INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04362 presentata da BASTIANONI STEFANO (CCD-CDU) in data 19961017

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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con decorrenza dal 1^ settembre 1995 e' stata revocata l'autonomia alla scuola magistrale statale di Fossombrone e se vi e' disposta nel contempo l'aggregazione all'istituto tecnico commerciale "Donati" di Fossombrone; la scuola magistrale e' stata istituita con regio decreto n. 3106 del 1923, come "scuola di metodo per la educazione materna"; le disposizioni di tale decreto sono state riprodotte dal testo unico n. 577 del 1928, modificato ed integrato dal regio decreto n. 1286 del 1933, che, oltre ad usare per la prima volta la denominazione di "scuola magistrale", con l'articolo 1 ha disposto l'istituzione di tali scuole in numero di sei in tutto il territorio nazionale; la legge n. 470 del 1958 ha elevato il numero delle scuole magistrali da sei a otto; il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 ha ribadito, all'articolo 58, che tali scuole sono istituite nel numero massimo di otto; ai sensi delle norme legislative succitate ed in applicazione del regio decreto n. 1297 del 1928 queste scuole sono istituite "in seguito a convenzione con enti morali (oggi enti locali) su proposta del ministro"; la scuola magistrale di Fossombrone e' stata una delle prime scuole di tale genere istituite ed oltre ad essa si annoverano, fra le altre otto previste dalla vigente normativa, quelle di Marcianise (Caserta), Matera, Rovereto (Trento), Sacile (Pordenone), Pomigliano D'Arco (Napoli), Rionero in Vulture (Potenza) nonche' quella di Roma a fini speciali; in data 8 novembre 1924, e' stata stipulata convenzione tra l'ente asilio "L. Valerio" di Fossombrone (Pesaro) ed il Ministro della pubblica istruzione per l'istituzione e la conservazione in Fossombrone di una delle sei (oggi otto) scuole per la formazione delle insegnanti di scuola materna; la convenzione e' stata regolarmente registrata in data 20 novembre 1924 al n. 298, volume 49, della Conservatoria di Pesaro, e, per sottoscrizione delle parti, puo' essere disdetta al termine di ogni quinquennio a partire dall'anno scolastico 1924-1925 per denuncia di uno dei contraenti; la normativa vigente prevede che puo' assumere la direzione di scuola magistrale il personale che, avendone titolo, abbia superato specifico concorso; l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 non consente il passaggio di personale direttivo titolare di scuola magistrale ad altro istituto secondario superiore e viceversa; il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in data 14 giugno 1993 in prima istanza, e il 12 aprile 1994 in seconda, ha ulteriormente ribadito: "Le scuole magistrali, allo stato delle cose, in mancanza di una riforma legislativa specifica, continuano ad essere una realta' atipica e non sembrano sufficienti i titoli professionali e culturali dei singoli capi d'istituto per legittimare il passaggio del personale direttivo nei licei e negli istituti magistrali e viceversa"; il preside titolare della scuola magistrale di Fossombrone, pur avendo chiesto il trasferimento in uno qualsiasi degli istituti secondari superiori della propria provincia di residenza (Pordenone), e' stato collocato d'ufficio presso la scuola magistrale statale di Marcianise (Caserta) e dal 1^ settembre 1996 e' titolare della scuola magistrale di Rovereto (Trento); il Ministero della pubblica istruzione ha sempre affermato e sostenuto che il concorso specifico per la presidenza della scuola magistrale determina l'impossibilita' dei presidi che l'abbiano superato a transitare in un qualunque altro istituto secondario superiore, cosi' come ha sempre negato, del pari, il passaggio in tale scuola di preside titolare di liceo di altro istituto -: in base a quale motivazione l'amministrazione abbia disposto la revoca dell'autonomia alla scuola magistrale di Fossombrone, e quindi all'unica istituzione di tale specifico genere funzionante in tutto il centro Italia, disponendone l'aggregazione al locale Itc, se dalle norme sopracitate sembra evidente che per tali scuole puo' disporsi solo la soppressione o la trasformazione da sede autonoma in sezione staccata ad altra scuola magistrale, e se dagli atti risulta che la scuola magistrale di Fossombrone e' un'istituzione stabile da piu' di un decennio nel numero delle classi e degli alunni iscritti, ed ha rappresentato, e rappresenta, un illustre riferimento per un vasto territorio; se non ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra premesso, rivedere la scelta compiuta, al fine di restituire l'originaria autonomia alla scuola magistrale di Fossombrone. (4-04362)
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