INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02570 presentata da LUMIA GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 22/03/2002

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02570 presentata da GIUSEPPE LUMIA venerdì 22 marzo 2002 nella seduta n. 121 LUMIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: due docenti palermitani, Piero Carbone e Giovanni Patanella, sono stati i protagonisti di una paradossale storia di «ordinaria giustizia»; nel febbraio del 1990 i due insegnanti parteciparono alla sessione di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie (italiano, storia ed educazione civica, geografia) nelle scuole secondarie di 1 o grado, indetta con ordinanza ministeriale n. 394 del 18 novembre 1989, riservata a chi, nel triennio precedente, avesse insegnato proprio quelle discipline per almeno 360 giorni; ammessi con riserva, i due superarono sia l'esame scritto che quello orale e furono abilitati, con riserva; nel maggio 1990 ricevettero dal provveditore agli studi decreto di esclusione, poiché i 360 giorni di servizio prescritti non erano stati svolti nell'insegnamento per la stessa classe di concorso: in sostanza avevano insegnato religione mentre concorrevano per le materie letterarie; il 9 luglio 1990 i signori Carbone e Patanella presentarono ricorso al TAR Sicilia contro il decreto di esclusione e l'11 settembre 1990 venne presentata, nei termini di legge, domanda di fissazione di udienza; solo il 18 gennaio 2002, cioè dopo 11 anni di silenzio, è finalmente arrivata risposta dal TAR Sicilia secondo cui ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, si comunica che per il ricorso contro il provveditore agli studi di Palermo, essendo trascorsi 10 anni dalla data di deposito, viene chiesto alle parti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso, con avvertenza che, decorso infruttuosamente detto termine, il ricorso verrà dichiarato perento, cioè estinto per mancato espletamento della relativa attività (per le modalità indicate nel citato articolo 9 della legge n. 205 del 2000) -: se il caso in esame sia un caso isolato, oppure se lo si possa considerare la spia di un malessere dell'amministrazione della giustizia che soffoca in lungaggini amministrative le aspirazioni di tanti cittadini costretti a lunghi, estenuanti e spesso inutili tempi di attesa. (4-02570)
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