INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05554 presentata da CANGEMI LUCA ANTONIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19961126
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_05554_13 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: la vicenda dello schema acquedottistico dell'Ancipa e' una delle piu' pesanti eredita' di un sistema di potere che ha prodotto in Sicilia enormi devastazioni dal punto di vista civile, democratico, ambientale ed economico; gli interessi a cui questo sistema di potere faceva riferimento non sono certo scomparsi nella realta' siciliana, ma anzi mantengono un peso condizionante e tendono a riproporsi in forme nuove, ma non per questo meno intollerabili; il comitato regionale della Legambiente, con un suo documento del 6 novembre 1996 ha denunciato l'intenzione dell'Ente acquedotti siciliani e della Regione siciliana di completare le opere dello schema acquedottistico dell'Ancipa ricadenti all'interno del Parco regionale dei Nebrodi; il progetto dello schema acquedottistico Ancipa prevedeva la costruzione di un canale di gronda (in due lotti), lungo decine di chilometri, collegato ad un sistema di traverse poste su tutti i torrenti che originano il fiume Simeto (il piu' grande fiume della Sicilia) per prelevarne le acque e riversarle nell'invaso di Ancipa (realizzato nel 1952); le opere di captazione ed il canale di gronda previsti nel primo e secondo lotto sono stati realizzati negli anni dal 1988 al 1990 in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche, pur ricadendo all'interno di aree vincolate sia ai sensi della legge 431 del 1985 (in quanto interessate dalla fascia di 150 metri dai torrenti e/o in quanto territori coperti da boschi e foreste) sia ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 del 1988 (vincolo di salvaguardia a tutela dell'istituendo Parco di Nebrodi); le opere del secondo lotto sono state finanziate ed appaltate pur in presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione e della magistratura costituenti impedimento all'esecuzione dei lavori (sospensione dei lavori, sequestro dei cantieri, eccetera); la realizzazione di tali opere ha comportato ingenti danni ambientali e paesaggistici: distruzione di aree boscate, sconvolgimento di un esteso tratto del torrente Martello per la realizzazione di una traversa e di una enorme pista dentro l'alveo, modifiche dell'assetto dei luoghi attraverso consistenti sbancamenti, la realizzazione di una condotta in gran parte su piloni visibile a decine di chilometri di distanza; la costruzione delle opere in violazione della legge n. 431 del 1985 ha portato alla condanna dei responsabili del raggruppamento di imprese da parte dell'autorita' giudiziaria, con sentenza passata in giudicato (pretore Bronte, 21 novembre 1991; Corte di appello di Catania, 6 marzo 1993 n. 958; Cassazione, 21 dicembre 1993 n. 2672). Con la sentenza di condanna sono stati disposti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere costruite nell'alveo del torrente Martello (traversa e pista di accesso) ed e' stata demandata all'autorita' amministrativa la demolizione delle opere ricadenti nei territori ricoperti da boschi (canale di gronda); il prossimo 3 dicembre 1996 iniziera' dinanzi al tribunale di Palermo il processo nei confronti di politici, imprenditori e funzionari (Gunnella, Citaristi, Lodigiani, Rendo, Arico' - ex presidente dell'Ente acquedotti siciliani, Carmelo Conti - ex presidente dell'EAS ed ex presidente della Corte di appello di Palermo -, eccetera) per reati che vanno, a seconda dei casi, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, al falso, eccetera. Tale procedimento costituisce l'inevitabile e conseguente sviluppo delle sentenze di condanna alla demolizione delle opere gia' emesse per i reati di natura ambientale. Parti offese sono, tra gli altri, l'Ente acquedotti siciliani, il Ministero per il bilancio, la Regione siciliana; nell'aprile del 1989 l'assessore regionale al territorio e ambiente ha disposto la sospensione delle opere realizzate in assenza delle dovute autorizzazioni. Il 4 ottobre 1993 il medesimo assessorato ha negato definitivamente il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 1988 sia per il primo che per il secondo lotto dello schema acquedottistico Ancipa; nettissime sono state anche le conclusioni a cui e' giunta, circa la gravita' dei fatti connessi alla vicenda Ancipa, la commissione parlamentare d'indagine istituita all'interno dell'Assemblea regionale siciliana; l'Ente acquedotti siciliani e la Regione siciliana intendono avvalersi, per riaprire incredibilmente il capitolo Ancipa, dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 2428 del 3 aprile 1996, che ha integrato l'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995; essa prevede, senza alcuna motivazione, che "per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali ... per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa ... si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995", il quale prevede il silenzio assenso nel breve termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, a parere dell'interrogante, e' senza dubbio un provvedimento illegittimo in quanto, in contrasto con l'articolo 5 comma 2 della legge n. 225 del 1992, deroga princi'pi generali dell'ordinamento giuridico posti a tutela del paesaggio e dell'ambiente dall'articolo 9 della Costituzione e dagli articoli 14, comma 4, e 17, comma 2, della legge 241 del 1990 (articolo 29 della legge n. 241 del 1990, che qualifica tali norme come princi'pi generali dell'ordinamento); tale provvedimento appare altresi' illegittimo per i seguenti motivi: a) non viene motivata la sottoposizione di quest'opera alle procedure d'urgenza, in contrasto con l'articolo 5, comma 5, della legge n. 225 del 1992; b) e' contraddittorio in quanto non tiene conto che nei considerata della precedente ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 si sottolineava che "gli interventi gia' in corso relativi alla realizzazione della diga di Blufi e al sistema acquedottistico Ancipa, terzo lotto, (...) contribuiscono a risolvere in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico per la citta' di Caltanissetta e per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento". Cioe' gia' nel 1995 era stato escluso che le opere del primo e del secondo lotto (successivamente inserite nell'ordinanza 2428 del 3 aprile 1996) potessero contribuire a risolvere l'emergenza idrica; l'irrazionalita' della proposta di completare il primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa e' ancora piu' evidente ove si osservi che l'obiettivo di incrementare la dotazione di acqua ad uso potabile dei ventiquattro comuni della Sicilia centro-orientale, utilizzando complessivamente ventitre Mmc/anno, si sarebbe potuto e si puo' tuttora conseguire, senza alcuna spesa, con le acque gia' invasate nel lago di Ancipa; l'invaso di Ancipa regola intorno a sessanta Mmc/anno. La maggior parte delle acque invasate e' utilizzata esclusivamente a fini idroelettrici (circa quaranta Mmc/anno); un'altra parte considerevole (circa quattordici Mmc/anno), anch'essa turbinata a fini idroelettrici, viene successivamente destinata a fini irrigui; solo una ridotta parte (sette Mmc/anno) e' attualmente destinata ad uso potabile; sarebbe sufficiente utilizzare meno di un terzo (sedici Mmc su oltre cinquanta Mmc complessivi) delle acque destinate ad usi idroelettrici per ottenere l'incremento voluto e fini idropotabili, senza incidere minimamente sulla quota irrigua; l'Ente acquedotti siciliani, il presidente della Regione siciliana, gli assessori regionali al territorio e ambiente e ai beni culturali ed ambientali e un funzionario delegato dal Ministro dei lavori pubblici dimissionario, l'ingegner Consiglio, hanno firmato il 31 ottobre 1996 un protocollo di intesa programmatica nel senso che "resta confermata la captazione mediante traversa delle fluenze invernali del torrente Martello; il progetto affidato dall'Eas dovra' prevedere la piu' alta compatibilita' ambientale dei canali adduttori e della traversa" e si impegnano a riprendere i lavori "nell'ambito della convenzione di trasferimento a suo tempo stipulata con l'Agensud", cioe' con le stesse imprese, Cogei e Lodigiani, gia' condannate; il suddetto protocollo appare illegittimo in quanto, tra l'altro: a) solleva le imprese dall'onere del ripristino dello stato dei luoghi, per le quali sono state condannate con sentenza passata in giudicato, e consente alle stesse ulteriori ingiustificati profitti, violando il principio del carattere personale e dell'intrasmissibilita' della pena; b) impegna la regione a consentire il completamento dei lavori del primo lotto, pur ricadendo l'opera in territori coperti da boschi e foreste, in violazione dell'articolo 1, commi 1, lettera g), 4 e 8 della legge n. 431 del 1985, e dell'articolo 15 della legge regionale n. 78 del 1976, e pur ricadendo all'interno del parco dei Nebrodi, in violazione dell'articolo 17, lettera b), della legge regionale n. 98 del 1981 e degli articoli 3, 7 e 19 del regolamento del Parco; c) non e' stata firmata dai funzionari regionali competenti e responsabili sul piano amministrativo, in violazione del principio generale di responsabilita' amministrativa desumibile dagli articoli 4 ss. e 14 ss. della legge n. 241 del 1990, ed espressamente previsto dagli articoli 15 ss. legge regionale n. 10 del 1991; d) ha come presupposto uno studio di fattibilita' inattendibile, in quanto realizzato da due professionisti, uno dei quali, il professor Indelicato, e' in una situazione di grave incompatibilita', in quanto ha avuto in passato incarichi professionali proprio sulle opere dell'Ancipa dalle imprese condannate dalla magistratura e favorite dalle iniziative volte a consentire la ripresa dei lavori, mentre l'altro, il professor Misiti, ricopre attualmente la carica del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cioe' dell'organo deputato ad approvare il progetto dell'Ancipa -: se non intendano immediatamente intervenire per impedire che si realizzi un progetto totalmente inaccettabile dal punto di vista del rispetto della legalita', da quello della salvaguardia ambientale e da quello della corretta amministrazione del pubblico denaro; se, in particolare, non intendano annullare il protocollo d'intesa con la regione siciliana e l'Eas, in quanto palesemente illegittimo e volto a procurare alle imprese ingiustificati vantaggi, e trasmettere gli atti all'autorita' giudiziaria competente; se non si intenda valutare l'opportunita' che della questione dell'emergenza idrica in Sicilia si continuino ad occupare i dirigenti ministeriali, come l'ingegner Consiglio e l'ingegner Calcara, che provengono dalle funzioni dirigenziali della Casmez e dell'Agensud, e, in quanto tali, fortemente coinvolti nelle passate gestioni; se non intenda valutare la compatibilita' della permanenza del professor Misiti come presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, una volta accertato che ha assunto incarichi per un progetto di fattibilita' di un'opera che va sottoposta alla valutazione dello stesso consiglio; se non si intenda revocare l'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, almeno nella parte dell'articolo 1, comma 3, in cui sottopone illegittimamente l'attuazione degli interventi relativi al primo lotto del sistema acquedottistico dell'Ancipa alla disciplina del penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995; se non intendano assumere iniziative tese al ripristino dello stato dei luoghi - anche ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 - e per salvaguardare il ragguardevole patrimonio ambientale cosi' gravemente minacciato. (4-05554)
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19961126-19980925
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