INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05338 presentata da PATARINO CARMINE SANTO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920923

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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 326 del 16 luglio 1984, i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali, che ne avevano diritto, venivano immessi nei ruoli; successivamente, secondo il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246 e l'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, le graudatorie provinciali furono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali; i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali, in possesso dei requisiti previsti dalle suddette leggi, venivano a godere automaticamente della retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, mentre quelli che avevano precedentemente fatto parte delle graduatorie provinciali, per ottenere lo stesso beneficio, avrebbero dovuto produrre domanda al provveditore in tempo utile, secondo la legge 6 ottobre 1988, n. 426 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1980, che stabiliva la riapertura dei termini per il riconoscimento del predetto beneficio; non pochi insegnanti, immessi nei ruoli, ai sensi della legge 326 del 16 luglio 1984 nella graduatoria provinciale di Taranto, pur precedendo per anzianita' di servizio altri docenti immessi successivamente nel ruolo e avendone ogni diritto, non hanno finora otenuuto la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo dal 10 settembre 1982, soltanto perche' non hanno prodotto in tempo la domanda al provveditore di Taranto, perche' la legge 6 ottobre 1988, n. 425 e l'ordinanza ministeriale n. 283 del 12 ottobre 1988 non hanno avuto un'adeguata diffusione nelle scuole, dove i docenti gia' di ruolo operavano; quegli stessi docenti, avendo presentato istanza al provveditore oltre i termini previsti dalla legge e avendo ottenuto risposta negativa, hanno inoltrato ricorso giurisdizionale al TAR -: se non ritenga di intervenire con le piu' opportune iniziative per dare risposte rassicuranti a tutti quei docenti che, pur in possesso dei previsti requisiti, si vedono sfuggire quello stesso beneficio che e' stato concesso ad altri; anche e soprattutto alla luce di quanto disposto a suo tempo dal ministro pro tempore Mattarella che, ad una esplicita richiesta avanzata dallo SNALS, circa l'opportunita' di riaprire i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie nazionali, ccsi' rispondeva con C.T. n. 10 del 19 gennaio 1990, inviata a tutti i provveditori agli studi: "Riferimento quesiti pervenuti comunicasi che relativamente docenti aventi titolo, che non habent chiesto inclusione nazionale legge 425/1988 entro termine 7 agosto 1989 at sensi disposto ordinanza ministeriale n. 241 del 13 luglio 1989 et circolare ministeriale n. 271 del 4 agosto 1989, saranno emanate successive disposizioni. Nelle more emanazione predette disposizioni SSLL vorranno trattenere agli atti ufficio domande eventualmente presentate in data successiva at surrichiamato termine del 7 agosto". (4-05338)
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MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
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