INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02554 presentata da CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA) in data 19940726
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_02554_12 an entity of type: aic
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", stabilisce che la pubblicita' relativa all'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie e' consentita soltanto in due modi, e precisamente: 1) mediante targhe apposte sull'edificio nel quale si svolge l'attivita'; 2) con inserzioni di idonei annunci negli elenchi telefonici; sia le targhe che le inserzioni pubblicitarie possono contenere soltanto le indicazioni seguenti: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario di visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, accademici, di specializzazione e di carriera; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato; la normativa si applica ai sanitari, sia che operino come singoli che associati e che per l'effettuazione di detta pubblicita' e' necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo nulla-osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale il richiedente e' iscritto; nulla dispone la legge per il caso di esercizio professionale che implichi necessariamente anche l'esercizio di una attivita' di carattere commerciale e/o imprenditoriale (es. laboratorio odontotecnico o negozio di ottica) e peraltro l'attivita' imprenditoriale citata, denunciata alla Camera di Commercio, viene automaticamente inserita anche negli elenchi telefonici; il comune di Trento provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie, cosi' come disposto dalla normativa, mentre nel silenzio della legge, per quanto riguarda l'attivita' imprenditoriale e/o commerciale invece non sono mai state rilasciate autorizzazioni intendendo tale attivita' non ricompresa nell'obbligo di cui all'articolo 1 della legge 175/1992; si e' peraltro verificato che i N.A.S. abbiano rilevato infrazione alla legge, per mancanza dell'autorizzazione comunale, nel caso di pubblicita' dei laboratori odontotecnici e dei negozi di ottica, infrazione che in base all'articolo 3 della legge n. 175/1992 impone l'applicazione di misure sanzionatorie consistenti nella chiusura degli esercizi per un periodo da 2 a 6 mesi -: se non si ritenga indispensabile a fronte della diversa interpretazione della legge data dal comune di Trento che ritiene non sussista necessita' di autorizzazione per le attivita' artigianali e commerciali, una interpretazione univoca della legge, che chiarisca una volta per tutte: 1) la necessita' o meno dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 175/1992 per i laboratori odontotecnici e per i negozi di ottica, in modo da consentire comportamenti conseguenti agli operatori del settore evitando cosi' di incorrere nelle infrazioni rilevate dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanita'; 2) la compatibilita' con la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 175/1992 con l'uso diffuso nel linguaggio corrente di determinate dizioni, quali studio dentistico, farmacia, ambulatorio veterinario; 3) il rapporto tra l'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) che consente, se autorizzata, la pubblicita' in materia sanitaria a mezzo stampa anche non specialistica, e la legge 175 del '92 che parrebbe escludere qualsiasi forma di pubblicita' diversa da quella di cui agli articoli 1 e 2. (4-02554)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02554 presentata da CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA) in data 19940726
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19940726-19941003
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02554 presentata da CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA) in data 19940726
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA)
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MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'
19940924