INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06872 presentata da BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20100421
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06872 presentata da ANTONIO BORGHESI mercoledi' 21 aprile 2010, seduta n.310 BORGHESI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il Comune di Povegliano Veronese con deliberazione della Giunta n. 47 del 16 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, decise di impegnarsi a realizzare l'intervento di ampliamento della scuola elementare comunale «Anna Frank», al fine di promuovere e sostenere l'attivita' educativo-assistenziale della scuola, atta a realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino ai dieci anni; con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento della scuola elementare per un importo di euro 1.500.000,00 di cui euro 1.210.000.00 per lavori a base d'asta ed euro 290.000,00 per somme a disposizione; con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 103 del 7 marzo 2008, esecutiva ai sensi di legge, vennero affidati definitivamente i lavori di ampliamento della scuola elementare alla ditta «Case Prezione Srl», con sede in Teverola (CE) - via Napoli n. 1, la quale offri' di eseguire i lavori per un importo di euro 1.078.433,65, oltre all'IVA di cui euro 29.630,00 per oneri di sicurezza ed euro 1.48.803,65 per lavori, somma quest'ultima derivante dall'applicazione del ribasso del 13,851 per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara; la consegna dei lavori e' avvenuta ai limiti dell'articolo 130, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, il giorno 20 maggio 2008, senza riserva alcuna; in data 18 novembre 2008, il collaudatore statico incaricato ingegnere Bruno Fasoli, con nota protocollo n. 0010270, comunicava al responsabile unico del procedimento la necessita' di effettuare ulteriori prove sui materiali posti in opera, ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in quanto i risultati delle prove di compressione sui cubi di calcestruzzo, i cui esiti sono desumibili dai certificati rilasciati dalla societa' Veneta Engineering Srl di Verona, e le indagini diagnostiche dal medesimo effettuate mediante sclerometro (finalizzate alla valutazione della qualita' dei materiali posti in opera) fornivano risultati contrastanti; con processo verbale di sospensione, reso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto ministeriale n. 145/200, in data 5 gennaio 2009, il direttore lavori - architetto Giovanni Cenna ordinava la sospensione dei lavori, dando atto che tale sospensione temporanea non andava calcolata nel tempo fissato dal contratto d'appalto n. 2359/AP; la societa' incaricata 4 Emme Service Spa trasmetteva quindi al comune la relazione delle verifiche effettuate relative alle prove di carico su solaio e indagini sperimentali su strutture interne. In data 30 dicembre 2008, il collaudatore ingegnere Fasoli ed il direttore di lavori architetto Cenna, trasmettevano a quest'ultimo, ciascuno per quanto di competenza, i commenti ai risultati delle prove poste in opera dalla societa' «4 Emme Service Spa» concludendo, in sintesi che, alla luce di quanto emerso, «non si esclude che anche i rimanenti getti (ovvero quelli delle fondazioni, delle travi, dei solai, eccetera) siano di scarsa qualita' e quindi in un prossimo futuro si debba ricorrere ad una campagna d'indagine estesa a tutti gli elementi costituenti la struttura...»; con nota acquisita agli atti del comune in data 7 gennaio 2009, al protocollo n. 0000073 dell'impresa appaltatrice - Case Preziose Srl comunicava «la disponibilita' ad eseguire a cura di nostri tecnici strutturisti, appropriato progetto di adeguamento strutturale nonche' tutte le opere necessarie per l'adeguamento strutturale dell'edificio»; tuttavia, all'esito di ulteriori indagini con carotaggi effettuati dalla medesima «4 Emme Service Spa», incaricata questa volta dalla ditta appaltatrice, anche su fondazioni e solai, i risultati erano concordanti nella non corrispondenza della qualita' del calcestruzzo posto in opera rispetto a quella prescritta in progetto e, conseguentemente, come dichiarato dal collaudatore, la struttura non risultava collaudabile; con nota datata 7 febbraio 2009, acquisita agli atti del comune in data 11 febbraio 2009, al protocollo n. 0001303, il collaudatore statico - ingegnere Bruno Fasoli - comunicava infatti «la non corrispondenza della qualita' del calcestruzzo posto in opera rispetto a quella prescritta in progetto e, conseguentemente, dichiarava che la struttura allo stato attuale delle cose non risulta collaudabile»; con nota datata 11 febbraio 2009, acquisita agli atti del comune in pari data al protocollo n. 0001302 il direttore lavori - architetto Giovanni Cenna - nel commentare i risultati delle ulteriori prove effettuate dalla societa' «4 Emme Service Spa» sosteneva che l'unica soluzione da ritenere valida e' quella della demolizione e conseguente ricostruzione dell'opera; con nota datata 16 febbraio 2009, acquisita agli atti del comune in pari data, al protocollo n. 0001452 il direttore lavori trasmetteva all'impresa appaltatrice contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni; l'impresa appaltatrice depositava quindi avanti il tribunale di Verona ricorso per accertamento tecnico preventivo datato 9 marzo 2009, notificato all'amministrazione comunale in data 20 marzo 2009, al protocollo n. 0002537, chiedendo di fissare l'udienza di comparizione incaricando all'uopo un ente e/o struttura pubblica autorizzata dal Ministero delle infrastrutture affinche' la stessa: a) effettui prove di carico su solaio e indagini sperimentali sulle strutture interne alla scuola elementare «Anna Frank» di Povegliano Veronese; b) effettui indagini sperimentali e prove ultrasoniche sulla medesima struttura alla stregua di quelle effettuate dalla societa' «4 Emme Service Spa»; c) valuti e descriva, indicandoli, gli interventi da eseguire per la eliminazione di vizi e dei difetti di cui al presente ricorso, nonche' i costi relativi per dette eliminazioni; a seguito della relazione tecnica redatta dal professor ingegnere Roberto Felicetti - Responsabile tecnico del dipartimento di ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, in data 30 luglio 2009, che peraltro non ha ancora valenza di ufficialita', l'amministrazione comunale ha acquisito, inoltre, la consulenza tecnica di parte redatta dal consulente tecnico di parte ingegnere Maurizio Cossato in data 14 settembre 2009, di commento a quella del responsabile tecnico, nella quale si afferma, fra l'altro, che: a) i risultati delle prove sui cubi non sono attendibili; b) il risultato che emerge dalle prove su carote rende non accettabile il calcestruzzo sia per le fondazioni (anche per vincolo normativo) che per le strutture in elevazione, e la struttura non puo' certo essere dequalificata; c) i rimedi necessari per eliminare i vizi e per riportare le opere alle caratteristiche di progetto, comportano la demolizione delle opere strutturali inadeguate a partite dalle fondazioni; va preso atto, altresi', del commento, in atti, redatto in data 12 ottobre 2009, dal collaudatore statico - ingegnere Bruno Fasoli, dei risultati delle prove sui materiali posti in opera, eseguite dal Dipartimento di Ingegneria strutturale del Politecnico di Milano, dove viene affermato che: «il calcestruzzo posto in opera non risulta conforme a quanto prescritto in progetto e, conseguentemente, che la struttura, allo stato attuale delle cose, non risulta collaudabile»; «la mancata rispondenza ai requisiti di progetto del calcestruzzo delle strutture in elevazione puo' essere superato attraverso un intervento d'adeguamento (non prima, comunque, di aver determinato con precisione la resistenza caratteristica dei vari elementi strutturali, l'invasivita' e l'economicita' dello stesso), la scarsa qualita' meccanica delle fondazioni non puo' essere in alcun modo recuperata, trattandosi di materiale con caratteristiche inferiori ai minimi di norma»; questa amministrazione dovra', pertanto, necessariamente approvare un progetto definitivo esecutivo redatto da soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e sue modificazioni, che determini l'ammontare della spesa da sostenere per la demolizione del fabbricato inadeguato, in quanto questo Servizio non e' al momento in grado di espletare tale incarico per la riconosciuta carenza in organico di personale tecnico adeguato in grado di poter svolgere tale compito; le vicende recenti legate ad eventi catastrofici come i terremoti che hanno interessato i nostri Paesi in questi anni hanno dimostrato la gravita' dei comportamenti di molte imprese nella costruzione di edifici pubblici ed in particolare nell'edilizia scolastica -: se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati; se non ritenga opportuno intervenire, anche in via normativa, per escludere cautelativamente dalla partecipazione a gare d'appalto le imprese per le quali perizie giurate di soggetti o enti accreditati documentino gravi irregolarita' nell'esecuzione degli appalti o nella mancata corrispondenza ai capitolati d'appalto. (4-06872)
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BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI)