INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04501 presentata da CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19920821

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Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - visto: l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1982, n. 915, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982; l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; l'articolo 2, comma 6, del nominato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, a norma del quale e' stata attribuita alle Regioni, in conformita' agli indirizzi ed alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro dell'industria, commercio e artigianato, in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, la potesta' di disciplinare le modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse e sono state altresi' determinate le condizioni e le modalita' per l'esclusione per le materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti; che vi e' la necessita' di promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima e la necessita' conseguente di adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili; che esiste, altresi', la necessita' che l'attivita' normativa regionale avvenga in maniera da soddisfare l'esigenza di provvedere alla riduzione della quantita' di rifiuti prodotti, la riduzione di rifiuti avviati a forme di smaltimento definitivo e del conseguente impatto ambientale dei relativi impianti; l'interesse pubblico alla riduzione degli oneri economici derivanti dalla nominata attivita' di smaltimento definitivo dei rifiuti stessi; il grave vuoto legislativo venutosi a creare con la sentenza n. 512 del 1990 della Corte costituzionale e con la sentenza n. 5 del 27 marzo 1992 della Corte suprema di cassazione -: se non ritenga opportuno porre allo studio al piu' presto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita', iniziative di carattere legislativo che contengano le direttive necessarie alle Regioni per poter dettare le norme rivolte alla disciplina delle modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, determinando altresi', le condizioni e le modalita' per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti. (4-04501)
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CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD) 

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