INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03021 presentata da ORLANDO LEOLUCA (ITALIA DEI VALORI) in data 20090514

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03021 presentata da LEOLUCA ORLANDO giovedi' 14 maggio 2009, seduta n.177 LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 17, rubricato «Entrate riscosse mediante ruolo», del decreto legislativo n. 46 del 1999, al comma 2, cosi' come modificato dal comma 11 dell'articolo 2, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede che «Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; tale norma prevede si' la riscossione coattiva della tariffa idrica ma a ben guardare la modalita' di riscossione coattiva da parte di societa' per azioni a maggioranza pubblica e' regolata dal successivo comma 3-bis dell'articolo 17 decreto legislativo n. 46/99 che cosi' recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti»; per quanto riguarda, dunque, Acqualatina S.p.a. che e' una societa' per azioni a partecipazione pubblica, l'iscrizione a ruolo dovrebbe avvenire solamente previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; inoltre il medesimo articolo 17 al comma 3-ter, prevede che «In caso di emanazione dell'autorizzazione del comma 3-bis, la societa' interessata procede all'iscrizione al ruolo dopo aver emesso, vidimato e resa esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639»; in ogni caso, il successivo articolo 21 del citato decreto legislativo dispone che «...le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva» e tale titolo (ad esempio sentenza, decreto ingiuntivo, eccetera) non e' mai stato richiesto ed ottenuto dalla Acqualatina prima di emettere le cartelle esattoriali; la norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 non sembrerebbe, quindi, applicabile alle tariffe del s.i.i. nel caso in cui il servizio sia reso, non da un ente locale, bensi' da una societa' di gestione, sia pure a capitale misto; detta norma infatti tratta delle «entrate» di enti cui e' stata affiancata anche quella della tariffa del servizio idrico (che costituiva infatti un'entrata prima che fosse classificata come corrispettivo di un servizio reso in virtu' di un contratto); va anche considerato che il comma 3-bis dell'articolo 17 prevede espressamente cosa si debba fare nel caso di «specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni...»; e' ormai principio consolidato della giurisprudenza delle supreme corti quello affermante la natura privatistica del rapporto tra l'utente e il gestore del s.i.i. risultante dall'applicazione della legge Galli: «Il rapporto che si instaura tra il comune e il privato, relativo alla erogazione dell'acqua potabile, e' un rapporto privatistico» (Cass. 3 a sez. civ., n. 3539/08); l'interpretazione della legge n. 36 del 1994, oggi assorbita nel codice ambientale 152/2006, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorche' determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensi' nel contratto di utenza; l'uso legislativo del termine «corrispettivo» e la rilevata struttura sinallagmatica del rapporto con l'utente si armonizzano, altresi', con il disposto dell'alinea e della lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dall'articolo 31, comma 30, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali considerano (anche) le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attivita' commerciali, «ancorche' esercitate da enti pubblici», come tali assoggettate a IVA (ex plurimis: Corte Cost. n. 335 dell'8 ottobre 2008; Cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 6418 del 2005, n. 16426 e n. 10960 del 2004); non si puo' dubitare che le fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato certamente non costituiscono titolo avente efficacia esecutiva idoneo per la riscossione del preteso credito mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999; sembrerebbe che l'avvenuta iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento siano il frutto di un grossolano errore, probabilmente indotto dal gestore nel tentativo di superare con tale strumento le fondate eccezioni mosse dall'utente alla fatturazione posta a base del preteso credito; il Giudice di Pace di Terracina, con sentenza emessa in altro e similare procedimento civile (RGR n. 778/08/A) del 17 febbraio 2009 ha rilevato uguali illegittimita' e considerata anche la possibilita' della configurazione di un reato perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'articolo 331 codice procedura penale, ha provveduto (come si legge in sentenza) a trasmettere senza ritardo la relativa denuncia alla Procura della Repubblica di Latina; il giudice ha rilevato inoltre come «... non risulta che Acqualatina S.p.A. sia in possesso della suddetta autorizzazione ministeriale, (...) prima di emettere e rendere esecutivo il ruolo, azionato con la citata cartella esattoriale e con il concorso del responsabile di Equitalia Gerit S.p.A., per costringere l'attore a pagare...»; solo ultimamente si e' scoperto che la procedura di riscossione coattiva e' stata attivata attraverso apposita convenzione tra Acqualatina S.p.a. ed Equitalia-Gerit S.p.a. pubblicata nel rapporto semestrale del Garante regionale del servizio idrico integrato del Lazio, avvocato Lucia Pitzurra e l'intesa, avente la durata di un anno, e' stata sottoscritta in data 6 dicembre 2007; la Convenzione, riporta peraltro in premessa l'assunto «si considera l'esigenza di Acqualatina di riscuotere la tariffa del s.i.i. con idonei ed efficaci strumenti», essa non risulta mai essere stata stipulata con un procedimento di gara ad evidenza pubblica ed anzi a conferma di cio' sta il fatto che tale circostanza non sia richiamata nella premessa della convenzione stessa; su questo punto vi e' invero da considerare che l'articolo 156 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice Ambientale) prevede che: «la riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Mentre la riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica»; la corsa verso la procedura esecutiva potrebbe essere ad avviso dell'interrogante un segno di un comportamento vessatorio che a sua volta sembrerebbe finalizzato a far desistere l'utente dall'impugnazione; sempre in merito alla Convenzione, appare in egual modo rilevante l'attivita' di consolidamento dei dati fiscali, svolta da Gerit per Acqualatina, consistente nella fornitura, da parte di Acqualatina, di un flusso di dati (relativi agli utenti) con i quali Gerit effettuera' un'attivita' di ricerca ed assestamento mediante incroci con ulteriori banche dati; tale attivita', remunerativa per la Equitalia Gerit, che comporta uno scambio di dati privati richiederebbe, quanto meno, un'autorizzazione da parte dei diretti interessati; infine sembra che la societa' Acqualatina ultimamente abbia cambiato l'iniziale strategia nell'emissione delle cartelle esattorie e da quanto riferito, tra settembre ed dicembre 2008 la societa' inviava cartelle comprensive di piu' fatture e pertanto l'ammontare della cartella stessa era d'importo elevato (superiore ai 500 euro) e tale quindi da far decidere l'utente ad impugnare la cartella stessa, per veder tutelati i propri diritti, anche in considerazione del costo per l'azione legale, a partire invece da gennaio 2009, alcuni cittadini riferiscono che Acqualatina sta inviando piu' cartelle di basso importo (ben inferiore ai 100 euro), anche una per ogni fattura non pagata; cio' potrebbe avere lo scopo di far desistere l'utente dall'impugnare ogni cartella davanti al giudice, considerando da un lato i costi ricorsivi per ogni singola azione legale e dall'altro il condizionamento psicologico che la persona vive nella preoccupazione di vedersi applicare le «ganasce fiscali» o l'ipoteca a beni immobili; se tale fosse il fine dell'operazione messa in atto da Acqualatina spa, in concorso con la Equitalia, essa sarebbe altamente vessatoria e potrebbe addirittura essere assimilata ad avviso dell'interrogante ad un comportamento teso a creare una condizione generalizzata di «terrorismo tributario» per far desistere l'utenza dal rivendicare nella sede appropriata i propri diritti; tra l'altro Equitalia ricava maggiori benefici attraverso l'emissione di piu' cartelle poiche' per ogni cartella emessa e' richiesto all'utente il pagamento di una quota fissa pari a 5,88 euro per diritti di notifica -: quali risultino essere le informazioni del Governo sulla legittimita' e non arbitrarieta' delle procedure ricordate in premessa e piu' in dettaglio della modalita' di riscossione delle tariffe per il caso prospettato e per tutte le situazioni analoghe a quella descritta; quali iniziative intenda adottare per mettere al riparo da procedure improprie i cittadini interessati. (4-03021)
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