INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02514 presentata da FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20090311
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02514 presentata da GIOVANNI FAVA mercoledi' 11 marzo 2009, seduta n.144 FAVA, RONDINI, TORAZZI e BRIGANDÌ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: consta agli interroganti che siano in corso, da parte di numerose Agenzie delle entrate della Regione Lombardia, spedizioni di avvisi di liquidazione di imposta e sanzioni su compravendite immobiliari effettuate con il beneficio della prima casa (ovvero con imposta agevolata al 4 per cento anziche' l'applicazione dell'Iva al 10 per cento); in particolare, nei detti avvisi di liquidazione di imposta, ai sensi della normativa di cui all'articolo 6 decreto ministeriale 2 agosto 1969 del Ministero dei lavori pubblici, verrebbe applicata (oltre alle sanzioni di rito) l'Iva al 10 per cento anziche'l'imposta di registro al 4 per cento prevista per l'acquisto di prima casa, sulla base del fatto che «le dimensioni degli immobili censiti al catasto fabbricati superano i 240 metri quadrati di superficie utile accatastata come residenziale nel suo complesso o la cui superficie esterna superi di sei volte quella coperta (articolo 5 e 6 decreto ministeriale 2 agosto 1969)» divenendo cosi' detti immobili - per l'estensione della superficie utile - abitazioni di lusso; le Agenzie delle entrate che stanno spedendo detti avvisi di liquidazione imposte e sanzioni, in particolare, intenderebbero calcolare la superficie utile residenziale ai sensi del solo articolo 6 decreto ministeriale 2 agosto 1969, del Ministero dei lavori pubblici (e quindi con la sola esclusione, dal calcolo della cosiddetta superficie utile, di «balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina»), senza tenere conto della normativa successivamente intervenuta in materia; in particolare, mentre prima del decreto ministeriale 2 agosto 1969, del Ministero dei lavori pubblici, per superficie utile delle abitazioni non esisteva una vera e propria definizione, e quindi si considerava tale la superficie libera da murature interne ed esterne, come previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, successivamente e' intervenuto il decreto ministeriale del Ministero dei lavori pubblici n. 801 del 10 maggio 1977 (rubricato «determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici»), che tra l'altro ha dettato per la prima volta le definizioni di «superficie complessiva» (SC) e «superficie utile abitabile» (SU), individuando quest'ultima come «la superficie di pavimento degli alloggi misurati al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi», e la stessa legge regionale della regione Lombardia, n. 14 del 2003, ha previsto all'articolo 1, comma 2, che «ai fini della determinazione della superficie, utile residenziale, i Comuni possono fare riferimento al decreto ministeriale 10 maggio 1977 n. 801 (determinazione del costo delle costruzioni di nuovi edifici)»; tuttavia le Agenzie delle entrate locali intenderebbero applicare restrittivamente la norma di cui all'articolo 6 decreto ministeriale 2 agosto 1969, del Ministero dei lavori pubblici, senza tenere conto della normativa successiva e delle definizioni di superficiecatastale e di superficie utile abitabile, per esempio conteggiando nella superficie utile (per fare diventare gli immobili residenze di lusso e quindi applicare l'imposta al 10 per cento) anche le logge ed i porticati esterni agli edifici (che sarebbero invece esclusi dalla definizione di superficie utile abitabile ai sensi del successivo decreto ministeriale n. 801 del 10 maggio 1977), sulla base del solo fatto che le dette logge e/o portici o porticati non sarebbero comunque esclusi dal calcolo ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969; inoltre, le dette Agenzie delle entrate non terrebbero conto - nella esclusione delle metrature ai sensi dell'articolo 6 decreto ministeriale 6 agosto 1969 - della effettiva destinazione d'uso delle singole porzioni immobiliari, qualora accatastate con nomi similari ma comunque diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale stesso: cosi', se una cantina e' stata accatastata come «rustico», verrebbe conteggiata nella superficie utile anche se effettivamente avente la funzione di cantina, in quanto la qualificazione di «rustico» non figura nelle esclusioni contemplate nell'articolo 6 decreto ministeriale 6 agosto 1969; per pochi metri quadrati, la medesima casa potrebbe essere considerata- a seconda di cosa debba intendersi effettivamente per superficie utile residenziale - come abitazione di lusso (e come tale esente da Iva e sottoposta all'imposta di registro al 4 per cento se prima casa), od invece piu' correttamente normale abitazione civile e come tale - se prima casa - sottoposta a sola imposta di registro al 4 per cento; detto dubbio ed incertezza va a pregiudicare il mercato immobiliare, gia' tristemente e notoriamente coinvolto nella negativa congiuntura economica in corso, e si rende necessario pertanto, anche in ossequio ad un elementare esigenza di certezza e di uniformita' delle valutazioni, attesi i notevoli riflessi economici da esse derivanti, chiarire in maniera definitiva come debba essere inteso il concetto normativo di superficie utile residenziale ai sensi dell'articolo 6 decreto ministeriale 6 agosto 1969 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), e quali siano gli elementi del fabbricato che debbano essere esclusi ai fini del relativo computo metrico -: se per calcolare la superficie utile complessiva, e stabilire cosi' se la stessa non sia superiore a 240 metri quadrati in modo che le abitazioni civili possano beneficiare - come prima casa - all'imposta al 4 per cento, possa farsi riferimento alla definizione di superficie utile abitabile (SU) di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801; se quindi possano considerarsi esclusi dal calcolo della metratura ai fini che precedono, elementi ulteriori non previsti nel testo originario dell'articolo 6 decreto ministeriale 2 agosto 1969, quali ad esempio le logge; se, indipendentemente dal nome sotto il quale le porzioni immobiliari sono formalmente accatastate, sia possibile calcolare la metratura utile al fine sopra detto guardando all'effettiva e materiale destinazione dell'elemento, a prescindere quindi dal nome: cosi', se ad esempio un elemento a livello catastale e' stato definito e descritto come «porticato», ma in effetti trattasi di loggia (in quanto rientrante dal corpo di fabbrica), esso andrebbe escluso dal computo metrico della superficie utile complessiva; parimenti, se un elemento a livello catastale e' stato qualificato come «rustico», ma in effetti e' deputato a cantina, esso andrebbe ugualmente escluso dal calcolo; se sia infine corretto escludere dal calcolo della superficie utile abitabile (o residenziale) ai sensi dell'articolo 6 decreto ministeriale 6 agosto 1969, del Ministero dei lavori pubblici eventuali aree scoperte (come giardini, cortili, eccetera...) di pertinenza dell'immobile, fermo restando il disposto dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale 6 agosto 1969 del Ministero dei lavori pubblici. (4-02514)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02514 presentata da FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20090311
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20090311-20100525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02514 presentata da FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20090311
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
BRIGANDI' MATTEO (LEGA NORD PADANIA)
RONDINI MARCO (LEGA NORD PADANIA)
TORAZZI ALBERTO (LEGA NORD PADANIA)
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2014-05-15T00:03:18Z
4/02514
FAVA GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA)