INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02442 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920624
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Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. - Per conoscere - premesso che risulta che: 1) il Messaggero del 17 settembre 1987 pubblico' alla pagina 4 un articolo siglato da M. Mart., cioe' Massimo Martinelli, figlio di Roberto, oggi capo della redazione romana de La Stampa. Il giornalista vi riporto' passi di una requisitoria del pubblico ministero Giorgio Santacroce, atto all'epoca tutelato dal segreto istruttorio; 2) il Tempo, in data 22 novembre 1987, alla pagina 15 riporto' stralci della requisitoria del Santacroce, parimenti tutelata dal segreto istruttorio, da cui risultava che il vigile urbano Mazzei era il "Serpico della viabilita'", il "Kojak del traffico intasato" mentre, secondo il TG3, che riporto' altri brani, il signor Mazzei era definito "ottusa ed arrogante personalita'"; 3) il Santacroce, a fronte di una denuncia dell'ingegner Carlo Guida, ispettore dell'ENEA-DISP, sulla sparizione di plutonio dallo stabilimento della societa' Fabbricazioni nucleari, con sede in Bosco Marengo (AL), non interrogo' il denunciante che aveva agito quale pubblico ufficiale ex articolo 2 del codice di procedura penale, disponendo indagini limitate affidate al nucleo centrale di polizia tributaria - VII gruppo e poi chiedendo al giudice istruttore dottor Colella l'archiviazione della denuncia. In conseguenza, e' risultata favorita l'attivita' del trio Colombo-Pistella-Naschi (rispettivamente presidente, direttore generale, direttore della DISP) che denuncio' per calunnia ed abuso di potere, provocando l'emissione di una comunicazione giudiziaria, l'ingegner Guida, indiziato di reita'. L'anzidetto funzionario ebbe ad inoltrare una dettagliata memoria di censura delle modalita' delle indagini espletate dal Santacroce, chiedendo una serie di accertamenti istruttori, omessi dal pubblico ministero nonostante la delicatezza del caso. Tale atto dell'ingegner Guida avrebbe indotto il giudice istruttore a procrastinare la conclusione del caso, nonostante i solleciti del Santacroce per l'archiviazione; 4) il Santacroce, in relazione ad un'inchiesta per una serie di truffe perpetrate da dipendenti dell'Italcable, nel 1978 ha fatto arrestare quindici dipendenti, imputandone altri trentotto e disponendo per tutti perquisizioni domiciliari e blocchi di conti correnti bancari. Inoltre, il Santacroce, in violazione dell'articolo 141 del codice di procedura penale, ha accettato ed inserito nel fascicolo processuale uno scritto, a tutti gli effetti anonimo, in cui, peraltro, l'estensore scriveva: "Non e' escluso che tale traffico non documentato nasconda anche altre attivita' illecite che potrebbero andare dalla droga ai sequestri di persona, alle armi, alla eversione". Nello scritto l'anonimo estensore accusava specifici dipendenti di corruzione, riportava voci, etc. Il Santacroce, non solo accettava tale scritto, presumibilmente consegnatogli brevi manu ma, nello stesso giorno del 30 maggio 1978, disponeva il controllo di otto posizioni della macchina CATTO, in violazione dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori) affidando cosi' in toto alla denunciante Italcable una serie di delicate operazioni che avrebbero dovuto essere effettuate, quantomeno, sotto la vigilanza di ufficiali di polizia giudiziaria. In effetti la Italcable (costituitasi parte civile con il patrocinio dell'avvocato Francesco Vassalli) ha dovuto ammettere di aver contribuito all'arresto di un dipendente per errore (sic), tanto che il malcapitato e' stato liberato dopo qualche giorno. Il CATTO, all'epoca, non aveva avuto la obbligatoria omologazione da parte dell'Istituto superiore poste e telecomunicazioni, quindi era tecnicamente una macchina inaffidabile e, non essendo stato notificato alle organizzazioni sindacali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge n. 300, era una macchina "fuorilegge". Soltanto in data 7 febbraio 1979 l'Italcable ha notificato (dopo cinque mesi dalla richiesta) alla FILTE/UNSA il funzionamento della macchina, gia' esistente a far data dal successivo giorno 10. Il tribunale di Roma, con sentenza passata in giudicato, ha prosciolto con formula piena molti degli imputati, tra cui un congruo numero degli arrestati. La difesa, fin dalla fase istruttoria, aveva severamente censurato l'operato del Santacroce, che ha fatto condurre la parte essenziale delle indagini alla denunciante-parte lesa senza il controllo della polizia giudiziaria. In tal modo non sono stati evitati gravi errori, tra cui assegnazioni ad operatori telefonici di postazioni mai occupate, perdite di cartellini per negligenza della societa' e non gia' per dolo degli operatori, etc. Risulta che alcuni dei prosciolti hanno citato la Italcable dinanzi al pretore del lavoro per congrui risarcimenti di danni, stante l'operato temerario della societa', avallato dal Santacroce; 5) l'anzidetto pubblico ministero ha condotto la fase istruttoria dell'omicidio in danno di un giovane esponente di destra (Paolo Di Nella) colpito con spranghe nel quartiere Africano mentre era in compagnia di una giovane. E' vero che il Santacroce ha fatto arrestare un elemento simpatizzante della sinistra, ma ha condotto le indagini con tali comportamenti omissivi (ad esempio: confronti) che, dopo un anno di carcerazione preventiva, l'imputato e' stato scarcerato per mancanza di indizi; 6) anche per l'omicidio del giovane simpatizzante di destra Francesco Cecchin, avvenuto dieci anni orsono, il Santacroce ha fatto arrestare un giovane iscritto al PCI ma il processo in Corte di assise ha evidenziato tali incongruenze ed omissioni che i giudici hanno assolto l'imputato con formula piena, censurando nella sentenza l'ardimentoso operato della squadra mobile, operato, qui e' utile ribadirlo, avallato da Santacroce. Cosi, l'opera del citato pubblico ministero ha conseguito carcerazioni giudicate ingiuste ed omicidi irrisolti; 7) in relazione a diverse indagini riguardanti il CNR, il Santacroce ha continuato ad occuparsi di due procedimenti dopo che Roberto Santacroce - che risulto' essere suo nipote - era stato nominato, nel mese di novembre 1987, direttore di un organo di ricerca del predetto ente con sede in Catania. Risulta, altresi', che nell'ambito del procedimento 5457/86 A P.M., e' stato "cancellato" il difensore di fiducia di uno degli imputati, tanto che il giudice istruttore ha dovuto nominare un difensore di ufficio; come segnalato tempestivamente all'ufficio istruzione del tribunale penale di Palermo, nell'ambito di un procedimento contro ammistratori, dirigenti e consulenti del CNR, il Santacroce ha utilizzato, non in atti giudiziari, espressioni gravemente ingiuriose nei confronti di uno degli imputati e, comunque, ha manifestato, in data 11 agosto 1986, una palese acrimonia personale nei confronti degli imputati ed avvertendo, con modi e ragioni discutibili, l'imputato ingiuriato dell'eventuale suo arresto. Peraltro, tale era la convinzione innocentista del Santacroce nei confronti del CNR, da dimenticare quanto sentito nel corso delle intercettazioni telefoniche che, ancora tutelate dal segreto istruttorio, sono state sbandierate all'imputato ingiuriato ed "avvertito"; il Santacroce, tutelando cosi' nei fatti, il dirigente generale dell'ente Ivo Grimaldi, e' sembrato ignorare che il predetto, pur avendo l'obbligo di astenersi quale presidente della commissione di disciplina, in data 10 luglio 1986, contro un alto funzionario, non solo ha respinto l'istanza di ricusazione ma, come risulta dalle intercettazioni, ha avuto parte attiva nel comminare la sanzione al funzionario inquisito, considerato un "avversario personale". Il TAR del Lazio ha poi annullato la sanzione della sospensione di un mese e, nella rinnovazione del procedimento, il Grimaldi, pur denunciato nel frattempo per il caso Capobianco, non solo non si e' astenuto, bensi' ha continuato nella sua attivita' facendo sanzionare (questa volta con la censura) l'avversario. Sarebbe qui facile eccepire che il Grimaldi, cosi' operando, potrebbe essere incorso nel reato di interesse privato in atti di ufficio, fattispecie che il Santacroce non ha pero' considerato, quanto meno per collocare la vicenda processuale in un quadro piu' completo; ambito in cui il Grimaldi avrebbe dovuto assumere la parte dell'offensore e non gia', come avvenuto, quella della vittima; 8) l'acme e' stato raggiunto pero' nel caso del DC-9 Itavia. In tale vicenda il Santacroce ha cosi' operato: a) ha avocato l'indagine iniziata dalla procura di Palermo, nonostante che il chiaro assunto degli articoli 39 e 40 del codice di procedura penale, riservasse la competenza territoriale alla magistratura del capoluogo siciliano; b) ha trattenuto il fascicolo in istruttoria sommaria per ben 42 mesi (luglio 1980 - dicembre 1983), senza disporre alcun atto istruttorio rilevante (perizia giudiziaria, poi disposta dal giudice istruttore nel novembre 1984, recupero del relitto, interrogatori di tutti i militari interessati, etc.) e facendo decorrere un lungo lasso di tempo corrosivo delle prove documentali e testimoniali; c) ha disposto il sequestro di documenti presso il Centro radar di Marsala, ma pur essendo gli atti a sua disposizione fin dal 22 luglio 1980, l'acquisizione e' avvenuta soltanto il 3 ottobre. Nel frattempo, i documenti venivano duplicati per le piu' disparate indagini, mentre per quanto riguarda il nastro radar sono state formulate ipotesi di manipolazioni; d) soltanto dopo la vasta eco avutasi nel Parlamento e nell'opinione pubblica, il Santacroce si e' attivato contro avieri, sottufficiali, ufficiali inferiori e superiori, tralasciando pero' ufficiali generali e, per anni, non ha controllato le deposizioni fornite da alcuni testi; e) il generale Ferri, gia' sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica nel 1980, ha reso noto alla Commissione parlamentare stragi che il generale Tascio (capo del SIOS-Aeronautica) aveva intrattenuto una sorta di canale privilegiato ed interessato con il magistrato inquirente di un reato di strage -: premesso quanto sopra e considerato che il Ministro Vassalli ricusera' nella sua indiscussa onesta' di occuparsi del presente atto stante quanto al n. 4 della premessa: a) se risulti al ministro in indirizzo che il maxi fascicolo giacente presso la prima commissione del Consiglio superiore della magistratura, lungi dall'essere esaminato, non rende giustizia a niente ed a nessuno. Anzi tale lentezza (i primi atti risalgono a tre anni fa) puo' favorire quei giudici che volessero sistemare pregresse pecche, anche grazie alle conoscenze acquisite in delicati settori statali; b) se il procuratore generale presso la Corte di appello, avvertito dei casi relativi alla pubblicazione di atti tutelati dal segreto istruttorio, abbia chiesto, per le indagini, la remissione al pretore di Perugia ai sensi degli articoli 55 e 41-bis del codice di procedura penale, essendo di facile comprensione che il colpevole era da cercare nel ristretto ambito di uffici del tribunale di Roma; c) se sia da confermarsi la veridicita' di ciascuno dei punti indicati in premessa; d) se e quando il Santacroce si sia astenuto e sia stato sostituito nei procedimenti relativi al CNR per la presumibile circostanza che egli abbia avuto cognizione degli esposti inviati a varie autorita' fin dal mese di agosto 1986, per esempio per quanto riflette l'esposto inviato al giudice istruttore nel mese di marzo 1987, in qualita' di pubblico ministero nel procedimento 3065/86 A G.I; e) se non si ravvisi la opportunita' di evitare che il Santacroce si occupi di procedimenti riguardanti i servizi segreti e se corrisponda a verita' che il di lui genitore abbia prestato servizio in dette strutture; f) se il giudice istruttore Gennaro (gia' "archiviatore" di procedimenti contro il CNR) abbia archiviato anche e su richiesta del Santacroce il procedimento originato dal libro del generale Viviani e relativo alla cosiddetta fuga di Kappler. Anni orsono il Santacroce e' stato il pubblico ministero, in Corte di assise, in un processo contro due giornalisti (Te e Patrizi) accusati di aver pubblicato su OP documenti classificati provenienti dal comando generale dei Carabinieri e contraddicenti gli intendimenti del Presidente del Consiglio in carica all'epoca del caso Kappler. Nonostante la veemente requisitoria, la Corte assolse gli imputati per non aver commesso alcun reato; g) se e quali indagini siano state espletate in surroga di quelle che avrebbe dovuto espletare il Santacroce al fine di accertare se la destinazione del plutonio trafugato fosse la Libia dove, secondo notizie di stampa, sono in corso esperimenti missilistici e nucleari; h) se per il fatto di cui sopra siano in corso procedimenti contro il direttore della DISP (Giovanni Naschi) che sembra godere dei favori di un inossidabile personaggio politico gia' interessato ad ottimi rapporti con i governanti libici e precedentemente citato; i) se risulti che nel caso del giornalista Santoro il Santacroce, ben oltre le esigenze processuali e come sua costante abitudine, abbia disposto un largo spiegamento di forza pubblica, numerose perquisizioni e creato nel personale operante un clima di eccitazione tale da produrre il rischio di conflitti a fuoco con conseguente "risoluzione" di un problema che sembra stare particolarmente a cuore ad alcuni centri di potere; l) se risulti al Governo quali rapporti il Santacroce abbia intrattenuto con il SIOS-Aeronautica e con il SISMI per il caso del DC-9; m) premesso che, a giudizio degli interroganti, Santacroce utilizza, da anni, delicate procedure giudiziarie (arresti, perquisizioni, intercettazioni) come vivissima pressione nei confronti delle parti processuali anziche' come strumenti utili per la ricerca della verita', come si spieghi il fatto che le censure evidenziate in premessa nei confronti dei contenuti e delle modalita' della sua attivita' non abbiano mai comportato alcuna sostanziale conseguenza a suo carico. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-17010 del 23 novembre 1989. (4-02442)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02442 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920624
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19920624-19930506
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MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
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