INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02733 presentata da OLIVERIO GERARDO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960801
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_02733_13 an entity of type: aic
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, all'articolo 1, comma 6, stabilisce, che trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome debbano provvedere alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente, e disporre, con provvedimento motivato, la conferma nell'incarico o la risoluzione del relativo contratto; il Ministero della sanita', con nota del 20 dicembre 1995, ha precisato che la verifica deve avere inizio trascorso un anno dalla nomina ed ha ravvisato l'opportunita' che le regioni deliberino formalmente l'avvio delle procedure, indicando i criteri sulla base dei quali si intende procedere alla valutazione dell'attivita' svolta, facendo riferimento a parametri oggettivi; la giunta regionale della Calabria, con delibera n. 1195 del 29 febbraio 1996 ha deciso la costituzione di una commissione incaricata di valutare il merito dell'attivita' di gestione delle aziende sanitarie locali al fine di assumere le proprie determinazioni in merito alla verifica dei risultati gestionali dei direttori generali; di detta commissione e' stato chiamato a far parte in qualita' di componente, con riconoscimento di relativo compenso (13 milioni per ciascun componente) personale alle dipendenze del Ministero della sanita' e dell'Assessorato regionale alla sanita'; il lavoro della commissione e' stato di fatto subordinato, nei modi e nei tempi, ad un vero e proprio patto lottizzatorio nell'assegnazione delle nomine tra le forze della maggioranza politica che sostiene il Governo regionale. Tutto cio' risulta essere ancora piu' vero anche alla luce dell'applicazione dei diversi e non uniformi parametri attraverso cui e' stata svolta la verifica di gestione delle singole aziende sanitarie locali; con deliberazione n. 113 del 14 giugno 1996, il consiglio regionale della Calabria, a maggioranza, ha approvato i criteri per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere e su tale deliberazione la commissione di controllo sugli atti della regione ha richiesto chiarimenti; detti chiarimenti sono stati forniti in data 24 giugno 1996 con nota (non protocollata) del presidente della giunta e del consiglio regionale i quali hanno - a parere degli interroganti con evidente abuso, eccedendo i loro poteri ed usurpando i poteri del consiglio regionale - inteso fornire una "libera" interpretazione della deliberazione consiliare; tale atto e' da considerare totalmente illegittimo, anche alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, sulla base del quale legittimato a fornire all'organo di controllo chiarimenti o elementi integrativi e solo ed esclusivamente il medesimo organo dal quale promana l'atto controllato, talche' non possono essere presi in considerazione chiarimenti forniti da organi diversi, a meno che occorra solo produrre documenti (per tutti, si vedano le seguenti decisioni: Corte dei conti, su commissione controllo regione Piemonte, 30 ottobre 1985, n. 80859; Tar Abruzzo, Pescara, 2 ottobre 1992, n. 343; Tar Abruzzo, Pescara 26 agosto 1989, n. 424; Tar Campania, Napoli, sez. I, 22 maggio 1986, n. 287) -: se non ritenga di dover attivare le proprie funzioni ispettive e di controllo al fine di: 1) accertare se la verifica di gestione delle aziende sanitarie locali della Calabria e' stata effettuata nel rispetto dei criteri e principi recati dalla normativa vigente e di parametri oggettivi ed uniformi; 2) verificare la procedura amministrativa seguita anche a proposito della formazione dell'albo degli aspiranti a direttore generale non essendosi infatti proceduto ad un aggiornamento ma alla formulazione ex novo dell'elenco degli aspiranti, ledendo cosi' il diritto di cittadini ai quali precedentemente era stato riconosciuto il possesso dei titoli e dei requisiti e che oggi, invece, si troverebbero esclusi; se sia a conoscenza che della commissione preposta alla verifica di gestione delle aziende sanitarie locali e' stato chiamato a far parte personale alle dipendenze del ministero della sanita'; se e quando sia stata concessa la relativa autorizzazione da parte del Ministro a suddetto personale. (4-02733)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02733 presentata da OLIVERIO GERARDO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960801
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19960801-19961209
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02733 presentata da OLIVERIO GERARDO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960801
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
NARDINI MARIA CELESTE (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)
ROMANO CARRATELLI DOMENICO PAOLO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)
BOVA DOMENICO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)
BRANCATI ALDO (RINNOVAMENTO ITALIANO)
OLIVO ROSARIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)
PALMA PAOLO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)
GAETANI ROCCO ANTONIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)
BRUNETTI MARIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI)
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2014-05-15T10:26:08Z
4/02733
OLIVERIO GERARDO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)
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MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'
19961128