INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05774 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961202
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05774_13 an entity of type: aic
Ai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la situazione generale della legalita' nella citta' di Roma ha raggiunto gravi livelli di degrado, tali da porre a repentaglio lo sviluppo delle attivita' produttive; vi sono molte societa' che operano da numerosissimi anni nel settore della pubblicita' e delle pubbliche affissioni e sono in possesso di moltissime autorizzazioni e/o concessioni relative ad impianti pubblicitari, ottenute nel corso di lunghissimi anni, posti sul territorio del comune di Roma; dette societa' hanno sempre operato nel rispetto della legalita', evitando di ricorrere all'installazione e/o la gestione di impianti abusivi, ed inoltre hanno pagato nel corso degli anni, somme a vario titolo dovute per imposte di pubblicita', canoni di concessione e di recente per la Tosap, ammontanti a svariati miliardi; nei primi mesi del 1995, attesi i gravi, reiterati ed illegittimi comportamenti da parte del comune di Roma ed in primis dell'assessorato competente, decidevano di dare vita per meglio tutelare gli interessi della categoria all'associazione Irpa (Imprese romane pubblicitarie associate), che raccoglieva immediatamente intorno a se' la gran pare delle societa' e delle ditte operanti prevalentemente nella citta' di Roma, al punto di essere diventata oggi la piu' consistente associazione italiana nel settore della pubblicita' esterna; dopo alcuni anni di grave degrado del settore della pubblicita' e affissioni, subito dopo la propria nomina, l'assessore alle attivita' produttive prometteva il riordino immediato di tale settore; il lungo lavoro per l'approvazione del nuovo regolamento non era frutto di una autonoma iniziativa dell'assessore, ma esclusivamente conseguenza di un obbligo imposto dal decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 che imponeva proprio ai comuni di approvare i nuovi regolamenti, obbligatori per legge, entro e non oltre il 30 giugno 1994; l'approvazione di tale regolamento da parte del comune di Roma non avveniva nei tempi previsti dalla legge, in quanto l'assessorato, nel corso del 1994, predisponeva numerose bozze di regolamento, guarda caso ogni volta sempre peggiorative per gli interessi della stragrande maggioranza delle aziende romane, al punto che le due associazioni Assape ed Ope contestavano decisamente le modalita' di conduzione relative alla predisposizione del nuovo regolamento, senza ottenere risultati sostanziali; nel corso del 1994, l'assessore Minelli proponeva e faceva approvare in consiglio comunale una delibera, precisamente la n. 41 del 31 marzo 1994, avente per oggetto la repressione dell'abusivismo pubblicitario, attraverso la copertura con manifesti neri della pubblicita' abusiva, sanzione prevista nella legge n. 507, ma che poteva essere adottata solo ed esclusivamente dopo l'approvazione del regolamento; il comitato regionale di controllo, nella seduta del 26 maggio 1994, annullava la delibera sopra indicata, stante l'evidente illegittimita' della stessa; nonostante l'annullamento, su ordine dell'assessorato Minelli, la Polizia municipale continuava nella copertura di tali manifesti; non contento di cio', il comune di Roma su richiesta dell'assessore ricorreva al Tar per far sospendere e poi annullare l'atto del Coreco, che aveva annullato la delibera del consiglio comunale. Il Tar prima, in data 28 luglio 1994, il Consiglio di Stato poi, rigettavano la richiesta di sospensiva, ed infine il Tar del Lazio, II sezione, in data 21 dicembre 1994, rigettava definitivamente nel merito il ricorso proposto dal comune di Roma; la situazione sopra esposta e' naturalmente gravissima, ma la circostanza assai piu' grave, e che ad avviso dell'interrogante ha sicuramente risvolti penali configurabili come abuso d'ufficio, e' che nel corso di tutto il 1994, nonostante la delibera fosse stata annullata dal Coreco, il comune di Roma, per precisa volonta' dell'assessore Minelli e nonostante che cio' non fosse possibile neppure per l'Avvocatura del comune di Roma, proseguiva nella copertura della pubblicita' abusiva; tale situazione e' grave non perche' non si dovesse perseguire la pubblicita' abusiva, ma perche' il comune avrebbe dovuto porre in essere gli strumenti che aveva a sua disposizione, in primis la rimozione degli impianti abusivi, cosa che naturalmente invece non veniva fatta; con la scusa di coprire la pubblicita' abusiva, molte volte venivano coperti cartelli assolutamente regolari, e non quelli realmente abusivi per i quali vi erano ordinanze sindacali di rimozione, giacenti da anni nei cassetti del servizio affissioni e che continuavano a giacere in tali cassetti; in data 19 dicembre 1994 il consiglio comunale di Roma approvava la deliberazione n. 289, avente per oggetto "regolamento comunale recante le norme di recepimento e di completamento al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per la revisione e per l'armonizzazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni"; detta delibera che costituiva sostanzialmente il nuovo regolamento afferente la pubblicita' ed affissioni, imposto dal decreto legislativo n. 503/1993 dettava i principi generali a cui ci si sarebbe dovuti attenere per il riordino del settore delle affissioni e pubblicita'; tale riordino traeva origine non solo dagli obblighi imposti dalla legge, ma da una necessita' particolarmente sentita all'interno del comune di Roma, imperversando il piu' sfrenato abusivismo, il piu' totale disprezzo per il rispetto delle normative vigenti, le forme di concorrenza piu' sleali, il tutto con il risultato di mettere in grave crisi tutte le aziende che avevano operato nella correttezza e nel rispetto delle regole; a fronte di tale situazione il comune di Roma, dopo aver approvato il regolamento Aapp lasciava trascorrere moltissimi mesi nella piu' totale inerzia, favorendo il proliferare di altre gravi situazioni di abusivismo; in tale regolamento veniva prevista l'istituzione di un'apposita commissione, che avrebbe dovuto predisporre il piano generale degli impianti; nel frattempo la giunta comunale, su proposta dell'assessore Minelli, determinava di indire il pubblico incanto per l'appalto della materiale affissione dei manifesti, cui per legge e' tenuto il comune sugli impianti di proprieta' dell'amministrazione, con la delibera n. 1354 del 15 maggio 1995, recante titolo: "Indizione di gara di asta pubblica per appalto del materiale per affissione dei manifesti a cui e' tenuto il comune. Applicazione della direttiva 92/50/Cee del 18 giugno 1992. Procedura aperta. Aggiudicazione al prezzo piu' basso. Impegno di spesa di lire 6.708.268.000 (Iva compresa). Periodo 1^ agosto 1995-31 dicembre 1998"; tale delibera doveva avere una precisa funzione secondo l'assessore, e cioe' quella di rendere efficiente un settore del servizio affissioni, precisamente quello delle affissioni pubbliche, che obiettivamente non funzionava nel migliore dei modi; a tal fine, la deliberazione n. 1354 prevedeva una tale serie di requisiti per poter partecipare alla gara, tali che solo una grossa azienda od un gruppo di aziende consorziale avrebbero potuto effettivamente partecipare alla gara e quindi aggiudicare l'appalto; basti pensare che uno dei requisiti richiesti doveva essere relativo al fatto che le ditte partecipanti avrebbero dovuto avere almeno cento dipendenti iscritti nel libro matricola; del tutto inaspettatamente, tale appalto, veniva vinto da due societa', e precisamente la Ati Picture srl e la Pubbli Fantasy snc, che tutto avevano meno che le caratteristiche di cui alle delibere della giunta comunale che avevano previsto la gara d'appalto (la n. 1354 e la n. 1418); con una delibera di giunta dell'8 marzo 1996, e precisamente la n. 778, sempre proposta dall'assessore Minelli, e' stata ulteriormente affidata, sempre alle due societa' sopra menzionate, la materiale affissione dei fogli per le consultazioni elettorali a seguito delle quali e' stata erogata l'ulteriore somma di lire 244.277.250; nel corso del 1995, nulla avveniva da parte del comune in ordine all'istituzione della famosa commissione, che secondo il regolamento avrebbe dovuto predisporre il piano generale per l'impiantistica pubblicitaria; solo alla fine del mese di settembre 1995 e nel successivo mese di ottobre i responsabili dell'amministrazione comunale presentavano all'esame del consiglio il piano generale; tale proposta di delibera era stata predisposta senza minimamente consultare le associazioni degli operatori pubblicitari piu' rappresentative, operanti nel comune di Roma; le associazioni interpellate avevano immediatamente evidenziato alcuni aspetti della proposta assolutamente negativi per gli operatori ed illegittimi in quanto violativi non solo di norme che erano state approvate da pochi mesi, ma anche dei piu' elementari diritti sanciti dalla Costituzione; nella seduta del 6 novembre 1995 la delibera veniva approvata con n. 254, recante il titolo "Primo piano generale dell'impiantistica pubblicitaria. Inquadramento e salvaguardia per l'assetto ordinato e transitorio dell'arredo pubblicitario. Prima attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 36, comma B, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. Norme sui requisiti e sul procedimento per l'auto denuncia degli impianti abusivi. Riattivazione dell'iter amministrativo per le autorizzazioni su suolo privato e su spazi privati"; nel corso della seduta del consiglio comunale uno dei punti piu' accesi di discussione, veniva determinato dal fatto che nella proposta di delibera portata all'esame del consiglio comunale mancava completamente l'allegato A3, documento di fondamentale importanza, perche' inerente la cartografia della citta' con la relativa suddivisione in zone; non solo, ma forse per la prima volta nella storia del nostro Paese, si pretendeva che un organo deliberante votasse ed approvasse un atto non esistente ed il cui esame non era stato comunque reso possibile a nessuno dei consiglieri; tale circostanza determinava un autentico scontro ed un acceso dibattito all'interno del consiglio comunale di Roma; un altro enorme contrasto era quello relativo al fatto che il piano particolareggiato non era stato redatto dall'apposita commissione che, secondo il regolamento Aapp, doveva essere all'uopo istituita; tale commissione si riteneva di fondamentale importanza proprio per assicurare a tutta l'operazione la massima trasparenza, e cio' per evitare gli incresciosi fatti verificatisi in passato nel settore delle affissioni e della pubblicita', su cui pendono tuttora ben due inchieste della magistratura penale; ebbene, con la seguente aberrante motivazione, "che per la massima tempestivita' nel procedimento di formazione del piano generale si reputa pertanto necessario derogare a quanto previsto dall'articolo 112, 2^ e 3^ comma ed a parte del punto A del 4^ comma del nuovo regolamento il quale affida l'attivita' progettuale ad una commissione proponente", l'assessore Minelli svuotava completamente di ogni significato un punto cosi' importante e garantista del regolamento, che solo undici mesi prima era stato approvato; l'istituzione di tale commissione poteva dare in qualche modo fastidio, per cui si era deciso di cancellarla, nonostante che il regolamento la prevedesse espressamente; successivamente tale deliberazione veniva pubblicata all'albo pretorio dal 10 novembre 1995 al 24 novembre 1995, ed in data 10 novembre 1995 inviata al Coreco; il Coreco, in data 7 dicembre 1995 annullava parzialmente la delibera, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, limitatamente alla lettera G) dell'articolo 2 del Titolo II dell'allegato C al piano generale dell'impiantistica pubblicitaria; nonostante i contrasti per l'approvazione della delibera a tutt'oggi nulla e' stato ancora fatto per la stesura e l'approvazione del piano generale impianti dell'impiantistica pubblicitaria; in una situazione che avrebbe dovuto gia' essere definita da tempo e che avrebbe dovuto essere il primo punto di partenza per il riordino del settore della pubblicita' esterna, del tutto inaspettatamente la giunta comunale ha approvato la deliberazione n. 4052, recante titolo "Licitazione privata per l'appalto del servizio integrato relativo alla messa in opera comprensivo del disegno, fornitura, installazione e manutenzione per un massimo di 20 anni: a) n. 230 contenitori per la raccolta differenziata multimateriale, b) n. 160 contenitori per la raccolta differenziata della carta, c) n. 70 pannelli elettronici di informazione, e) n. 700 pensiline alla fermate dei mezzi di trasporti pubblico, f) n. 400 supporti informativi e quadri planimetrici, g) mq 10.000 di spazi per affissioni per la libera espressione da destinare alle esigenze comunicative di associazioni e organizzazioni non aventi fini di lucro. Finanziamento con capitali privati, legato allo sfruttamento pubblicitario degli spazi concessi"; con detta delibera, mascherandola sotto il nome di arredo urbano, viene rilasciata una "mega concessione" in materia di pubblicita' esterna, per un complessivo ammontare di trentacinquemila mq. di pubblicita', che l'assegnatario dell'appalto potra' vendere a suo piacimento; tale fatto appare di una gravita' inaudita, atteso che ai sensi del decreto legislativo n. 597/1993 nonche' dalla deliberazione del consiglio comunale n. 289/1994 e n. 254/1995, il primo atto che si doveva compiere in materia di pubblicita' esterna, era quello relativo al piano generale per l'impiantistica pubblicitaria; ancora una volta l'amministrazione tenta di far passare una delibera che non poteva essere assolutamente approvata in assenza del piano generale e conseguentemente dei piani particolareggiati, in quanto solo dopo aver predisposto detto piano si potra' procedere, qualora vi sia la possibilita' alla concessione dei nuovi spazi pubblicitari; che si tratti di una deliberazione volta a rilasciare spazi pubblicitari e' fuori di dubbio; infatti esaminando l'articolo 2 del capitolato speciale testualmente si legge "il corrispettivo del servizio oggetto dell'appalto e' costituito dallo sfruttamento pubblicitario della superficie esterna dei manufatti oggetto del presente bando, eventualmente integrata da ulteriori impianti pubblicitari da specificare in sede di offerta. La quantita' massima di spazio pubblicitario a base d'asta e' di 25.000 mq."; a riguardo si deve evidenziare le nefaste conseguenze relative all'attuazione dell'appalto, infatti, non solo gli impianti regolari di numerose societa' del settore hanno subito, nel corso degli anni, una concorrenza sleale da parte di alcuni operatori abusivi, ma soprattutto hanno visto scemare enormemente il loro gia' scarso valore commerciale, conseguenza di una proliferazione di impianti pubblicitari; sarebbe opportuno, corretto, ma soprattutto conforme alle legge riordinare il settore attraverso l'approvazione dei piani, e verificando successivamente se e' il caso rilasciare nuove concessioni; tuttavia, alla luce delle evidenti illegittimita', il Tar del Lazio II sezione, in data 8 maggio 1996, in accoglimento del ricorso avanzato dalle aziende pubblicitarie sospendeva la delibera 4052 che aveva approvato la gara d'appalto -: come intendano far fronte all'inerzia ed inefficienza delle autorita' locali riguardo ai problemi sopra esposti; se non ritengano che gli organi preposti all'amministrazione del comune abbiano, con la loro palese inerzia, violato ripetutamente precisi obblighi di legge; in caso positivo, quali conseguenti misure intenda adottare in proposito; se queste nuove procedure attuate dal comune di Roma siano conformi alla vigente normativa in vigore e alle relative direttive ministeriali. (4-05774)
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19961202-19970520
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STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)