INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06918 presentata da MISIANI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100427

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06918 presentata da ANTONIO MISIANI martedi' 27 aprile 2010, seduta n.312 MISIANI e LOLLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 10, comma 1-ter del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 (recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile») dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, puo' essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda: (...) b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione»; non si e' a conoscenza se il Governo abbia chiesto l'autorizzazione alla Unione europea e non risulta che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui sopra sia stato mai emanato; l'ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione della ricostruzione dell'Abruzzo chiarisce, al secondo comma dell'articolo 1, che le spese, oggetto del contributo nel caso di ricostruzione diretta da parte del cittadino danneggiato, devono intendersi «comprensive dell'Iva»; sembra quindi di dover concludere che nessuna agevolazione in materia di Iva sia mai stata concessa per i lavori di ricostruzione dei danni causati dal terremoto in Abruzzo; nella dichiarazione Iva 2010, nel quadro VE relativo alle fatture emesse, al rigo VE 35 viene chiesto di indicare l'importo delle «Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati». Allo stesso modo nel quadro VF relativo agli acquisti, al rigo VF 16 si chiede di indicare l'importo degli «Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati». Questi righi sono presenti da anni nei modelli per la dichiarazione Iva a conferma che per i terremoti verificatisi in precedenza questa agevolazione era stata prevista e disciplinata legislativamente; in passato, in effetti, i provvedimenti d'urgenza emanati al fine di fronteggiare le singole emergenze sismiche avevano previste, tra le misure emergenziali, agevolazioni Iva per le opere di ricostruzione, che potevano consistere in esenzioni dall'imposta di specifiche operazioni (si veda quanto previsto per i sismi del Belice, del Friuli e dell'Irpinia), disposte anche sotto forma di rimborso (terremoto di Marche ed Umbria); per il terremoto del Belice il decreto-legge n. 79 del 1968, articoli 55 e 56, dispose l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata (ora Iva) dei corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata; per il terremoto del Friuli l'articolo 40 del decreto-legge n. 648 del 1976, reco' l'esenzione dall'imposta di specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi finalizzate alla ricostruzione (legate alle attivita' di costruzione immobiliare e al sostegno all'attivita' economica), nei territori colpiti dal sisma. Tali agevolazioni continuano a trovare applicazione, anche oltre il termine del 31 dicembre 1994 (indicato, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi ad opere che risultino effettivamente e regolarmente iniziate al 15 dicembre 1994; per il sisma dell'Irpinia il decreto-legge n. 799 del 1980, introdusse una serie di disposizioni agevolative di natura fiscale, tra le quali la esclusione ai fini Iva delle operazioni relative agli acquisti e alle ricostruzioni, anche di fabbricati, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Il termine per fruire del beneficio venne fissato, da ultimo, al 31 dicembre 1994. In proposito, il decreto-legge n. 564 del 1994, (articolo 2-terdecies) preciso' che il regime agevolato trovava applicazione per le operazioni effettuate anche successivamente al 31 dicembre 1994, purche' le relative opere risultassero effettivamente e regolarmente iniziate entro la suddetta data. In materia di Iva, inoltre, era stato riconosciuto il diritto alla detrazione da parte dei soggetti che avevano gia' assolto il versamento dell'imposta ora esclusa nonche' la possibilita' di chiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione anche ai soggetti che non avevano esercitato tale diritto; per il terremoto di Marche ed Umbria il decreto-legge n. 364 del 1997, dispose il rimborso dell'Iva pagata in relazione all'acquisto e all'importazione di beni e servizi utilizzati per la riparazione o la ricostruzione degli edifici e delle opere pubbliche ubicate nei territori danneggiati dal sisma. Per le imprese, il contributo spettava per la quota non detratta in sede di liquidazione Iva; per le persone fisiche, il contributo era cumulabile con la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione. Se gli edifici o le opere pubbliche erano ubicate nelle zone dichiarate a rischio sismico, la misura del rimborso veniva ridotta al 10 per cento dei corrispettivi e non poteva, in ogni caso, essere superiore all'ammontare dell'Iva pagata (articolo 12 della legge n. 449 del 1997). L'arco temporale utile per la fruizione del beneficio e' stato oggetto di numerose modifiche, l'ultima delle quali ha prorogato il termine finale al 31 dicembre 2008 (articolo 2, comma 113, legge n. 244 del 2007); la mancata attuazione per il terremoto in Abruzzo delle agevolazioni sull'Iva previste dal decreto-legge n. 39 del 2009 e disposte in passato per analoghi eventi calamitosi rappresenta una disparita' di trattamento nei confronti dei soggetti interessati dal sisma. In assenza delle agevolazioni, gli interventi eseguiti per la ricostruzione degli edifici interessati dal terremoto sono soggetti ad Iva, cosi' come iniziative quali le donazioni raccolte dalle ONLUS per finanziare la ricostruzione -: se il Governo abbia richiesto alla Unione europea l'autorizzazione necessaria per disporre le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 39 del 2009; se e in quali tempi intenda emanare il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di rendere operative le suddette agevolazioni. (4-06918)
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