INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06370 presentata da ZAMPIERI AMEDEO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19921015

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Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge n. 217 del 28 febbraio successivo (vedasi tabella B-bis allegata a detta legge) l'organico dei Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri, apice della carriera, e' stato aumentato da 8 a 10 unita' (ed il numero massimo consentito da 9 a 11) ma solo a decorrere dal 1^ gennaio 1993; tale provvedimento affrettato, perche' adottato a chiusura della trascorsa legislatura, agli interroganti appare inspiegabile e non giustificato: infatti; a) tutti gli altri aumenti organici, nei diversi gradi, incluso i Generali di Brigata, decorrono dal 1^ gennaio 1992; b) due nuove Divisioni dell'Arma, per cui mancava ovviamente la copertura organica, sono state costituite, in aumento rispetto alle tre preesistenti, sotto la data del 7 giugno 1991 quella di Messina (4^) e del 12 luglio 1991 quella di Padova (5^); per effetto di tale disposizione risulta che due Generali di Divisione dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo, dovrebbero essere collocati in aspettativa per riduzione di Quadri (ex articolo 7 della legge 10 febbraio 1973, n. 804) a decorrere dal 31 dicembre 1992 con oltre due anni di anticipo rispetto al limite di eta' previsto (64 anni); con un solo giorno di anticipo la citata legge consente cosi' di disperdere un patrimonio di consolidata esperienza e maturata professionalita' -: quali iniziative urgenti anche di carattere legislativo intenda porre allo studio al fine di evitare tale esiziale previsione, con particolare riferimento: a) alla possibilita' di non considerare nell'attuale numero chiuso, gli Ufficiali Generali che - come il Direttore della DIA - ricoprono un incarico non esclusivo all'interno dell'Arma (ovvero di considerarli fuori ruolo con decreto ministeriale); b) all'eventualita' di promuovere un aumento piu' consistente del numero massimo degli ufficiali Generali dell'Arma, si' da consentire - rispetto ai posti di impiego - adeguato margine per far fronte ad esigenze internazionali e/o interforze (e quanto meno ragguagliati alla situazione di partenza, ed a quella prevista per le altre Armi dell'Esercito, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974); si consideri attentamente che l'attuale esiguo margine di una unita' penalizza solo l'Arma dei Carabinieri; c) all'eventualita' di collocare in soprannumero, in analogia a quanto gia' avviene per gli Ufficiali delle forze armate trasferiti a ricoprire incarichi internazionali e/o interforze, gli ufficiali dei carabinieri chiamati, ormai con insolita frequenza, ad assolvere a nuove funzioni non originariamente ed esclusivamente previste per l'Arma Benemerita. (4-06370)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
SCOTTI VINCENZO (DEMOCRATICO CRISTIANO) 
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ZAMPIERI AMEDEO (DEMOCRATICO CRISTIANO) 

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