INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04415 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091002
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04415 presentata da DOMENICO SCILIPOTI venerdi' 2 ottobre 2009, seduta n.225 SCILIPOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: la Ionio Gas s.r.l., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un terminale di rigassificazione di GNL (gas naturale liquido), da ubicare nell'area ASI del comune di Melilli (Siracusa); il progetto prevede tre serbatoi interrati della capacita' di circa 150 mila metri cubi ciascuno; al di la' delle certificazioni di sorta, e' noto a tutti l'alto potenziale di rischio di tali impianti; l'impianto in questione, verrebbe realizzato in prossimita' dei centri abitati di Melilli, Augusta, e Priolo (a circa 1.800 metri); l'area individuata per la realizzazione dell'impianto, interessa il Parco archeologico Megara Iblea, il sito archeologico «Thapsos» e l'area protetta «Saline di Priolo»; inoltre, l'impianto citato verrebbe realizzato in prossimita' della strada statale 114, della ferrovia Catania-Siracusa, della costruenda autostrada Catania-Siracusa, del porto militare di Augusta; parte dell'impianto, ovvero il pontile gasiere, si troverebbe a brevissima distanza (circa 200 metri) dal pontile sommergibili ove attraccano sommergibili nucleari NATO; la localizzazione del sito, nel cuore del polo petrolchimico di Melilli-Priolo-Augusta, potrebbe, in caso di incidente, con o senza innesco di effetto domino, avere effetti catastrofici sugli abitanti e le strutture, non quantificabili allo stato odierno; inoltre non e' molto lontano dalla base militare di Sigonella, probabilmente ad alto rischio nucleare; l'area nella quale si vorrebbe collocare l'impianto e' zona sismica di primo grado, dichiarata «zona ad alto rischio sismico (S12)» ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741; il territorio dell'area industriale di Melilli-Priolo-Augusta e' stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale con decreto ministeriale del 30 novembre 1990, ed assoggettato a piano di risanamento ex decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998; nel dare parere positivo per la valutazione di impatto ambientale (VIA), il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare non ha considerato la vicinanza del rigassificatore ad industrie classificate a rischio secondo la direttiva Seveso (direttive 82/501/CE, 96/82/CE), oltre che la vicinanza a citta', strade, ferrovia, porto nonche' la quantita' e tipo di sostanze che vi transitano, soprattutto in previsione di rischio da «effetto domino», di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (la previsione e' che il rigassificatore comporterebbe la movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi l'anno e la presenza annua di circa 110 navi da 130-140 tonnellate); propedeuticamente al rilascio della VIA, non e' stata consultata la popolazione interessata come, invece, prevede la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 e la legge di recepimento della stessa, n. 108 del 2001, nonche' le normative Seveso (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - «Seveso bis» e decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 in attuazione delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE); esiste una sentenza del TAR Puglia n. 1628, nella quale l'autorizzazione ministeriale viene giudicata «titolo inidoneo per l'inizio dei lavori in quanto, contrariamente a quanto dettato dalla direttiva 96/82/CE e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, articolo 23, la popolazione non e' stata consultata»; come gia' detto pare non sia stata considerata la vicinanza del progettato rigassificatore, ad industrie classificate a rischio di incidente rilevante, secondo le direttive «Seveso» (direttiva n. 82/501/CE, ora 96/82/CE «Seveso II», direttiva 2003/105/CE o Seveso 3 e relativi decreti legislativi di attuazione), oltre che la vicinanza alle citta', alla strada, alla costruenda autostrada Siracusa-Catania, alla ferrovia che, di fatto, attraversa lo stabilimento ERG, al porto e la quantita' e tipo di sostanze che vi transitano, anche al fine del rischio «effetto domino», di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999; secondo la normativa nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' rilasciare la VIA solo dopo aver acquisito il parere della regione interessata, cosi' come prescritto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 articolo 6, comma 4, non risulta da alcun documento, che la Regione Sicilia abbia mai dato alcun parere in merito; il decreto di VIA e' stato emanato, preso atto che il CTR (Comitato tecnico regionale) con delibera n. 78 del 20 giugno 2006 ha rilasciato il nulla osta di fattibilita' (NOF) ai sensi del decreto legislativo n. 34 del 1999; lo stesso CTR, a seguito di sopralluogo, non effettuato propedeuticamente al rilascio del NOF, ma solo successivamente ad esso, con delibera n. 111 del 2008, peraltro firmata dagli stessi firmatari del precedente NOF; ha constatato come la realta' dei luoghi non corrispondesse a quanto dichiarato dalla ERG, nel rapporto di sicurezza sul quale si baso' il rilascio del NOF; il CTR ha giudicato pericoloso il progettato impianto, per rischio di effetto domino, e dichiarato che non potranno essere prese in considerazione istanze relative a progetti di ampliamento degli impianti esistenti o che, comunque, comportino un incremento dell'attuale livello di rischio; la ERG e' stata, pertanto, invitata a sanare tempestivamente le gravissime inadempienze che hanno indotto il CTR ad esprimere parere negativo sulla sicurezza dello stabilimento; a tutt'oggi non risultano sanate le inadempienze contestate dal CTR; e' evidente che il NOF concesso nel 2006 fu rilasciato sulla base di insussistenti presupposti, e il CTR, conseguentemente, fu tratto in errore da un rapporto di sicurezza presentato dalla ERG, nel quale la reale condizione di pericolosita' dello stabilimento in relazione al rischio di effetto domino venne sottaciuta e solo nel 2008 portata alla luce a seguito di sopralluogo finalmente effettuato dal CTR; poiche' il rilascio della VIA, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' basato sul NOF prodotto in merito, e' chiaro che anche la VIA risulta fondata su errati e falsi presupposti; dalla delibera n. 111 del 2008 del CTR, risulta che il rischio di effetto domino e' gia' incombente e verrebbe amplificato in misura improponibile dalla realizzazione del rigassificatore; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1990, l'area Priolo-Melilli-Augusta e' stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale (come risulta dal quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1/2000-2006); l'area all'interno della Raffineria ISAB Impianti Nord, che insiste nel territorio del comune di Melilli, rientra tra le aree che secondo l'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «...caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione...»; per le suddette aree, lo stesso articolo 74, al quarto comma, prevede testualmente che «...le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale...»; ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'area sulla quale si dovrebbe realizzare il cosiddetto rigassificatore e' quindi un'area sulla quale si deve intervenire per rimuovere le situazioni di rischio e per procedere al ripristino ambientale; la localizzazione delle aree suindicate, per la realizzazione del cosiddetto rigassificatore, contrasta con quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998; la prescrizione normativa dell'obbligo della rimozione delle situazioni di rischio, non e' in alcun modo conciliabile con la realizzazione - nel medesimo sito che per obbligo di legge si dovrebbe bonificare - di una attivita' ad elevatissimo rischio, il contrasto tra quanto previsto dalla norma e quanto si intenderebbe realizzare e' insanabile; la procedura seguita non appare conforme al diritto comunitario vigente in tema di valutazione d'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE e seguenti) e di rischio di incidenti rilevanti (direttiva 96/82/CE recepita dall'Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); in Italia esiste una delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la delibera n. 178/2005 che di fatto, «garantisce ai gestori degli impianti di rigassificazione, l'80 per cento dei ricavi di riferimento per 20 anni, anche in caso di inutilizzo dell'impianto» (evenienza resa assai probabile dal fatto che i Paesi liquefattori stentano, per carenza di gas liquido, a rifornire i 53 rigassificatori ad oggi esistenti sul pianeta ed e' logico aspettarsi che i 15 rigassificatori progettati in Italia avranno gravissimi problemi di rifornimento); l'area e' zona sismica di primo grado, infatti con la legge 10 dicembre 1981, n. 741 la Sicilia sud-orientale (ed in particolare Augusta) fu dichiarata «zona ad alto rischio sismico (S 12)»; in caso di sisma, qualunque precauzione tecnologica sarebbe inutile; a seguito di un evento sismico di proporzioni pari a quello del 1990 o superiori, i gas troverebbero sicuro «innesco» nelle fiaccole sempre attive del petrolchimico; un eventuale effetto domino determinerebbe eventi catastrofici con devastazione dei territori circostanti, perdita di un numero improponibile di vite umane e scarico, in atmosfera, di abnormi quantita' di tossici e cancerogeni che graverebbero sulla salute e sulla vita delle popolazioni, anche molto distanti dalla Sicilia, per decine di anni; tale rischio di incidente rilevante, derivante da cause naturali, trova ulteriore motivo di allarme nel fattore di rischio provocato dalla base militare navale italiana e del deposito NATO, dove, tra l'altro, non si sa con precisione quale tipo di armi siano stoccate; il pauroso incendio della ERG del 30 aprile 2006, e l'altro, non meno pericoloso, verificatosi presso la raffineria ESSO circa una settimana dopo il primo, sono avvenuti proprio nel sito in cui si vorrebbe realizzare l'impianto di rigassificazione -: sulla base di quali presupposti siano state rilasciate le autorizzazioni concesse sin ora e se esse siano conformi alle disposizioni di diritto comunitario ambientale, recepite dalla Repubblica italiana in materia di VIA, di rischio industriale e di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE; se le citate autorizzazioni siano state rilasciate in conformita' al principio di partecipazione del pubblico interessato, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 96/82/CE e della legislazione nazionale di recepimento (articolo 23, decreto legislativo n. 334 del 1999) e alle disposizioni della Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con legge n. 10 del 2001; se risultino essere stati rispettati, in tema di localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante, i dettami della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo n. 334 del 1999 di recepimento della stessa e della direttiva 2003/105/CE e del decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della stessa; se sia al corrente che la realizzazione dell'impianto di Melilli e' in grado di generare un notevole impatto ambientale sia per la sua dimensione che per la localizzazione; se l'area individuata per la realizzazione dell'impianto, non sia in contrasto con la natura delle aree del Parco archeologico Megara Iblea, del sito archeologico «Thapsos» e dell'area protetta «Saline di Priolo»; quali siano le ragioni che giustifichino un progetto cosi' rischioso, anche alla luce della delibera n. 111/2008. (4-04415)
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SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)