INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04487 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19961022
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_04487_13 an entity of type: aic
Ai Ministri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: la societa' Scrajo Terme spa e' proprietaria di una stazione termale situata nel comune di Vico Equense (NA), in un tratto della strada statale "Sorrentina" particolarmente accidentato, compreso tra un costone roccioso e lo strapiombo che conduce al mare; l'intero complesso rappresenta una delle mete turistiche piu' accreditate della penisola sorrentina, per la presenza di un'antichissima sorgente di acqua sulfurea dalle molteplici proprieta' terapeutiche; lo stabilimento utilizza la fonte termale in virtu' di concessione mineraria perpetua rilasciata originariamente con decreto ministeriale del 17 maggio 1933, e da ultimo trasferita e cointestata (con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1522 del 5 marzo 1984) ai signori Elisabetta, Andrea e Giovanni Scala (nipoti dell'originario concessionario), i quali hanno costituito la societa' Terme Scrajo spa, attualmente titolare di convenzione per l'erogazione delle prestazioni idrotermali (previste dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 833 del 1978), rinnovata dalla regione Campania in data 22 settembre 1987; le qualita' terapeutiche dell'acqua minerale utilizzata nello stabilimento sono state accertate, da ultimo, con decreto del ministro della sanita' n. 2368 del 6 dicembre 1984; la Scrajo Terme spa e' titolare di concessione demaniale, rilasciata dalla capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, per l'occupazione di complessivi metri quadrati 1444 di litorale marino, sul quale sorge lo stabilimento balneare con annesso albergo. La medesima concessione demaniale autorizza altresi' il mantenimento "di una vasca per la raccolta di acqua minerale e adattamenti balneari ad uso pubblico"; nel dicembre del 1988, la societa' Scrajo Terme spa impugnava gli atti di una procedura finalizzata alla costruzione di una variante all'attuale tracciato della strada statale "Sorrentina", notoriamente trafficata a causa della presenza di numerosi stabilimenti balneari; il progetto, comprende una galleria con svincolo a ridosso dello Scrajo, implicava l'occupazione di una parte dello stabilimento, e la perforazione della costa, franosa e attraversata dall'antica sorgente termale, con gravissimi rischi di smottamenti, e di occlusione della sorgente medesima; tali previsioni, tra l'altro, contrastavano inesorabilmente con le disposizioni del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina, approvato con legge regionale n. 35 del 1987, che, proprio in considerazione delle caratteristiche geologiche della costa, al fine di decongestionare la fascia marittima, ma allo stesso tempo per scongiurare eventi franosi, prevede lo spostamento della viabilita' della strada statale "Sorrentina" nella zona piu' interna e collinare; il progetto in esame costituiva per di piu' una radicale modifica dello schema originario, che piu' razionalmente, prevedeva la realizzazione dello svincolo nell'alveo di una cava abbandonata, all'altezza dello stabilimento balneare "Bikini", situato non, come lo Scrajo, a ridosso della costa rocciosa, bensi' in un'ampia spianata; la terza sezione del Tar Campania (ord. n. 1184 del 13 dicembre 1988) ordinava la sospensione dell'occupazione ed il giudice imponeva quindi il riesame della situazione e la valutazione dell'originaria previsione progettuale "piu' rispettosa dell'equilibrio geologico ed ambientale"; il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 830 del 1989, confermava le statuizioni del Tar, rigettando l'appello proposto dal ministero dei lavori pubblici; con successiva ordinanza (n. 361 del 4 aprile 1989), il Tar autorizzo' la prosecuzione dei lavori in un tratto di strada lontano dallo Scrajo, a condizione che tali lavori "non pregiudichino definitivamente la realizzazione di qualunque altra soluzione alternativa"; l'Anas predisponeva un diverso tracciato, in base al quale la galleria avrebbe attraversato la roccia in profondita', a circa duecento metri rispetto al profilo della costa, e si sarebbe poi riallacciata direttamente ad un tunnel preesistente (la galleria Scrajo-Seiano); tale progetto, comportando l'esecuzione dei lavori a grande distanza dalle sorgenti dello Scrajo, era idoneo ad evitare i paventati pericoli di frane ed i conseguenti danni alle sorgenti termali; pertanto, in sede di sospensiva, tale variante otteneva l'assenso della societa' Scrajo Terme spa e, con ordinanza n. 1866 del 26 novembre 1991, il Tar revocava la sospensione dei lavori, preso atto che l'amministrazione aveva ottemperato alla precedente pronuncia; successivamente, la Scrajo Terme spa non ebbe piu' alcuna notizia o comunicazione sull'andamento dei lavori. Tuttavia, dapprima la presenza di operai e macchine proprio su quelle aree interessate dalla precedente occupazione, e successivamente, la presentazione alla societa' dell'offerta di indennita' di espropriazione, costringevano la Scrajo spa ad impugnare con un distinto ricorso (pendente con il 922/95), e con riserva di motivi aggiunti, gli atti di una procedura ablatoria sconosciuta, ma certamente volta all'esecuzione di un tracciato analogo a quello censurato dal Tar alcuni anni prima; il deposito in giudizio degli atti del procedimento confermava la fondatezza del ricorso. Infatti, il nuovo progetto differisce da quello precedentemente impugnato solo perche' non prevede uno svincolo all'altezza dello Scrajo, ma ha in comune con esso la previsione della costruzione di una galleria, e quindi di una perforazione della roccia sulla verticale delle sorgenti termali, in corrispondenza dell'attuale stazione Circumvesuviana. Previsioni queste, macroscopicamente difformi e assolutamente incompatibili con il progetto che, accettato dalla Scrajo spa, aveva indotto il Tar ad accordare la revoca della sospensiva; in data 6 giugno 1996 la societa' Scrajo spa, ricevuta la notifica dell'espropriazione definitiva dell'area suddetta, impugnava il relativo decreto dinanzi al Tar della Campania, che tuttavia respingeva l'annessa domanda di sospensione, peraltro limitata alla sola prosecuzione dei lavori, "considerato che nel bilanciamento degli opposti interessi appare prevalente l'interesse dell'amministrazione rispetto a quello fatto valere in ricorso"; nell'agosto 1996, la Scrajo spa incaricava il dottore Antonio Baldi, iscritto al n. 415 dell'ordine dei geologi della regione Campania, di effettuare una verifica della statica della cavita' sede della sorgente minerale utilizzata dallo stabilimento termale; il dottore Baldi nelle sue conclusioni riferiva che, nell'ultimo periodo, si erano verificati numerosi crolli in diversi punti della cavita' causati dalle notevoli vibrazioni prodotte dai lavori di scavo di un tunnel stradale che potrebbero anche portare ad una deviazione del flusso delle acque sorgive provocando una risorgenza anche a diverse centinaia di metri di distanza con un evidente danno per l'attuale stabilimento balneare; risultano evidenti le violazioni del Put, articolo 7, e dell'articolo 15 della legge regionale n. 35 del 1987, del piano regolatore generale vigente nel comune di Vico Equense con conseguenti omissioni di considerazione degli aspetti idrogeologici e geognostici; e' deducibile il pericolo di frane in ragione dell'instabilita' delle rocce con conseguente pericolo per l'incolumita' pubblica nonche' del rischio di contaminazione e deviazione delle acque minerali termali; oltre che meta turistica, lo Scrajo e' dunque un complesso di grande interesse terapeutico-sanitario -: quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare un possibile dissesto idrogeologico, anche in considerazione dei notevoli benefici terapeutici per la presenza allo Scrajo, nel comune di Vico Equense, di una stazione termale rinomata per le sue acque minerali; se non risulti necessario sospendere i lavori di scavo del tunnel stradale attraverso una revisione del progetto nella sua integrita'. (4-04487)
xsd:string
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04487 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19961022
xsd:integer
1
19961022-19970428
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04487 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19961022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
xsd:dateTime
2014-05-15T10:34:32Z
4/04487
PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO)