INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03461 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19960924

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Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (municipalizzazione di pubblici servizi) facoltizza i comuni ad assumere il servizio dei trasporti funebri, anche con diritto di privativa; l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che il trasporto delle salme e' a carico del comune e che il pagamento e' dovuto, secondo una tariffa stabilita dall'autorita' comunale, "quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali"; i comuni che esercitano oggi il servizio dei trasporti funebri urbani in forma diretta, non in economia o a mezzo di azienda speciale sono in quantita' esigua, sia per l'inadeguatezza delle strutture sia per il blocco delle assunzioni; il ricorso alla gestione dei privati da parte dei comuni, anche se attraverso gare di appalto, ha creato regioni di monopolio, ingenerando una situazione di squilibrio a favore del concessionario esclusivista e gravemente penalizzante per gli altri operatori del settore; numerose pronunce della magistratura hanno, tra l'altro, affermato doversi ritenere concorrenza sleale l'attivita' dell'ente pubblico che, gestendo un'attivita' in regime di concorrenza, ricorra alla politica di praticare prezzi insostenibili degli imprenditori privati, in quanto non obiettivamente economici (Cassazione civile, sezione unite, n. 587 del 1991) -: se non ritenga di dover promuovere un atto chiarificatore al fine di consentire che il servizio dei trasporti funebri urbani ed intercomunali possa essere esercitato dal comune solo se gestito in forma diretta e senza diritto di privativa e che l'esercizio del trasporto dei cadaveri non possa essere dato in concessione a terzi e, quindi, esercitato di fatto in regime di monopolio; se non ritenga di assumere adeguate iniziative al fine di evitare che l'espletamento di un esercizio pubblico da parte dei comuni, oltre che svolgersi in modo inadeguato e intempestivo, si traduca in un danno all'imprenditoria privata, che da tempo ha organizzato le proprie aziende in modo da erogare un servizio tempestivo ed efficiente, praticando altresi' tariffe concorrenziali a quelle del servizio pubblico; se non ritenga, nel momento in cui si rende indispensabile razionalizzare da parte di enti pubblici la gestione dei servizi locali, impartire disposizioni al fine di una corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, anche al fine di trovare l'indispensabile equilibrio tra la gestione pubblica e l'iniziativa privata. (4-03461)
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