreti l'autonomia della regione, trattenendo in capo alla sfera statale di gestione le funzioni che siano di interesse generale, e, dall'altro, seppure in casi particolari, un'opera di integrazione e accordo con il principio fondamentale dell'autonomia regionale e con le altre disposizioni statutarie; la regione Sardegna puo', nell'esercizio della potesta' legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo articolo, altresi' «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale» e quindi puo' sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato; la prevalente giurisprudenza afferma che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalita' imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica, cioe' sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volonta' dell'amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene; la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento; l'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa, e che tale principio vada quindi a rafforzare ogni disciplina di settore che gia' preveda - come accade nel caso dell'articolo 37 codice di navigazione - il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l'adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicita' o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l'amministrazione sia a conoscenza; la pubblicita' obbligatoria per i procedimenti concessori e' oggi disciplinata con le disposizioni, normative e regolamentari, del codice della navigazione: tuttavia, si tratta di norme assai vetuste che non garantiscono (per intrinseca natura) la benche' minima possibilita' di aderire all'attuale contesto ordinamentale se non a prezzo di vistose incongruenze; l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, infatti, impone un adeguamento degli standard qualitativi e degli strumenti dell'azione amministrativa a livelli minimi capaci di garantire, primariamente, la concorrenza e la salvaguardia dei meccanismi del libero mercato; la pubblicazione delle domande concessorie soltanto agli albi pretori o delle capitanerie, o in organi di informazione non primari, regionali e nazionali, si palesa assolutamente insufficiente per garantire un livello di pubblicita' adeguato, soprattutto se il valore per il mercato di un determinato bene e' un valore economico assai elevato nonche' un valore funzionale altissimo (dettato, ad esempio, dal fatto che l'essere concessionari di quel bene diventa essenziale e indispensabile per accedere all'esercizio di quella determinata attivita' di impresa e per garantire, pertanto, lo sviluppo di una concorrenza autentica); in Sardegna da tempo e' in atto un'imponente mobilitazione bipartisan con un solo obiettivo, tutelare la Sardegna da chi vorrebbe trasformare il mare sardo in una distesa di improponibili pale eoliche che andrebbero a rafforzare un devastante principio delle grandi industrie inquinanti: «continuo a inquinare tanto ho i crediti verdi delle pale eoliche della Sardegna»; la devastazione ambientale e' palese e l'assenza di regole lascia spazio ad una discrezionalita' concessoria che tradurrebbe ogni atto in vantaggi illegittimi nei confronti dell'uno o dell'altro; la Sardegna non ha tratti di costa disponibili per progetti eolici a mare e qualsiasi contesto sarebbe leso nella sua specificita' e naturale bellezza; la manifesta arroganza di chi, nonostante le dichiarate contrarieta' di tutte le istituzioni locali, insiste su tali progetti fa pensare che questi novelli conquistatori del vento si illudano che la Sardegna oltre la terra del vento sia anche terra di nessun -: se non ritengano i Ministri interrogati di assumere iniziative affinche' siano revocate le procedure avviate perche' ogni autorizzazione sarebbe palesemente contraria a tutte le norme di tutela e salvaguardia di compendi sottoposti a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica; se il Ministro per i beni e le attivita' culturali non intenda intervenire con proprio vincolo sull'intera area, considerata la vicinanza con le vestigia punico fenice e romane di Nora; se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di verificare preliminarmente l'esistenza, gia' rilevata da tutti gli altri soggetti preposti dei presuppostici paesaggistico-ambientali che richiedono gli interventi di competenza; se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga di dover revocare il dispositivo di avvio di procedure autorizzative perche' palesemente discrezionali e in contrasto con la presenza nella stessa area di altri progetti analoghi e sovrapposti; se non ritenga il Governo, di concerto con la regione, escludere il territorio della regione Sardegna, proprio per le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle sue coste, a qualsiasi progetto relativo a impianti eolici off-shore. (4-07146)
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