INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04391 presentata da MAGNABOSCO ANTONIO (LEGA NORD) in data 19920806

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Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: in riferimento alla concessione mineraria "Costa Alta"-Carpane' di San Nazario, Vicenza, si fa presente quanto segue: in data 14 febbraio 1989 la regione Veneto, con deliberazione n. 727 esprimeva parere favorevole alla richiesta di svincolo idrogeologico inoltrata dalla ditta Peroglio Giorgio in data 24 ottobre 1988; dalla deliberazione in oggetto, emergono alcuni fatti che sembra doveroso segnalare: 1) tale autorizzazione regionale risulta essere vincolante per l'apertura e l'esercizio di attivita' mineraria in terreno soggetto a vincolo idrogeologico. Si fa presente che la concessione mineraria risale al 19 gennaio 1987, data antecedente alla richiesta dello svincolo (24 ottobre 1988) nonche', naturalmente, alla delibera della regione Veneto (14 febbraio 1989); 2) tale svincolo viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali determinazioni di altri enti, con particolare riferimento alla verifica degli strumenti urbanistici, nonche' all'esistenza del vincolo paesaggistico. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, in data 30 marzo 1991 (lettera protocollo n. 816 div. II), ha concesso tale svincolo subordinandolo a ben precise condizioni che sembra non siano state rispettate (le opere di sistemazione paesaggistica siano realizzate contestualmente alle varie fasi di prelievo del materiale; gli interventi di cui trattasi siano eseguiti con la collaborazione di un organo di supervisione e di consulenza). Va sottolineato che anche tale svincolo e' stato concesso molto tempo dopo il rilascio della concessione mineraria e l'inizio della coltivazione della miniera; 3) lo svincolo della regione Veneto e' altresi' condizionato all'osservanza di precise condizioni: in particolare alla lettera C) si legge "... la ditta suddetta deve provvedere, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, alla ricomposizione ambientale del fronte scavato fino a poco tempo fa e ora abbandonato, lungo circa 300 mt. con direzione Nord-Sud, quasi parallelo alla strada statale n. 47 della Valsugana". Si fa presente che tale ricomposizione non e' mai cominciata; 4) in data 8 ottobre 1990, il giudice istruttore del Tribunale di Bassano del Grappa, ha emesso un provvedimento che stabilisce precise modalita' per l'esercizio della miniera "Costa Alta". In particolare obbliga l'impresa concessionaria ad eseguire i lavori secondo le indicazioni del consulente d'ufficio, ingegner Canilli, contenute nel relativo dossier a pag. 127. Si fa presente che le condizioni imposte non sono tuttora rispettate, in modo particolare per quanto concerne lo scarico del materiale (a volte viene scaricato esternamente lungo la parete rocciosa e non attraverso il "camino canadese" appositamente costruito) e la installazione degli impianti di prima lavorazione in sotterraneo o comunque in ambienti confinati per eliminare le fonti di rumore e di polveri. Si fa presente, a tal proposito, che i rumori provocati dai frantoi sono, a dir poco, assordanti; 5) in data 25 ottobre 1991 il Pretore di Bassano del Grappa ha emesso una sentenza, nel processo nel quale si sono costituiti parte civile sia il Comitato di Salvaguardia di Carpane' e Valstagna sia la Lega Ambiente, con la quale, oltre alla condanna dell'ex capo del Distretto Minerario di Padova ingegner Cecchi e dei concessionari, ordina il ripristino dei luoghi a spese dei responsabili. Anche per quanto concerne queste operazioni di "ripristino" dobbiamo sottolineare che non sono nemmeno iniziate -: se la procedura di rilascio della concessione mineraria e' regolare e se intenda far effettuare le operazioni di ripristino, ribadite anche dal Pretore di Bassano del Grappa. (4-04391)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04391 presentata da MAGNABOSCO ANTONIO (LEGA NORD) in data 19920806 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
ROSSI ORESTE (LEGA NORD) 
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4/04391 
MAGNABOSCO ANTONIO (LEGA NORD) 

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MINISTRO MINISTERO SENZA PORTAFOGLIO (PER LE POLITICHE COMUNITARIE) 
19931106 

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