INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04664 presentata da TAORMINA CARLO (FORZA ITALIA) in data 28/11/2002

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04664 presentata da CARLO TAORMINA giovedì 28 novembre 2002 nella seduta n. 231 TAORMINA, ORSINI, CARLUCCI, GARAGNANI, SANTULLI e LECCISI. - Al Ministro della giustizia . - Per sapere - premesso che: l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 dispone che il consiglio nazionale di ogni categoria professionale, sovranamente, quanto inammissibilmente, con potestà hegeliana «determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo»; peraltro l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma - come è pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte costituzionale sentenza n. 88 del 1986) - affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare - tra l'altro - gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o - quantomeno - i princìpi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore; in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine territoriale, dei costi e della diversa contribuzione eventualmente, tra diverse categorie di contribuenti, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense (C.N.F.) a carico sia degli iscritti nell'albo tenuto da tale ente, sia - in misura diversa - degli avvocati non iscritti in tale albo; il detto consiglio nazionale forense (C.N.F.), senza rendere noto preventivamente ai propri contribuenti il proprio bilancio sul quale basare la previsione e poi il consuntivo delle spese necessarie al proprio funzionamento e così senza che i contribuenti cassazionisti, approvino un tale bilancio, pretende potestativamente, sovranamente (e così incostituzionalmente) il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso Consiglio nazionale forense unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso C.N.F.; la pretesa di pagamento è stata così finora basata su una disposizione superata dall'entrata in vigore della Costituzione, appunto nel menzionato articolo 14, secondo comma del detto decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, mentre la Costituzione impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede. Il Consiglio nazionale forense, per di più pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai Consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti da esso Consiglio nazionale tenuto; lo stesso Consiglio nazionale forense, pur pretendendo i contributi annuali a carico degli avvocati cassazionisti e perfino dei non cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati - cassazionisti e non - di fori cronicamente «morosi» (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi - dove ha potuto - ad accettare dai Consigli dei relativi ordini importi protestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, ed altri), evidentemente non osando affrontare il problema dell'incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini, e - ancor più - ironicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui; preso infine atto di tale situazione il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma (che è il più importante in Europa) che finora acriticamente aveva provveduto (pur senza alcun obbligo legale) a raccogliere tra i propri iscritti il contributo preteso dal Consiglio nazionale forense, ha deciso di non farsi grazioso strumento della illegittima e comunque incostituzionale (ed antistorica pretesa del Consiglio nazionale forense), ripugnando una esazione del contributo ingiusto, a carico degli avvocati romani sotto gravissima minaccia della sospensione dall'esercizio professionale per morosità, rinunciando a raccogliere il contributo per il C.N.F. dagli avvocati romani non cassazionisti, non iscritti nell'albo tenuto dal detto Consiglio nazionale; dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora presidente del C.N.F. ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) sentenza di un Consiglio a raccogliere il contributo ridetto, onde tentare esso C.N.F. di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza per finanziare il Consiglio nazionale forense con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi, affinché si ponga fine alla persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati non cassazionisti. (4-04664)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
CARLUCCI GABRIELLA (FORZA ITALIA) 
GARAGNANI FABIO (FORZA ITALIA) 
LECCISI IVANO (FORZA ITALIA) 
ORSINI ANDREA GIORGIO FELICE MARIA (FORZA ITALIA) 
SANTULLI PAOLO (FORZA ITALIA) 
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TAORMINA CARLO (FORZA ITALIA) 

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