INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02878 presentata da DI BIAGIO ALDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090428
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02878 presentata da ALDO DI BIAGIO martedi' 28 aprile 2009, seduta n.167 DI BIAGIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: a seguito di un contenzioso civile il Prof. Florindo Staniscia, quale erede di Di Iulio Evelina, e' stato condannato a pagare spese processuali con Sentenza della Corte di Appello di Roma per euro 6.739,67; contro tale sentenza ha promosso ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione; nelle more del giudizio di legittimita' la parte attrice ha incardinato un pignoramento sull'immobile di proprieta' della Di Iulio; la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello, per cui il Prof. Staniscia caducato il titolo esecutivo ha proposto rituale opposizione nell'ambito del giudizio di esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile per ottenere la declaratoria di nullita' della procedura; la dott.ssa Cavaliere, quale giudice dell'esecuzione, ha voluto definire il giudizio qualificando erroneamente la domanda del Prof. Staniscia come ricorso ex articolo 617 del codice di procedura civile e quindi dichiarando inammissibile il ricorso e condannando lo stesso al pagamento di euro 8.826,74, malgrado la ineccepibile carenza del titolo esecutivo l'obbligo di estinguere la procedura ex tunc; il ricorrente ha disposto nuovo ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile, nonche' un autonomo atto di citazione avente lo stesso identico oggetto oltre alla domanda accessoria per il risarcimento dei danni avverso la parte esecutante per ingiustificata protrazione del pignoramento; malgrado la caducazione del titolo e l'identico contenuto dei giudizi la Dott.ssa Cavaliere ha rifiutato di riunire i procedimenti trattandoli come cause distinte, rigettando l'opposizione con ulteriore pagamento a carico del Prof. Staniscia di spese di lite per altre euro 10.615,22 e emettendo ulteriore sentenza per il procedimento autonomo con condanna alle spese di euro 6.506,79; la parte istante ha formulato istanza di ricusazione con atto di citazione ex lege n. 117 del 1988 avverso l'operato del Giudice, ma il Presidente del Tribunale ha rigettato tale istanza condannando il ricorrente al pagamento della sanzione prevista dal codice per le richieste ritenute ingiustificate; il Governo ha reiteratamente manifestato la sua ferma intenzione di intervenire per risolvere l'annosa «questione di giustizia», ispirandosi anche a rigorosi criteri di meritocrazia; non si comprendono le ragioni per le quali un Giudice dell'esecuzione abbia ignorato, in tre distinti giudizi, la sentenza della Corte di Cassazione che aveva posto nel nulla un titolo esecutivo, consentendo quindi la prosecuzione di una procedura esecutiva, fino a condannare l'opponente a pagare a titolo di spese euro 26.000,00, violando il principio assodato dalla giurisprudenza secondo la quale la caducazione, in sede di legittimita' di una pronuncia nel merito del giudizio di appello si estende comunque alla statuizione sulle spese processuali -: se ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale per valutare la procedura adottata dalla dott.ssa Cavaliere e l'esistenza di eventuali irregolarita', anche con riferimento al mancato rispetto dell'obbligo di astensione; quali siano stati i risultati del procedimento che si presume aperto nei confronti della dott.ssa Cavaliere a seguito della ricezione dell'atto di citazione ex lege n. 117 del 1988 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.(4-02878)
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DI BIAGIO ALDO (POPOLO DELLA LIBERTA')