INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03777 presentata da HULLWECK ENRICO (LEGA NORD) in data 19940929
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_03777_12 an entity of type: aic
Ai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: in data 2 maggio 1994 veniva posto specifico quesito alla Direzione Generale Istruzione Professionale del Ministero della Pubblica Istruzione circa la validita' dei titoli di studio di "Tecnico di laboratorio chimico-biologico" rilasciati dall'Istituto Professionale di Stato "Bartolomeo Montagna" di Vicenza (con riferimento di interesse ai diplomi rilasciati nel 1989), secondo quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754; il suddetto titolo di studio era stato considerato valido fino al 1982 per partecipare direttamente ai concorsi di tecnico di laboratorio medico, banditi dal Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, articolo 132, punto 3; in seguito alla delega ricevuta in materia di normativa concorsuale il Ministero della Sanita', con decreto 30 gennaio 1982, articolo 81, nel prevedere i requisiti specifici per l'ammissione al concorso per il personale tecnico sanitario, aveva stabilito che ai titoli di livello universitario o acquisiti a seguito di corsi svolti presso il Servizio Sanitario Nazionale fossero equiparati i titoli indicati nell'articolo 132, punto 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, purche' i relativi corsi scolastici fossero iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto; in considerazione dell'insufficiente numero di soggetti risultati in possesso dei titoli previsti in via principale dall'articolo 81 sopramenzionato e anche del fatto che chi aveva iniziato l'iter scolastico dopo l'anno 1981-1982 non poteva partecipare a pubblici concorsi, lo stesso Ministero della sanita', con decreto n. 344 del 30 luglio 1988, stabiliva in seguito che i titoli indicati nell'articolo 132, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, fossero equiparati a quelli previsti in via principale dall'articolo 81 del decreto 30 gennaio 1982; il decreto n. 344 del 1988 veniva annullato dal TAR Lazio con sentenza 25 ottobre 1989, n. 1496, sentenza a sua volta annullata dalla sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato del 15 dicembre 1992, n. 918/93, restituendo valore alla proroga prevista dal decreto ministeriale 30 luglio 1988 n. 344, in attesa del decreto di revisione della normativa concorsuale di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e consentendo un'interpretazione positiva circa il parere di validita' dei titoli equiparati dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, ivi compreso il diploma di maturita' di tecnico di laboratorio, rilasciato da Istituto Professionale; rimanendo tuttavia da chiarire l'effettiva possibilita' di parificazione della maturita' professionale di tecnico di laboratorio al titolo di Istituto Tecnico di analogo indirizzo (come richiesto dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754) in considerazione dell'inesistenza di Istituti tecnici con l'indirizzo specifico richiesto (ne' la tabella H di cui all'articolo 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, menziona il diploma di maturita' professionale di tecnico di laboratorio chimico-biologico tra quelli consententi l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni); opinioni diffuse palesavano l'ipotesi di un ancora non raggiunto accordo interministeriale fra Ministero della Sanita' e Ministero della Pubblica Istruzione circa il riconoscimento dei diplomi in oggetto, con conseguente decadimento degli stessi ai fini dell'idoneita' di accesso ai concorsi pubblici; alcuni corsi (tutti a suo tempo autorizzati dal Provveditorato agli Studi di talune citta') sono stati frequentati in buona fede da studenti, che oggi si vedono esclusi dai concorsi banditi dalle USL; veniva data risposta allo specifico quesito in materia da parte del Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale dell'Istruzione Professionale-Div. III), cosi' esprimentesi: "...(omissis) si concorda con la ricostruzione fatta circa la validita' del diploma di maturita' professionale di "Tecnico di laboratorio chimico-biologico" e la conseguenza derivante dalla recente sentenza in materia del Consiglio di Stato della persistenza della proroga prevista dal decreto ministeriale 30 luglio 1988, n. 344 e, quindi, della validita' del diploma di maturita' medesimo. Circa i dubbi sollevati, si fa presente che il diploma di maturita' professionale suddetto, pur non essendo citato nella tabella H di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, in quanto riferito a un indirizzo all'epoca non attivato, non puo' non essere considerato diploma di istruzione secondaria di secondo grado a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 191 del testo unico delle leggi sull'istruzione 16 aprile 1994, n. 297 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 115 del 19 maggio 1994). Circa la specificita' del diploma di maturita' professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico" per la partecipazione a concorsi di tecnico di laboratorio medico banditi dal Servizio sanitario Nazionale, questo Ufficio si riserva di interessare il Ministero della sanita' per la soluzione della questione." (Prot. n. 4966/C/1/I-21 luglio 1994) rimandando dunque ogni parere definitivo a un intervento in merito da parte del Ministero della Sanita' -: quale sia stata la risposta del Ministero della sanita' per la soluzione della questione, prospettata dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero se il Ministero della Pubblica istruzione ha ritenuto di non attivare l'iter interministeriale e quali provvedimenti siano stati adottati per rimuovere un ostacolo burocratico (derivante dalla controversa interpretazione della normativa di riferimento) che penalizza gravemente giovani cittadini, impediti a realizzare in sede professionale il potenziale di competenza acquisito in sede di istruzione scolastica e costretti per lo stesso motivo a sostare nella quota di disoccupazione giovanile, come accaduto alla signorina Annamaria Donatello, vistasi respingere dall'ULSS 8 di Vicenza la domanda di ammissione al concorso pubblico per la copertura di posto di operatore professionale di 1^ categoria, collaboratore del personale tecnico-sanitario tecnico di laboratorio medico. (4-03777)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03777 presentata da HULLWECK ENRICO (LEGA NORD) in data 19940929
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03777 presentata da HULLWECK ENRICO (LEGA NORD) in data 19940929
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4/03777
HULLWECK ENRICO (LEGA NORD)