INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02741 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920701

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Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente. - Per conoscere - premesso che: il comune di Praiano con nota 20 febbraio 1990, ricevuta dalla sovrintendenza il 21 settembre 1990, invio' alla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Salerno copia degli atti prodotti dalla signora Giulia Riviello per ottenere dal comune stesso autorizzazione a lavori edilizi di "intervento di consolidamento, restauro e sistemazione di un fabbricato sito a Praiano in via Moressa e cio' dopo che la commissione edilizia di Praiano il 5 dicembre 1990 e la commissione edilizia comunale integrata il 13 febbraio 1990, avevano dato il prescritto parere; la soprintendenza con nota del 22 maggio 1990, a firma del soprintendente architetto Mario A. De Cunzo dichiarava l'intervento edilizio "compatibile con le esigenze di tutela ambientale" ma esprimendo il parere che il progetto esecutivo avrebbe dovuto "essere modificato" secondo le seguenti prescrizioni: "considerato che trattasi di edificio a volta estradossale tipico del luogo ed espressamente tutelato dalla legge 1497/39, si prescrive l'uso di materiali e finiture tradizionali - l'eliminazione della prevista zoccolatura in pietrame - non e' ammessa la modifica della forma e della posizione delle aperture originali - si prescrive inoltre la conservazione delle volte di copertura" ed a tal fine invitava l'amministrazione comunale ad integrare l'autorizzazione con le dette prescrizioni; nel frattempo, peraltro, l'ineffabile sindaco di Praiano, dottor Salvatore Gagliano, essendo trascorso il termine di 60 giorni, senza che il soprintendente avesse esercitato la facolta' prevista dall'articolo 1 della legge n. 431 del 1985, aveva il 26 aprile 1991 dato autorizzazione alla Riviello per l'esecuzione dei lavori "di cui si tratta" a condizione, niente di meno, "che gli infissi siano in legno, gli intonaci di tipo tradizionale e la tinteggiatura di latte di calce" cosi' fingendo di assolvere ed invece violando profondamente gli obblighi a suo carico a norma della legge n. 1497 del 1939, del PUT, e della stessa realta' dei fatti e quindi concorrendo alla devastazione ambientale ed all'abusivismo edilizio che ne sarebbe derivato; mentre se dovesse essere fondato il sospetto che ne' la soprintendenza ne' il comune abbiano mai disposto un accesso ai luoghi ed all'edificio oggetto della richiesta autorizzazione, a parte l'irresponsabile ritardo nel rispondere alla nota sindacale da parte della soprintendenza, tutto si porrebbe in una luce assai piu' grave; infatti: a) il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio si situa(va) proprio dinanzi alla cinquecentesca "Torre di Natale" ed in nessun caso avrebbe potuto modificarsi il rapporto ambientale e volumetrico dello storico edificio, compresa la distanza dello stesso; b) quanto al fabbricato di cui si chiedeva il consolidamento ed il restauro (l'interrogante ignora il significato giuridico-urbanistico-edilizio del termine "sistemazione") esso avrebbe potuto veder si' il riassetto statico ma non certo altro che il restauro conservativo, anche - ma non solo - a norma del PUT che a Praiano solo questo consente; c) il fabbricato infatti aveva una altezza di circa metri 5.30, una superficie di 60 metri quadrati ed un solo piano, con i due distinti corpi di fabbrica: dei quali uno con volta a botte e l'altro con un caratteristico comignolo: una tipica costruzione mediterranea, tutta da conservare sia pure attraverso un consolidamento ed un restauro ovviamente conservativo; d) invece e' stata data la detta autorizzazione - a parte il nessun conto in cui sono state tenute, nemmeno successivamente alla autorizzazione del 26 aprile 1990, le prescrizioni della soprintendenza - i due separati e distinti corpi di fabbrica, a volta, tetti e comignolo compresi, sono stati abbattuti; l'intercapedine non costruita e' stata colmata da un corpo di fabbrica del tutto nuovo, i piani raddoppiati, le finestre rifatte ex novo ed in una foggia del tutto diversa da quella precedente, e l'altezza quasi raddoppiata a 9 metri, insieme ad una serie di altri scempi e superfetazioni su cui per pieta' non ci si sofferma; e) nonostante tutto cio' il comune di Praiano ometteva di intervenire, di bloccare i lavori, di revocare l'autorizzazione, di effettuare - sino ad oggi - l'abbattimento, e cio' nonostante che gli abusi fossero evidenti sin dal gennaio 1991; f) solo il 22 marzo 1991 quasi due mesi dopo che era stata trasmessa - il 3 febbraio - da terzi una denuncia ai carabinieri di Amalfi, mentre i lavori continuavano, il comune si decideva a sospenderli, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi non piu' esistenti... e non effettuando a tutt'oggi e dopo sei mesi, ne' la confisca, ne' l'abbattimento e ne' promuovendo l'azione penale prevista dalle leggi nn. 10 del 1977 e 47 del 1985; g) a conferma poi del fatto che il comune abbia ignorato del tutto, lo stato dei luoghi - a partire dalla effettiva consistenza dei fabbricati da consolidare e restaurare a finire al rispetto ambientale dovuto alla "Torre di Natale" retrostante da cui la visuale del paesaggio risulta essere modificata (a parte la questione delle distanze per le quali pendeva procedimento civile nel quale il proprietario della Torre, pur dinanzi ad una simile barbarie, ha dovuto depositare una cauzione di 18 milioni), risulta la circostanza che non risponde affatto al vero - come conferma il comune - che i fabbricati da restaurare fossero posti in via Moressa dato che per accedervi altro non e' possibile che fare - senza che appaia esistente una qualunque servitu' di passaggio che sarebbe oltretutto prescritta, che prendere un viottolo che si sviluppa in un suolo in totale proprieta' altrui -: per quali motivi la soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Salerno abbia risposto con tanto ritardo alla nota sindacale del 20 febbraio 1990 e si sia poi disinteressata - come purtroppo a Praiano e' dato verificare in molti casi - della sorte data successivamente alle sue corrette prescrizioni, sino a tollerare, senza intervenire, l'abbattimento dei fabbricati vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939; se non si ritenga di disporre, in assenza di interventi del comune, iniziative volte a tutelare la Torre di Natale, a ripristinare il ripristinabile dei fabbricati da consolidare, abbattendo le strutture aggiunte, informando la magistratura ai fini del promovimento di azioni penali ai danni del comune e della disinvolta signora Riviello, e procedendo per ottenere il risarcimento del danno ambientale; se il ministro dell'interno ed il prefetto di Salerno, avuto riguardo a questo ennesimo episodio di violazione delle leggi, sanzionabile secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 142/90 ed alla luce degli infiniti, abominevoli abusi edilizi consentiti nel comune di Praiano dall'attuale sindaco (e di cui a denunce giudiziarie ed atti ispettivi parlamentari questi ultimi prodotti ad iosa dal sottoscritto) non ritenga di doverlo rimuovere dalla carica e, se in assurda ipotesi non lo ritenga, per quali precisi motivi, stante il corposo e pesante contenzioso accumulatosi nei confronti del sindaco e della amministrazione comunale: basti pensare che i lavori abusivi di cui trattasi sono stati eseguiti da un'impresa edile facente capo al fratello del vicesindaco di Praiano, impresa alla quale quindi costui e' interessato. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-27906 del 24 settembre 1991. (4-02741)
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